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In Comune - Statuto Comunale.

statuto comunale

 

Indice

Titolo I - Principi Generali ed Ordinamento

 

Capo I - La Comunità, l'Autonomia, lo Statuto

 

Capo II - Il Comune

 

Capo III - La potestà regolamentare

 

Capo IV - Le funzioni di programmazione e pianificazione

 

Capo V - La tutela e valorizzazione dei beni ambientali

Titolo II - Gli organi elettivi

 

Capo I - Ordinamento 

 

Capo II - Il Consiglio comunale 

 

Capo III - La Giunta comunale 

 

Capo IV - Il Sindaco 

 

Capo V - Il Presidente del Consiglio comunale 

 

Capo VI - Le commissioni 

 

Capo VII - Le circoscrizioni 

Titolo III - Istituti di partecipazione popolare

 

Capo I - Il Difensore Civico 

 

Capo II - La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale 

 

Capo III - Strumenti di partecipazione ed i referendum

 

Capo IV - La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo  

 

Capo V - L'azione popolare  

 

Capo VI - Il diritto d'accesso e d'informazione del cittadino  

Titolo IV - Ordinamento degli uffici e del personale

 

Capo I - Organizzazione degli uffici e del lavoro

 

Capo II - Il segretario comunale

 

Capo III - I dirigenti   

Titolo V - I servizi pubblici comunali

 

Capo I - Competenze dei comuni    

 

Capo II - Gestione dei servizi pubblici comunali

Titolo VI - Forme associative e di cooperazione tra enti

 

Capo I - Convenzioni e concorsi    

 

Capo II - Accordi di programma    

Titolo VII - Gestione economico-finanziaria e contabilità

 

Capo I - La programmazione finanziaria

 

Capo II - L' autonomia finanziaria

 

Capo III - La conservazione e gestione del patrimonio

 

Capo IV - La revisione economico-finanziaria ed il rendiconto della gestione

 

Capo V - Appalti e contratti

 

Capo VI - Il controllo della gestione

 

Capo VII - Tesoreria e concessionario della riscossione

Titolo IX - Collaborazione e rapporti con altri enti

Titolo X - Norme transitorie e finali

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

 

Capo I

LA COMUNITA’,  L' AUTONOMIA, LO STATUTO

 

Art. 1

La Comunità

  1. La comunità di Albano Laziale è il soggetto fondamentale del presente statuto. Essa è titolare dei diritti e dei doveri connessi con la convivenza civile, è servita dal comune che è struttura di servizio per la soddisfazione dei suoi bisogni ed è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della costituzione e della legge generale dello Stato.

  2. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini componenti la comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politica e amministrati­va del comune.

  3. La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazio­ne e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il comune persegue il conseguimento di tali finalità.

  4. Nella cura degli interessi della comunità gli organi del comune assicurano la promozione e la conservazione dei valori culturali, sociali, economici e politici e la tutela dei valori morali e religiosi, che costituiscono il patrimonio di storia e tradizioni della comunità stessa.

  5. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità, gli organi del comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali, naturali e di valore artistico che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili ai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.

 

Art. 2

L’autonomia

  1. L'attribuzione alla comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo statuto ed i regolamenti, dell'ordinamento generale del comune.

 

Art. 3

Lo statuto

  1. Lo statuto è l'atto fondamentale di cui la comunità si dota per regolare il proprio diritto di autonomia nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

  2. Lo statuto esprime i principi dei rapporti tra la comunità ed il suo comune;

  3. Lo statuto individua gli argomenti e le modalità con cui la comunità esercita le funzioni di proposta e verifica, nel contesto di una democrazia rappresentativa.

  4. Lo statuto, con il concorso degli atti legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

  5. Il consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile. Tale adeguamento dovrà avvenire attraverso un processo di partecipazione e di consultazione della comunità e dovrà assicurare la coerenza fra le mutate condizioni sociali, economiche e civili della comunità da un lato e la normativa statutaria dall'altro.

  6. La conoscenza e la diffusione dello statuto nell'ambito della comunità sarà assicurata nelle forme previste al successivo titolo X.

 

Capo II

IL COMUNE

 

Art. 4

Definizione e ruolo

  1. Il comune, istituzione della comunità, è l'ente che ne cura e rappresenta gli interessi generali, con l'esclusione di quelli che la costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

  2. Il comune persegue le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali affermati nell'ordinamento.

  3. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.

  4. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini, per garantire la pari opportunità tra i sessi e per tutelare i diritti fondamentali della persona umana, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità.

