L'Amministrazione Comunale chiarisce sul Piano Antenne

Quando un argomento presenta aspetti molto complessi, quasi sempre conviene partire dal totale per arrivare al particolare. Nel discutere di antenne, è bene adottare questo metodo, in modo da capire come si arriva all’installazione di un nuovo impianto e perché viene posizionato in un determinato luogo piuttosto che in un altro. Quindi partiamo dalla normativa nazionale in vigore per arrivare al Regolamento adottato dal Consiglio Comunale di Albano Laziale già nel 2014 (P.R.A.E.E.T. – Piano di Riassetto Analitico delle Emissioni Elettromagnetiche Territoriali). La legislazione nazionale, in particolare il D.lgs n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), individua le infrastrutture di comunicazione come opere di urbanizzazione primaria: tali opere sono considerate di pubblica utilità e si prevede un iter autorizzativo particolarmente celere. In caso di richiesta da parte degli operatori telefonici di nuove installazioni su territori comunali, le Amministrazioni non hanno strumenti per impedirne il posizionamento. Prevale il criterio della maggior copertura possibile del territorio. L’unico modo per tutelarsi, come previsto dalla Legge n. 36/2001, è l’adozione di un Regolamento Comunale per assicurare un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (art. 8, comma 6); in base alla univoca pronuncia della Giurisprudenza, la potestà assegnata ai Comuni deve tradursi nell’individuazione di siti che, per destinazione d’uso e qualità degli utenti, possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche ma non può trasformarsi in limitazioni alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 4.4.2013, n. 1873). Come detto in precedenza, scendendo quindi nel particolare, l’Amministrazione di Albano Laziale si è dotata di un P.R.A.E.E.T. con l’approvazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 19.12.2014), a cui si è arrivati dopo un percorso amministrativo partecipato. Cosa prevede il Regolamento? A conclusione di un periodo di analisi dello stato del territorio articolatasi nella predisposizione di oltre 150 stazioni di misurazione in alta frequenza, è stata definita una situazione ottimale. È stato sancito il divieto di installazione delle SRB nelle aree sensibili (come scuole, asili, ospedali, case di cura, ecc.) ed è stato prescritto che l’installazione delle SRB dovesse avvenire, in via preferenziale, su aree di proprietà pubblica: ciò, al fine, di avere un più stringente controllo sulle installazioni che, ai sensi di legge, beneficiano di procedimenti amministrativi semplificati, come detto in precedenza. La tipologia delle aree individuate è la seguente: impianti sportivi comunali, cimitero comunale, aree di pertinenza comunale (depuratore, fabbricati, isola ecologica ecc.). Si tratta di uno dei piani più garantisti a livello nazionale perché, da una parte assicura la copertura del segnale di telefonia mobile sull’intero territorio comunale (altrimenti ci sarebbe la possibilità di ricorso da parte degli operatori telefonici), dall’altra individua solo 10 possibili aree di installazione, rispetto alla media normalmente prevista di 1 area preferenziale ogni 1.000 abitanti (quindi un quarto rispetto alla media). Per scendere ulteriormente nel particolare: perché si è scelto di individuare aree pubbliche anziché private? Per eliminare totalmente la speculazione e avere uno stringente controllo sull’operato delle compagnie telefoniche. A chi non è capitato di vedere case private con antenne sopra i tetti? Ecco, con questo piano sarà molto difficile perché le aree di installazione sono solo quelle previste dall’Amministrazione. Non capiterà di trovare da un giorno all’altro nel giardino del vostro vicino un’antenna telefonica, di cui non potrete sapere origine né dati di impatto ambientale. Il Comune viene pagato per l’installazione di antenne? Ovviamente sì, e nel caso dell’Amministrazione di Albano Laziale, come previsto da Regolamento Comunale, gli introiti vanno a coprire il costo delle centraline di controllo dell’inquinamento elettromagnetico, qualcuna già in funzione. Non vi è quindi nessuno scopro di lucro da parte dell’Amministrazione Comunale. Le dieci aree individuate possono correre il rischio di andare incontro a una proliferazione di antenne? No, poiché lo stesso Piano Antenne del Comune prevede che non possano essere fatte nuove installazioni, qualora l’area sia già coperta da segnale, e che dovranno andare in cositing, cioè dovranno utilizzare l’impianto già esistente. Lo stesso criterio vale anche per l’efficentamento e la modernizzazione di quelle esistenti. Nel medio – lungo periodo, quindi, il numero di antenne andrà a diminuire. Sperando di aver chiarito gli aspetti generali e quelli riguardanti il Regolamento Comunale, entriamo adesso nello specifico dell’antenna all’attenzione della cronaca locale: l’installazione di una stazione radio base (SRB) presso il Campo Sportivo “Pio XII”. La società Vodafone Italia S.p.A., assegnataria della concessione governativa per la costruzione e gestione di una rete di telefonia radiomobile, nel 2015 ha presentato istanza per installare, in conformità alle prescrizioni del P.R.A.E.E.T. un’antenna presso l’impianto sportivo sopracitato ottenendo per ben due volte il nulla osta di Arpa Lazio, il parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza del MiBACT, nuovo parere favorevole rilasciato dalla competente Soprintendenza del MiBACT e l’autorizzazione per le costruzioni in zona sismica. Nel parere rilasciato da ARPA LAZIO (rif. Prot. n. 57656 del 25.07.2017), l’Agenzia Regionale - a seguito della valutazione di competenza – indica che “i valori previsionali del campo elettrico, del campo magnetico e della densità di potenza generali dall’impianto, aggiunti ai preesistenti valori del campo elettromagnetico, rispettano i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente”. Alla luce di quanto esposto, pertanto, in relazione all’antenna esistevano ed esistono tutte le condizioni previste dalla legge e dal Regolamento Comunale per autorizzare l’installazione dell’impianto che, in ogni caso, sarà oggetto di monitoraggio. Questa lunga esposizione, che è partita dalla normativa nazionale arrivando al Regolamento Comunale, è stata necessaria per rispondere ai dubbi, legittimi, della popolazione e dare magari qualche spunto di approfondimento a chi fatica a muoversi all’interno di argomenti di così forte complessità tecnica e amministrativa.

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