|
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
OBBLIGO DELLA DENUNCIA
IL
FUNZIONARIO RESPONSABILE
Visto il D.Lgs. 15
novembre 1993, n. 507 e successive integrazioni e
modificazioni; Visto il regolamento comunale per
l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni;
RENDE NOTO
Ų
IL
20 GENNAIO P.V. scade il
termine per la presentazione, a questo Ufficio Tributi,
della denuncia unica dei locali e delle aree tassabili
siti nel territorio del Comune.
Ų
La denuncia,
sia per le nuove utenze che per le variazioni di quelle
in atto, deve redigersi esclusivamente su modelli
predisposti e messi a disposizione degli utenti da
questo Comune.
Ų
La denuncia
non č necessaria per le utenze che, gią iscritte a
ruolo, non hanno subito variazioni.
Ų
La
dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da
uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o
negoziale.
Presupposto della
tassa La tassa č dovuta per
l’occupazione o la detenzione di locali ed aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone
del territorio comunale in cui il servizio č istituito
ed attivato o comunque reso in via continuativa.
Per le abitazioni
coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di
pertinenza la tassa č dovuta anche quando nella zona in
cui č attivata la raccolta dei rifiuti, č situata
soltanto la strada di accesso all’abitazione ed al
fabbricato.
Nella determinazione della
superficie tassabile non si tiene conto di quella parte
di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e
per destinazione si formano, di regola, rifiuti
speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali
sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori
stessi in base alle norme vigenti.
Sono esclusi dalla tassa i
locali e le aree scoperte per i quali non sussiste
l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi
urbani interni ed equiparati in regime di privativa
comunale per effetto di norme legislative o
regolamentari, di ordinanze di materia sanitaria,
ambientale o di protezione civile ovvero di accordi
internazionali riguardanti organi di stati esteri.
Soggetti passivi
La tassa č dovuta da coloro
che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con
vincolo di solidarietą tra i componenti del nucleo
familiare o tra coloro che usano in comunione i locali o
le aree stesse.
Inizio
dell’occupazione
L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre
solare successivo a quello in cui ha avuto inizio
l’utenza.
Entro lo stesso
termine dovranno essere
presentate le richieste di agevolazioni previste dagli
art. 66 e 67 del D.Lgs. 507/93 come disciplinato dagli
art. 10 11 e 12 del Regolamento Comunale approvato con
delibera consiliare n° 81 del 2/10/95 e successive
integrazioni e modificazioni. L’ufficio Comunale Tributi
č a disposizione per qualsiasi chiarimento. |