  5. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della regione, della provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

  6. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sopra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto.

  7. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche, culturali e religiose e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

  8. Promuove e supporta, in collaborazione con le associazioni e con le strutture didattiche presenti sul territorio,  lo sviluppo e la diffusione di iniziative che vedano nella cultura del rispetto dei diritti umani, della salvaguardia dell'ambiente, del riconoscimento del valore delle diversità dei singoli soggetti e della pace, i nuclei fondamentali di una società civile e democratica.

 

Art. 5

Le funzioni

  1. Il comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità, della quale rappresenta e cura gli interessi generali, con esclusione di quelli che la costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

  2. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importan­za, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, la tutela e la promozione della sicurezza e di salute dei cittadini e della prevenzione dei rischi presenti nel territorio comunale o che abbiano influenza sulla popolazione del comune.

  3. In particolare il comune svolge le seguenti funzioni amministrative:

a) pianificazione territoriale dell'area comunale;

b) viabilità, traffico e trasporti;

c) tutela e valorizzazione dei beni culturali dell'ambiente;

d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;

e) difesa del patrimonio faunistico e floristico e tutela della carta dei diritti dell'animale;

f) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;

g) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzio­ne commerciale;

h) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, forma­zione professionale e degli altri servizi urbani;

i) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;

I) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale;

m) organizzazione del servizio comunale di protezio­ne civile e in particolare dei servizi di prevenzione e previsione dei rischi, preparazione alle eventuali emergen­ze e soccorso alla popolazione in caso di catastrofi e calamita.

  1. Le funzioni proprie, delle quali il comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

  2. Il comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

  3. Il comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

 

Art. 6

L'attività amministrativa

  1. L'attività amministrativa del comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure di decentramen­to e della economicità della gestione. Essa deve essere informata al principio della massima riduzione degli adempimenti burocratico‑amministrativi per rendere più efficiente ed efficace la soluzione dei problemi della comunità. All'autonomia dell'amministrazione fa riscon­tro un sistema di valutazione dei risultati da parte degli utenti, che viene esercitato con le modalità definite nel regolamento.

  2. Per garantire la trasparenza e la controllabilità della propria azione, il comune rende pubblici a mezzo stampa e con altri idonei mezzi di informazione:

a) il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

b) i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed altri incentivi di qualsiasi genere a persone, associazioni, enti, istituzioni;

c) i criteri e le modalità per gli appalti di opere pubbliche e per la fornitura di beni e servizi;

d) i criteri di assunzione temporanea di personale e quelli relativi all'emissione dei bandi di concorso.

  1. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal consiglio comunale e resi noti ai Cittadini.

  2. Apposite norme del presente statuto e dei regola­menti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

 

Art. 7

Caratteristiche costitutive

  1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al comune definiscono la circoscrizio­ne sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

  2. Il comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'esterno, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente .

  3. La sede del comune è posta in piazza Costituente n. 1 e può essere modificata soltanto con atto del consiglio comunale.

  4. Il comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Capo III

LA POTESTA’ REGOLAMENTARE

 

Art. 8

I regolamenti comunali

  1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del comune, formati ed approvati dal consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.

  2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.

  3. I regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

 

Capo I V

LE FUNZIONI Dl PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

 

Art. 9

Programmazione e pianificazione

  1. Il comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.

  2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei program­mi e nei piani della comunità europea, dello stato, della regione e della provincia e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.

  3. Partecipa con proprie proposte ed ispirandosi al principio di cooperazione tra i comuni dell'areadei castelli romani, alla programmazione economica, territoriale ed ambien­tale della regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali e di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.

  4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programma­zione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale il comune persegue la valorizzazione delle vocazioni, civile, economica e sociale della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.

  5. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla comunità ed al di fuori di essa od all'organizzazione interna, appartengono alla competenza del consiglio comunale.

 

Capo V

LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI AMBIENTALI

 

Art. 10

Società

  1. Il comune informa la sua azione amministrativa al reale utilizzo delle possibilità di crescita della comunità offerta dalle risorse in possesso di ogni membro della comunità.

  2. Favorisce e promuove la reale integrazione nella comunità delle fasce più svantaggiate della popolazione come ad esempio gli anziani, i minori, gli immigrati, gli inabili e i portatori di handicap, garantendo, altresì, la pari dignità tra i sessi.

  3. A tal fine informa la sua azione alla realizzazione di un efficiente servizio di assistenza, di supporto ed integrazione sociale, favorendo e sostenendo la partecipa­zione dei membri della comunità ad associazioni professionali e volontarie del settore.

