REVISIONE
SEMESTRALE
DELLE LISTE ELETTORALI
IL SINDACO
Visti gli articoli 18 (modificato
dall’art. 26 della legge 20.11.2000, n. 340) e 39 del
T.U. 20 Marzo 1967, n. 223;
RENDE NOTO
Che da oggi e fino al 20 corrente mese
sono depositati nell’Ufficio Comunale:
1. gli
elenchi predisposti dall’Ufficiale elettorale per la
revisione semestrale delle liste, con il verbale
adottato, i documenti relativi a ciascun nominativo e le
liste generali;
2. la
decisione dell’Ufficiale elettorale relativa alla
revisione della ripartizione del Comune in sezioni
elettorali, della circoscrizione delle sezioni, del
luogo di riunione di ciascuna di esse e della
assegnazione degli interessati alle singole sezioni,
nonché un esemplare delle liste di ogni sezione.
Ogni cittadino può, entro tale periodo,
prendere visione degli atti anzidetti.
Contro qualsiasi iscrizione,
cancellazione, mancata iscrizione od omissione di
cancellazione negli elenchi predisposti dall’Ufficiale
elettorale, nonché contro la decisione di cui sopra e
contro l’assegnazione degli iscritti e degli iscrivendi
alle singole sezioni, ogni cittadino ha la facoltà di
proporre ricorso, anche per il tramite del Comune, alla
Commissione elettorale circondariale, non oltre il 20
corrente mese, con le modalità di cui all’art. 20 del
testo unico sopracitato.
Dalla
Residenza Comunale, lì 11 Ottobre 2008