Home Page Ultima ordinanza Avvisi      
Sindaco: Dott. Marco Mattei Tel. 06 93295 205-6 fax 06 9320201  
Comune
» Sindaco
» Giunta
» Consiglio
» Circoscrizioni
» Ufficio Stampa
» Statuto Comunale
» Uffici Comunali
» Ordinanze
» Modulistica
» Regolamenti
» Avvisi ai Cittadini
» Bandi di Gara e Concorsi 
» Deliberazioni di Giunta e di Consiglio
 
servizi
» Museo
» Biblioteche
» Cultura Turismo Spettacolo
» Scuola Infanzia Paritaria
» Matrimoni in Comune
» Formazione Lavoro
» Statistiche
» Scuole
» Agenzia Albafor
» Trasporti
» Associazioni
» Numeri utili
» Centro Impiego
» Camper Service
» Chiese Cattedrali
» Sportelli Bancari
» Centro Anziani
»» Autocertificazioni
»» Codice Fiscale
»» Elenco telefonico
»» Messaggi SMS
»» Farmacie on-line
 
Regolamenti
 

COMUNE DI ALBANO LAZIALE
PROVINCIA DI ROMA

Ordinanza 143/1994

IL SINDACO

VISTA la legge 1^ Marzo 1975 n. 47, “Norme integrative Per la difesa dei boschi dagli incendi”;

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale 12 Febbraio 1991 n. 814, “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità” per gli incendi nel periodo  1^ GIUGNO  - 30 settembre di ogni anno;

Viste le proprie ordinanze sull’argomento n. 129 del 29.5.1991 e n.137 del 7.5.1992;

CONSIDERATA la legge 4 Agosto 1984 n.424 sull’inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi;

VISTI gli articoli 36 e 38 della legge 8 Giugno 1990 n.142;

VISTI gli articoli 32 e 35 dello statuto del Comune di Albano Laziale;

ORDINA

Che, per motivi in premessa , durante il periodo

1^ GIUGNO – 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO :

- è vietato accendere fuochi e compiere ogni altra azione che possa, comunque , arrecare pericolo mediato e immediato d’incendio nelle zone boscate ed a distanza minore di mt. 200 dai boschi;

- è vietato sia depositare che dare fuoco ad immondizie di qualsiasi natura in zone boscate e, comunque, a distanza inferiore a mt.200 dalle stesse;

-         è  vietato bruciare le stoppie e altri residui vegetali, salvo avviso circostanziato da far prevenire almeno 48 ore prima al comando di P.M. ed al Corpo Forestale di Stato, Comando Stazione di Rocca di Papa  con il quale l’esecutore si assume le proprie responsabilità per gli eventuali incendi che dovessero propagarsi nei boschi e coltivi confinanti a causa delle operazioni di abbruciamento effettuate, tranne nel caso in cui la distanza. Sempre, comunque, l’abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali può essere effettuato soltanto quando la distanza dal bosco è superiore a mt.200 e purchè il terreno su cui si effettua l’abbruciamento venga circoscritto ed isolato con solchi di aratro per una fascia di larghezza non inferiore a mt.5 e non spiri vento forte ed il fuoco sia tenuto sotto controllo da personale idoneo ed adeguato, sia all’area sottoposta a bruciatura , sia al fronte di fuoco e fino al completo spegnimento delle ceneri;        

- è fatto obbligo ai possessori, a qualsiasi titolo, dei terreni situati a distanza inferiore a mt.200 dai boschi di interrare le stoppie o altri residui vegetali;

- è fatto obbligo ad enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di boschi confinanti con strade od altre vie di transito o con altri boschi o coltivi di effettuare entro il 1^ Giugno di ogni anno ripulitura da erbe infestanti delle fasce perimetrali, almeno per una profondità di mt.5, dei boschi medesimi: tali fasce perimetrali dovranno essere costantemente tenute ripulite dalla vegetazione infestante per tutto il periodo indicato 1^ Giugno – 30 Settembre. Analoga operazione e per lo stesso periodo, deve essere effettuata lungo le scarpate stradali e ferroviarie da parte degli enti interessati;

- è fatto obbligo ai possessori, a qualsiasi titolo di terreni coltivati o tenuti al pascolo o incolti adiacenti le linee ferroviarie, per il medesimo periodo 1^ Giugno – 30 Settembre, di tenere sgombri tali terreni fino a mt.20 dal confine ferroviario da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile; se tali terreni sono coltivati a cereali, i possessori sono tenuti a circoscrivere l’intero fondo coltivato, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall’aratro e larga non meno di mt.5 che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;

- è fatto obbligo, altresì, agli enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti comunque abbandonati  di tenere costantemente sgombri gli stessi da qualsiasi vegetazione infestante per tutto il periodo 1^ Giugno – 30 Settembre considerato di “Grave pericolosità”, ad evitare che il seccume vegetale possa costituire mezzo di propagazione di eventuali incendi.

In caso di inottemperanza alla presente Ordinanza sarà applicata la sanzione prevista dalla legge.

Tutti i Regolamenti
Home Page
Hosted by  Ital Telecom Srl

Comune di Albano Laziale - Piazza della Costituente 1 - Palazzo Savelli - Sindaco Dott. Marco Mattei

Ufficio Stampa - Piazza della Costituente, 1 - tel.0693 2951  fax 069 326 3305 - uff.stampa@comune.albanolaziale.rm.it
Ufficio Relazioni con il Pubblico - Corso Matteotti, 117 tel. 0693 295 224  fax 069 321 124 - urp@comune.albanolaziale.rm.it
web-master: liborio cimini ~ Information Broker: Nicoletta Di Martino
© Copyright 2001-2007 - comune.albanolaziale.rm.it - Tutti i diritti riservati.