 

Art. 11

Patrimonio naturale, agricolo, storico, artistico, culturale, religioso ed artigianale

  1. Il comune di Albano Laziale promuove, supporta ed incoraggia iniziative volte alla valorizzazione del patrimo­nio storico, artistico, culturale, artigianale, ambientale ed economico, racchiuso nella cultura plurisecolare dei comuni dei castelli romani.

  2. Il comune promuove la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico artistico, religioso, agricolo ed archeologico, favorendo e sostenendo iniziative che conseguano i suddetti obiettivi.

  3. Nell'ambito di un equilibrato e consapevole sviluppo del territorio il comune garantisce, nei termini previsti dal regolamento ed al successivo titolo III, la partecipazione della comunità a tutte le scelte di pianificazione territoriale.

  4. Favorisce il recupero del centro storico come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale e polo privilegiato dell'attività sociale e culturale della comunità.

  5. Supporta e favorisce le iniziative per la valorizzazio­ne, la salvaguardia e l'appropriato utilizzo del territorio del parco regionale dei castelli romani.

  6. Promuove la cooperazione sovranazionale per lo scambio di esperienze e per la formazione di una coscienza comune tra cittadini di diverse nazionalità europee ed extracomunitarie.

 

 

Art. 12

Sviluppo sociale ed economico

  1. Il comune, anche in collaborazione dei comuni contermini e le altre istituzioni, promuove lo sviluppo delle attività economiche e produttive che favoriscano, tra l'altro, I'occupazione giovanile, la pari opportunità tra i sessi e la crescita di nuove professionalità. In particolare:

a) coordina le attività commerciali e garantisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;

b) promuove programmi atti a favorire lo sviluppo di attività produttive, con particolare riguardo al campo della ricerca, dell'innovazione e della cultura;

c) favorisce il rilancio del turismo stimolando le iniziative culturali ed artistiche e promuovendo a tal fine la creazione, il rinnovamento e la modernizzazione delle relative attrezzature e servizi;

d) tutela e promuove lo sviluppo della qualità dell'artigianato con particolare riguardo a quello artistico e tradizionale;

e) incoraggia e sostiene l'associazionismo, la coope­razione e le forme di autogestione;

f) sostiene un progetto che modifichi i tempi e gli orari delle città, rimettendo al centro della loro concezione le donne e gli uomini che ci abitano, rendendo vivibili le differenze, le soggettività, i bisogni, fornendo risposte e servizi adeguati a tutti per una crescita singola e collettiva.

 

TITOLO II

GLI ORGANI ELETTIVI

 

Capo I

ORDINAMENTO

 

Art. 13

Norme generali

  1. Sono organi del comune il consiglio comunale, la giunta, il sindaco.

  2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizza­zione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.

  3. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

   

Capo II

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Art. 14

Ruolo e competenze generali

  1. Il consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto.

  2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio o in sua assenza dal Vicepresidente, i quali sono eletti dal Consiglio Comunale con le modalità riportate nel presente Statuto.

  3. Spetta al consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico‑amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e programmatici.

  4. Le attribuzioni generali del consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del comune, nelle forme previste dal presente statuto.

  5. Il consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

 

Art. 15

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

  1. Il consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico - amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programma­zione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funziona­mento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organi­smi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organiz­zativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, I'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;

c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economi­ca generale ed a quelli di programmazione attuativa;

e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

  1. Il consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento e progetto i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento.

  2. Il consiglio stabilisce, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione e adotta risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organiz­zazione, per l'attuazione del documento programmatico approvato con l'elezione del sindaco e con la nominadella giunta.

  3. Il consiglio esprime direttive per l'adozione da parte della giunta di provvedimenti dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

  4. Il consiglio esprime, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del comune.

  5. Il consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

 

Art. 16

Funzioni di controllo politico‑amministrativo

  1. Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico - amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:

a) del sindaco e della giunta;

b) degli organi e dell'organizzazione operativa del comune;

c) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni conven­zionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

  1. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

  2. Il consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo e secondo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione della comunità perse­gua i principi affermati dallo statuto e la programmazione generale adottata.

  3. Il Consiglio procede alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e della salvaguardia degli equilibri di bilancio e adotta i conseguenti provvedimenti.

  4. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dalla Statuto e dal regolamento Consiliare.

  5. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento Consiliare.

  6. E’ istituito, con inizio dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente statuto, un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali.

