Elezioni 13 e 14 Aprile 2008

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Risultati Referendum 2006

AGEVOLAZIONI PER VIAGGI IN TRENO

 

In occasione delle Elezioni Politiche ed Amministrative del 13 e 14 aprile 2008 per i viaggi in treno saranno previste le seguenti agevolazioni.

Per gli elettori residenti in Italia:
 
 
riduzione del 60% sulle tariffe per treni Espressi e Regionali sia per la prima che per la seconda classe. Per utilizzare i treni IC, IC Plus, ICN, ES*, ES* City, AV e T-Biz ed il servizio cuccetta o letto, è necessario corrispondere il relativo cambio servizio a prezzo intero. I biglietti hanno un periodo di utilizzazione di 20 giorni (il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 5 aprile 2008 e quello di ritorno oltre il 24 aprile 2008.) 
 
Per le sole amministrative è previsto un turno di ballottaggio il 27 e 28 aprile 2008. In questo caso il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 19 aprile 2008 e quello di ritorno oltre l’8 maggio 2008 e i biglietti devono essere convalidati prima di iniziare il viaggio di andata e quello di ritorno. Dalla convalida i biglietti hanno una validità oraria in funzione della percorrenza del viaggio. All’elettore che si trovi in viaggio alla scadenza del biglietto è consentito proseguire fino alla stazione di destinazione, senza effettuare fermate intermedie.
I biglietti con assegnazione del posto (ES*, ES* city, AV, T-Biz, IC Plus, servizio VL e cuccette) sono validi, nell’ambito del periodo di utilizzazione di venti giorni, solo per il giorno ed il treno prenotati e non devono essere convalidati. 
 
Per gli elettori residenti all’estero:
 
riduzione del 60% sulla quota Trenitalia ( tariffa ridotta “Italian Elector”) per viaggi di andata e ritorno da una delle stazioni estere ad una delle stazioni italiane servite da tali treni e viceversa
riduzione del 60% per viaggi di proseguimento dalla stazione di arrivo del treno internazionale fino alla stazione sede del Comune elettorale e viceversa. Qualora l’elettore proveniente dall’estero non sia in possesso del biglietto di proseguimento potrà acquistarlo in Italia presso le biglietterie e le agenzie di viaggio. I biglietti a tariffa “Italian Elector” sono validi esclusivamente per il treno ed il giorno prenotati e non devono essere convalidati prima della partenza.
Agli elettori che utilizzano i treni Eurocity (EC) che collegano Germania e Italia, nel caso di acquisto del biglietto presso stazioni ed agenzie delle Ferrovie tedesche (DB) ed agli elettori che utilizzano i treni Euro Night (EN) che collegano Olanda, Germania e Italia, nel caso di acquisto del biglietto presso stazioni ed agenzie delle Ferrovie tedesche (DB), olandesi (NS), svizzere (SBB), danesi (DSB) e polacche (PKP) viene rilasciato un biglietto fino al/dal confine italiano. 
Il biglietto di A/R dal confine italiano fino ad una delle stazioni servite dal treno internazionale e viceversa viene rilasciato in treno alla tariffa internazionale ridotta del 60%, senza applicazione di soprattasse.

Lo sconto per elettori del 60% non si applica alla quota relativa alle sistemazioni in VL, cuccetta e ad altri eventuali servizi presenti in treno.
Il viaggio di andata può essere effettuato al massimo un mese prima dell’apertura del seggio e quello di ritorno al massimo un mese dopo la chiusura del seggio. 

Per usufruire delle riduzioni riservate agli elettori è necessario possedere: 
 
documento d’identità

documento/tessera elettorale (per gli elettori residenti in Italia e, solo per il viaggio di andata, è ammessa l’autocertificazione),
per il viaggio di ritorno la timbratura apposta sulla tessera elettorale dal seggio elettorale.

 I documenti precedentemente elencati, unitamente al biglietto in corso di validità e provvisto della convalida, se necessaria, dovranno essere presentati al personale a bordo del treno che effettua la controlleria.

 

Si evidenzia che la mancanza di questi requisiti darà luogo alle regolarizzazioni previste dalla normativa vigente.

Normativa per elettori integrale

 

Altre agevolazioni di viaggio per alcune categorie di elettori residenti all’estero

Si rammenta altresì che, sempre in occasione delle consultazioni in oggetto, ai sensi dell’art. 20, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dell’art. 22 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, gli elettori residenti all’estero negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane, negli Stati con i cui governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata e negli Stati che si trovino in situazioni tali da non garantire, anche temporaneamente, l’esercizio per via postale del diritto di voto, avranno diritto – presentando apposita istanza all’ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all’ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l’avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio – ad ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio stesso riferito alla seconda classe per il trasporto ferroviario (o marittimo) oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo.

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