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SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

 OBBLIGO DELLA DENUNCIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive integrazioni e modificazioni; Visto il regolamento comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

RENDE NOTO

Ų      IL 20 GENNAIO P.V. scade il termine per la presentazione, a questo Ufficio Tributi, della denuncia unica dei locali e delle aree tassabili siti nel territorio del Comune.

Ų      La denuncia, sia per le nuove utenze che per le variazioni di quelle in atto, deve redigersi esclusivamente su modelli predisposti e messi a disposizione degli utenti da questo Comune.

Ų      La denuncia non č necessaria per le utenze che, gią iscritte a ruolo, non hanno subito variazioni.

Ų      La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

Presupposto della tassa La tassa č dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio č istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa č dovuta anche quando nella zona in cui č attivata la raccolta dei rifiuti, č situata soltanto la strada di accesso all’abitazione ed al fabbricato.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze di materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri.

Soggetti passivi La tassa č dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietą tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comunione i locali o le aree stesse.

Inizio dell’occupazione L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza.

Entro lo stesso termine dovranno essere presentate le richieste di agevolazioni previste dagli art. 66 e 67 del D.Lgs. 507/93 come disciplinato dagli art. 10 11 e 12 del Regolamento Comunale approvato con delibera consiliare n° 81 del 2/10/95 e successive integrazioni e modificazioni. L’ufficio Comunale Tributi č a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Albano Laziale, 29 Dicembre 2009

Il Funzionario Responsabile

Rag. Maurizia Di Felice

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