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COMUNE DI ALBANO LAZIALE
PROVINCIA DI
ROMA
Ordinanza 143/1994
IL SINDACO
VISTA la legge 1^ Marzo 1975 n. 47, “Norme
integrative Per la difesa dei boschi dagli incendi”;
VISTA la deliberazione della Giunta
Regionale 12 Febbraio 1991 n. 814, “Dichiarazione dello
stato di grave pericolosità” per gli incendi nel periodo 1^
GIUGNO - 30 settembre di ogni anno;
Viste le proprie ordinanze sull’argomento n.
129 del 29.5.1991 e n.137 del 7.5.1992;
CONSIDERATA la legge 4 Agosto 1984 n.424
sull’inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei
trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi
dagli incendi;
VISTI gli articoli 36 e 38 della legge 8
Giugno 1990 n.142;
VISTI gli articoli 32 e 35 dello statuto del
Comune di Albano Laziale;
ORDINA
Che, per motivi in premessa , durante il
periodo
1^ GIUGNO – 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO :
- è vietato accendere fuochi e compiere
ogni altra azione che possa, comunque , arrecare pericolo
mediato e immediato d’incendio nelle zone boscate ed a
distanza minore di mt. 200 dai boschi;
- è vietato sia depositare che dare fuoco
ad immondizie di qualsiasi natura in zone boscate e,
comunque, a distanza inferiore a mt.200 dalle stesse;
-
è vietato bruciare le
stoppie e altri residui vegetali, salvo avviso
circostanziato da far prevenire almeno 48 ore prima al
comando di P.M. ed al Corpo Forestale di Stato, Comando
Stazione di Rocca di Papa con il quale l’esecutore si
assume le proprie responsabilità per gli eventuali incendi
che dovessero propagarsi nei boschi e coltivi confinanti a
causa delle operazioni di abbruciamento effettuate, tranne
nel caso in cui la distanza. Sempre, comunque, l’abbruciamento
delle stoppie e di altri residui vegetali può essere
effettuato soltanto quando la distanza dal bosco è superiore
a mt.200 e purchè il terreno su cui si effettua l’abbruciamento
venga circoscritto ed isolato con solchi di aratro per una
fascia di larghezza non inferiore a mt.5 e non spiri vento
forte ed il fuoco sia tenuto sotto controllo da personale
idoneo ed adeguato, sia all’area sottoposta a bruciatura ,
sia al fronte di fuoco e fino al completo spegnimento delle
ceneri;
- è fatto obbligo ai possessori, a qualsiasi
titolo, dei terreni situati a distanza inferiore a mt.200
dai boschi di interrare le stoppie o altri residui vegetali;
- è fatto obbligo ad enti e privati
possessori, a qualsiasi titolo, di boschi confinanti con
strade od altre vie di transito o con altri boschi o coltivi
di effettuare entro il 1^ Giugno di ogni anno ripulitura da
erbe infestanti delle fasce perimetrali, almeno per una
profondità di mt.5, dei boschi medesimi: tali fasce
perimetrali dovranno essere costantemente tenute ripulite
dalla vegetazione infestante per tutto il periodo indicato
1^ Giugno – 30 Settembre. Analoga operazione e per lo stesso
periodo, deve essere effettuata lungo le scarpate stradali e
ferroviarie da parte degli enti interessati;
- è fatto obbligo ai possessori, a qualsiasi
titolo di terreni coltivati o tenuti al pascolo o incolti
adiacenti le linee ferroviarie, per il medesimo periodo 1^
Giugno – 30 Settembre, di tenere sgombri tali terreni fino a
mt.20 dal confine ferroviario da covoni di grano, erbe
secche e da ogni altra materia combustibile; se tali terreni
sono coltivati a cereali, i possessori sono tenuti a
circoscrivere l’intero fondo coltivato, appena mietuto, con
una striscia di terreno solcato dall’aratro e larga non meno
di mt.5 che dovrà essere costantemente tenuta priva di
seccume vegetale;
- è fatto obbligo, altresì, agli enti e
privati possessori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti
comunque abbandonati di tenere costantemente sgombri gli
stessi da qualsiasi vegetazione infestante per tutto il
periodo 1^ Giugno – 30 Settembre considerato di “Grave
pericolosità”, ad evitare che il seccume vegetale possa
costituire mezzo di propagazione di eventuali incendi.
In caso di inottemperanza alla presente
Ordinanza sarà applicata la sanzione prevista dalla legge. |