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ELEZIONE DIRETTA DEL
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROMA
COME SI VOTA
Si vota domenica 13 e lunedì 14 aprile. I seggi resteranno aperti domenica dalle 8.00 alle 22.00 e lunedì dalle 7.00 alle 15.00.
L’eventuale turno di
ballottaggio per l’elezione diretta del Presidente avrà luogo
domenica 27 Aprile e lunedì 28 Aprile 2008.
Si avverte che gli
elettori non iscritti nelle liste, ma che hanno diritto di votare in
forza di una sentenza che li dichiari elettori nel Comune, devono
recarsi ad esprimere il loro voto nella sezione n. 1.

Il voto va al gruppo n. 2 ed ai candidati a consigliere ed a presidente della provincia ad esso collegati
(art. 74, comma 5, primo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 267/00)

Il voto si attribuisce al candidato a consigliere votato, al gruppo n. 2 e al candidato a presidente della provincia ad esso collegato
(art. 5, comma 2, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132)

Il voto va al gruppo n. 2 ed ai candidati a presidente della provincia e a consigliere ad esse collegati
(art. 74, comma 5, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 267/00)

Il voto va al gruppo n. 3 ed ai candidati a presidente della provincia e a consigliere collegati con esso.
E' del tutto nullo il voto espresso per il candidato a consigliere: infatti, in questo caso, la volontà (prevalente)
dell'elettore appare quella i votare il gruppo n. 3 e, poi, di dare una preferenza (non consentita) al candidato del gruppo n. 1

Il voto va solo al candidato alla carica di presidente della provincia
(art. 74, comma 5, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo n. 267/00)

La scheda contiene voti esclusivamente
nulli non essendo applicabile alle elezioni provinciali l'art. 57,
penultimo comma,
del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
infatti, tecnicamente, nelle elezioni provinciali non si esprime
voto di preferenza, tanto che
l'art. 74, comma 5, primo periodo, del
decreto legislativo n. 267/00, identifica il segno sul simbolo
direttamente come voto per il candidato a consigliere.

La scheda contiene voti esclusivamente nulli, per l'impossibilità nelle elezioni provinciali di esprimere voto disgiunto,
dando cioè la preferenza a un candidato a presidente della provincia e, contemporaneamente, ad un gruppo collegato
ad altro candidato a presidente (art. 74, comma 5, del decreto legislativo n. 267/00)

La scheda contiene voti esclusivamente nulli perchè la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco,
(art. 69, primo comma, T.U. n. 570/60 e art. 74, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 267/00).
Infatti non si possono votare più gruppi di candidati: essi, anche se collegati con il medesimo candidato a presidente,
sono comunque in competizione tra di loro. Da tale nullità, inoltre, si ritiene non possa desumersi alcun voto per il presidente.
Per votare l'elettore deve recarsi con un documento valido e la tessera elettorale al seggio indicato sulla tessera stessa.
Chi avesse smarrito la tessera elettorale o non l'avesse ancora ricevuta può richiederla all'Ufficio elettorale del proprio comune
di residenza.
Altre informazioni agli uffici comunali.
Ufficio Elettorale Via Legione Partica 1/3 aperto al pubblico dal 8
Aprile ore 9/14 e 15/19 tutti i giorni.
Domenica
13 ore 8/22 e lunedì 14 ore 7/15.
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