  7. Il regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al sindaco, ai componenti la giunta comunale, al Segretario generale, ai responsabili dei servizi ed al collegio dei revisori dei conti dei risultati di cui al precedente comma e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione. Il Sindaco, secondo modi e tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, relazione al consiglio comunale.

  8. Il collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo la seguenti modalità:

a) segnalando al consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;

b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico‑finanziaria corrente capace di incidere negati­vamente sul risultato dell'esercizio;

c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto rendiconto della gestione e nella persona del presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

  1. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal consiglio comunale, a mezzo del sindaco e con la collaborazione della giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.

 

Art. 17

Gli atti fondamentali

  1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico‑amministrativo .

  2. Il consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e program­matiche, i piani economico-finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, la salvaguardia degli equilibri di bilancio i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funziona­mento degli organismi di decentramento e di partecipa­zione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende o istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

  1. Sono inoltre di competenza del consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge 6 giugno 1990, n. 142, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

  2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso a pena di decadenza.

 

Art. 18

Le nomine di rappresentanti

  1. Il consiglio comunale provvede alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti negli organi di enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune, ovvero da essi dipendenti o controllati.

  2. Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o commissione deve far parte un consigliere comunale, questi è sempre nominato o designato dal consiglio. Si applica ai nominati, quanto dispone l'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

  3. Le candidature di persone estranee al consiglio comunale, proposte per le nomine di cui al primo comma, sono presentate al Presidente del Consiglio,  dal sindaco, dai gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento. Le persone proposte per le nomine effettuate dal consiglio comunale devono possedere i requisiti di correttezza, competenza ed esperienza ed i titoli stabiliti dal regolamento per ogni tipo di nomina. L'apposita commissione comunale verifica il possesso dei requisiti e dei titoli e provvede all'istituzione per le categorie di rappresentanti del comune, di appositi albi di persone idonee. Tali albi sono aggiornati periodicamente .

  4. Il consiglio comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti commi in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta. Quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere si osservano le modalità stabilite dal regolamento.

  5. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti cessano dalla carica nel caso che il consiglio comunale approvi una mozione di sfiducia costruttiva secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.

  6. La revoca di amministratori di aziende speciali e di istituzioni può essere disposta dal consiglio comunale su proposta del sindaco o di un terzo dei consiglieri comunali.

  7. I rappresentanti del comune riferiscono ogni anno al consiglio comunale, in seduta pubblica, sul loro operato predisponendo, a tale scopo, una relazione scritta che illustrano in sede di consiglio comunale.

 

Art. 19

Prerogative e compiti dei consiglieri comunali

  1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

  2. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.

  3. Sono esenti da responsabilità i consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta. Le astensioni e le posizioni contrarie debbono essere sempre verbalizzate.

  4. Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del consiglio e presentare all'esame del consiglio interrogazioni, mozioni e proposte dl risoluzioni.

  5. Ogni consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:

a) dagli uffici del comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

b) dal segretario comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato comprese le delibere di giunta, in esenzione di spesa;

  1. Le dimissioni dalla carica sono presentate dai consiglieri al Presidente del Consiglio per iscritto. Sono comprese nell'ordine del giorno della prima adunanza del consiglio, alla quale sono comunicate. Il consiglio provvede alla immediata surrogazione.

  2. Il consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constatare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto d'interessi.

  3. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti fino alla nomina dei successori.

  4. I consiglieri che non intervengono a due sedute ordinarie senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal consiglio con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

  5. Il consigliere anziano è il consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza. Il consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto. Nelle adunanze del consiglio comunale esercita tali funzioni il consigliere che, fra i presenti, risulta anziano secondo i requisiti sopra precisati.

 

Art. 20

I gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo

  1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. I Consiglieri che dichiarino di non voler più appartenere ad un gruppo definito possono formare un gruppo misto.

  2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. In mancanza di tale comunicazio­ne viene considerato capogruppo il consigliere più anziano del gruppo, secondo il presente statuto.

  3. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Presidente nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari, prepara la programmazione delle riunioni per assicurare lo svolgimento dei lavori del consiglio nel modo migliore, facendo proposte al Presidente per la formazione dell'ordine del giorno del Consiglio stesso. Ha funzioni di commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio comunale.

  4. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente, che la presiede, le commissioni consiliari permanenti, il Sindaco e la giunta comunale.

