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COME
SI VOTA
Si
vota DOMENICA 25 MAGGIO (dalle ore 7.00 alle ore 22.00) e LUNEDÌ 26
MAGGIO 2003 (dalle ore 7.00 alle ore 14.00)
Per
poter votare occorre la TESSERA ELETTORALE, che è già in possesso di
ogni residente, mentre tutti coloro che hanno ricevuto la
cartolina-avviso, perché nuovi residenti o maggiorenni alla data delle
votazioni, possono passare a ritirarla all’ufficio Elettorale Via
Castro Partico, 4, aperto anche il pomeriggio (tel. 069324269 int. 22 o
35).
In
caso di smarrimento è possibile richiedere un duplicato direttamente
all’ufficio Elettorale, compilando l’apposito modulo. E’ altresì
possibile ritirare la Tessera Elettorale per altri familiari ma,
in tal caso, occorre consegnare all’ufficio anche una delega in carta
semplice.
| Come si vota
il
Presidente della Provincia |
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L'elezione
del Presidente della Provincia, così come previsto
dall'art. 74 del Dlgs. 267/2000
1. Il
presidente della provincia e' eletto a suffragio
universale e diretto, contestualmente alla elezione del
consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione
del presidente della provincia coincide con il
territorio provinciale.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8
marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, il
deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della
provincia e la presentazione delle candidature alla
carica di consigliere provinciale e di presidente della
provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui
all'art. 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n.
81, in quanto compatibili.
3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun
candidato alla carica di presidente della provincia deve
dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di
candidati per l'elezione del consiglio provinciale.
La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se
convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati
dei gruppi interessati.
4. La scheda per l'elezione del presidente della
provincia e' quella stessa utilizzata per l'elezione del
consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di
ciascun candidato alla carica di presidente della
provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o
dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha
dichiarato di collegarsi.
Alla destra di ciascun contrassegno e' riportato il nome
e cognome del candidato al consiglio provinciale facente
parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel
contrassegno.
5. Ciascun elettore puo' votare per uno dei candidati al
consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo
contrassegno. Ciascun elettore puo', altresi', votare
sia per un candidato alla carica di presidente della
provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo,
sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad
esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo
contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si
intende attribuito sia al candidato alla carica di
consigliere provinciale corrispondente al contrassegno
votato sia al candidato alla carica di presidente della
provincia.
Ciascun elettore puo', infine, votare per un candidato
alla carica di presidente della provincia tracciando un
segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo
espresso si intende attribuito solo al candidato alla
carica di presidente della provincia.
Casi
concreti di voto valido
Casi
concreti di voto nullo
6. E' proclamato eletto presidente della provincia il
candidato alla carica che ottiene la maggioranza
assoluta dei voti validi.
7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di
cui al comma 6, si procede ad un secondo turno
elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a
quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due
candidati alla carica di presidente della provincia che
hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.
In caso di parita' di voti fra il secondo ed il terzo
candidato e' ammesso al ballottaggio il piu' anziano di
eta'. 8. In caso di impedimento permanente o decesso di
uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al
secondo turno il candidato che segue nella graduatoria.
Detto ballottaggio dovra' aver luogo la domenica
successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i
collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio
provinciale dichiarati al primo turno. I candidati
ammessi al ballottaggio hanno facolta' entro sette
giorni dalla prima votazione, di dichiarare il
collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto
a quelli con cui e' stato effettuato il collegamento nel
primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se
convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati
dei gruppi interessati.
10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed
il cognome dei candidati alla carica di presidente della
provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il
quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati
collegati.
Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo
entro il quale e' scritto il nome del candidato
prescelto.
11. Dopo il secondo turno e' proclamato eletto
presidente della provincia il candidato che ha ottenuto
il maggior numero di voti validi. In caso di parita' di
voti, e' proclamato eletto presidente della provincia il
candidato collegato con il gruppo o i gruppi di
candidati per il consiglio provinciale che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A
parita' di cifra elettorale, e' proclamato eletto il
candidato piu' anziano di eta'.
CASI CONCRETI DI
SCRUTINIO
SI
VOTA COSI'...

...MA ANCHE COSI'
IL VOTO E' VALIDO

E' valido solo al Presidente

CASI,
INVECE, DI VOTO NULLO



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| Come
si vota il Consiglio Provinciale |
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L'elezione
del Consiglio Provinciale, così come previsto dall'art.
75 del Dlgs. 267/2000
1. L'elezione dei consiglieri provinciali e' effettuata
sulla base di collegi uninominali e secondo le
disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e
successive modificazioni, in quanto compatibili con le
norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo.
Casi
concreti di voto valido
Casi
concreti di voto nullo
2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere
anche presentato il nome e cognome del candidato alla
carica di presidente della provincia e il programma
amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Piu'
gruppi possono presentare lo stesso candidato alla
carica di presidente della provincia. In tal caso i
gruppi debbono presentare il medesimo programma
amministrativo e si considerano fra di loro collegati.
3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai
gruppi di candidati collegati e' effettuata dopo la
proclamazione dell'elezione del presidente della
provincia.
4. La cifra elettorale di ogni gruppo e' data dal totale
dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo
stesso nei singoli collegi della provincia.
5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi
di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno
del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a
nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale
soglia.
6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di
candidati collegati, si divide la cifra elettorale
conseguita da ciascun gruppo di candidati
successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza
del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i
quozienti cosi' ottenuti si scelgono i piu' alti, in
numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere,
disponendoli in una graduatoria decrescente.
A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti
rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso
appartenenti compresi nella graduatoria.
A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali,
il posto e' attribuito al gruppo di candidati che ha
ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parita' di
quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano
piu' posti di quanti sono i suoi candidati, i posti
eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo
l'ordine dei quozienti.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando
il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato
proclamato eletto presidente della provincia abbiano
conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al
consiglio provinciale.
8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati
al candidato proclamato eletto presidente della
provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento
dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale
gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per
cento dei seggi, con arrotondamento all'unita' superiore
qualora il numero dei consiglieri da attribuire al
gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore
a 50 centesimi.
In caso di collegamento di piu' gruppi con il candidato
proclamato eletto presidente, per determinare il numero
di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le
rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti
riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4,... sino a
concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si
determinano in tal modo i quozienti piu' alti e, quindi,
il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di
candidati.
9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di
candidati ai sensi del comma 6. 10. Una volta
determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun
gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati
eletti alla carica di consigliere i candidati alla
carica di presidente della provincia non risultati
eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che
abbia ottenuto almeno un seggio.
In caso di collegamento di piu' gruppi con il candidato
alla carica di presidente della provincia non eletto, il
seggio spettante a quest'ultimo e' detratto dai seggi
complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati
collegati.
11. Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono
proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di
ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre
individuali.
12. La cifra individuale dei candidati a consigliere
provinciale viene determinata moltiplicando il numero
dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento
e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi
espressi nel collegio per i candidati a consigliere
provinciale.
Nel caso di candidature presentate in piu' di un
collegio si assume, ai fini della graduatoria, la
maggiore cifra individuale riportata dal candidato.
CASI
CONCRETI DI SCRUTINIO
SI
VOTA COSI'...

...MA
ANCHE COSI' IL VOTO E' VALIDO

E' valido solo al Presidente

CASI,
INVECE, DI VOTO NULLO



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