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Come si vota
L’elettore,
all’atto della votazione, riceverà un’unica scheda, di
colore rosso per
l’Italia centrale
(Toscana, Umbria,
Marche, Lazio).
Il voto di lista
si esprime tracciando
sulla scheda, con la
matita copiativa, un
segno sul contrassegno
corrispondente alla
lista prescelta.
I voti di preferenza −
nel numero massimo di
tre − si esprimono
scrivendo nelle apposite
righe, tracciate a
fianco e nel rettangolo
contenente il
contrassegno della lista
votata, il nome e
cognome o solo il
cognome dei candidati
preferiti, compresi
nella lista medesima; in
caso di identità di
cognome tra candidati,
deve scriversi sempre il
nome e cognome e, ove
occorra, data e luogo di
nascita.
Non è ammessa
l’espressione del voto
di preferenza con
indicazioni numeriche.
FAC SIMILE SCHEDA
ELETTORALE EUROPEE 2009
Per la
circoscrizione
dell'Italia Centrale si
voterà con la scheda di
colore ROSSO

fonte:
Ministero dell'Interno
Legge elettorale
La legge elettorale in vigore per le elezioni
europee, in Italia, è il proporzionale.
Nella Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la legge 20
febbraio 2009, n. 10 che apporta modifiche alla legge 24
gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Le modificazioni apportate dal Parlamento riguardano il
primo comma dell'articolo 21 della legge n. 18/1979,
introducendo il cosiddetto "sbarramento elettorale" per il
quale l'Ufficio elettorale nazionale «individua le liste che
abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento
dei voti validi espressi», e il riparto dei seggi tra le
liste che abbiano raggiunto tale soglia.
Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali
delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale
nazionale. Le urne saranno aperte il pomeriggio di sabato 6
giugno e tutta la giornata di domenica 7 giugno.
Normative di riferimento
- Trattato istitutivo della Comunità europea
(firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14
ottobre 1957, n. 1203)
- Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento
europeo a suffragio universale diretto (allegato alla
decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom del 20
settembre 1976)
- Direttiva 93/109/CE del Consiglio dell’Unione europea del
6 dicembre 1993
Modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini
dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non
sono cittadini
- Legge 24 gennaio 1979, n. 18
Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia
- Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408
Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento
europeo (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1994, n. 483)
- Legge 27 marzo 2004, n. 78
Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo
eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE,
del Consiglio
Legge 8 aprile 2004, n. 90, Norme in materia di elezioni dei
membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti
ad
elezioni da svolgersi nell’anno 2004
- Legge 20 febbraio 2009, n. 10
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente
l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia
Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3
Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle
consultazioni elettorali e referendarie (convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26)
- D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati
Link di riferimento
-
Testo della Legge 24 gennaio 1979, n.18 - Elezioni dei
membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia
-
Testo della Legge 20 febbraio 2009, n. 10 - Modifica alla
Legge n.18/1979 concernente l'elezione dei membri del
Parlamento Europeo spettanti all'Italia
-
Elenco degli attuali Eurodeputati italiani
- Sito del Ministero
dell'Interno, sezione Elezioni
-
Sito del Parlamento Europeo
-
Sito del Parlamento Europeo, speciale Elezioni 2009
-
Sito della Prefettura di Roma, sezione Elettorale |