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LOTTA CONTRO
IL CINIPIDE DEL CASTAGNO
Visto il
Decreto del Ministro per le Politiche Agricole del 30
OTTOBRE 2007:
disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cinipide del
castagno;
SI RENDE
NOTO
Gli
operatori e/o le ditte che commercializzano e/o producono
materiali di castanea debbono attenersi alle norme di
seguito riportate:
A)
importazione di vegetali di castanea da paesi terzi (art. 4
del Decreto).
Gli
operatori che intendono importare materiale di castanea da
paesi terzi prima dell’importazione stessa devono iscriversi
al RUP (Registro Ufficiale dei Produttori) della Regione
Lazio.
Al momento
dell’importazione i vegetali di castagno devono essere
accompagnati da un certificato fitosanitario, rilasciato
dall’autorità fitosanitaria del paese di provenienza, in cui
siano riportate le “Dichiarazioni supplementari” descritte
nell’art. 4 del Decreto.
B)
Produzione e circolazione di piante all’interno del
territorio nazionale e comunitario (art. 5 Decreto).
I vegetali
di castagno, prodotti in Italia o importati, qualunque sia
la destinazione e a chiunque siano ceduti, possono circolare
all’interno del territorio comunitario solo se accompagnati
dal passaporto delle piante CE al fine di garantire la
tracciabilità degli spostamenti.
Pertanto le
ditte, vivaistiche o commerciali, che vendono, producono,
e/o detengono
vegetali di castagno destinati alla commercializzazione e/o
alla cessione a qualsiasi titolo, devono iscriversi al RUP
della Regione Lazio e richiedere l’autorizzazione all’uso
del passaporto delle piante, nel rispetto delle condizioni
previste dall’art. 6 del Decreto Ministeriale di lotta
obbligatoria.
Si ricorda
che chiunque non ottemperi agli obblighi stabiliti incorre
nelle sanzioni previste dall’art. 500 del Codice Penale,
nonché in quelle pecuniarie, dell’ordine di migliaia di
Euro, previste ai sensi del D.Lgs. n. 214/2005, art. 54. |