 

Art. 21

Commissioni consiliari permanenti

  1. Il consiglio comunale costituisce, al suo interno, commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella della nomina della giunta. Il parere delle commissioni è necessario per gli atti del consiglio di particolare rilevanza.

  2. Le commissioni consiliari permanenti sono costitui­te da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale e voto plurimo, complessivamente tutti i gruppi.

  3. I gruppi designano i componenti delle commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dalla deliberazione di cui al primo comma ed entro lo stesso termine li comunicano al Presidente.

  4. La conferenza dei capigruppo esamina le designazio­ni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna commissione conforme ai criteri indicati dal regolamento.

  5. Il Presidente iscrive all'ordine del giorno della prima riunione del consiglio comunale la costituzione delle commissioni consiliari permanenti, che viene effettuata con votazione in forma palese.

  6. Il presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.

  7. Il sindaco o un suo assessore delegato possono partecipare alle riunioni delle Commissioni Consiliari senza diritto di voto. I consiglieri comunali non appartenenti alla commissione possono assistere ai lavori.

  8. La partecipazione ai lavori delle commissioni di persone esterne e la modalità di convocazione delle riunioni è decisa dal presidente in accordo con quanto previsto dal regolamento.

  9. Il regolamento determina funzioni e poteri delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

 

Art. 22

Iniziativa delle proposte

  1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del consiglio comunale spetta alla giunta, al sindaco ed a tutti i consiglieri.

 

Art. 23

Norme generali di funzionamento

  1. Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.

  2. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal presidente del consiglio o dal vicepresidente, nei termini e con le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento.

  3. Il consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.

  4. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione del Sindaco e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dall'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.

  5. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del presidente dell'assemblea. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e l'approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'art. 34, comma 2 della legge 8 giugno 1990 n. 142 come modificato dalla legge 25 marzo 1993 n. 81 e successive modificazioni. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri.

  6. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma precedente, occupa il posto immediatamente successivo.

  7. Il consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dal Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri comunali. L'adunanza del consiglio deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

  8. Il consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

  9. Ogni deliberazione del consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

  10. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

  11. Alle sedute del consiglio comunale partecipa il segretario comunale.

 

Art. 24

Commissioni speciali

  1. Il consiglio comunale può nominare, anche avvalen­dosi di persone esterne, commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanen­ti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al consiglio.

  2. Su proposta del sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri il consiglio può costituire, nel suo seno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamen­ti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai dirigenti comunali. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchie­sta della quale la commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al consiglio. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

     

Capo III

LA GIUNTA COMUNALE

 

Art. 25

Composizione

  1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede e da sei assessori, tra cui un vice sindaco, nominati dal Sindaco tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

  2. Il sindaco dà comunicazione di tale nomina al consiglio comunale, nella  prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

  3. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti nella lista dall'assessore cessato dalla carica di consigliere.

  4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato assessore.

  5. Gli assessori comunali possono partecipare alle riunioni del consiglio comunale, sedendo negli appositi banchi ad essi riservati, senza diritto di voto, prendendo la  parola, per rispondere alle interrogazioni ed alle interpellanze e per relazionare sulla materie di loro competenza, se espressamente richiesto dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco.

 

Art. 26

Ruolo e competenze generali

  1. La giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del comune che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri soggetti.

  2. La giunta vigila sull'attuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa, ai quali si ispira l'azione del consiglio.

  3. La giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua compe­tenza.

  4. La giunta persegue, nell'ambito delle sue competen­ze di amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositi­va nei confronti del consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è stata costituita.

  5. La giunta, con modalità e tempi stabiliti dalla legge e dai regolamenti, predispone e presenta al consiglio gli schemi del bilancio di previsione e suoi allegati, approva formalmente l'elenco dei residui riaccertati e la proposta al consiglio del rendiconto di gestione.

  6. La giunta, con modalità e tempi stabiliti dalla legge e dai regolamenti, definisce il piano esecutivo di gestione, determina l'entità delle anticipazione da effettuare alla cassa economale, dispone l'utilizzo del fondo di riserva.

  7. La giunta relazione al consiglio sullo stato di attuazione dei programmi e formula proposte per l'eventuale ricostituzione dell'equilibrio di bilancio.

  8. La giunta riferisce annualmente al consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del program­ma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

 

Art. 27

Esercizio delle funzioni

  1. La giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.

  2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E presieduta dal sindaco o, in sua assenza dal vice sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'assessore anziano.

  3. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta. Esercitano, per delega del sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal sindaco in qualsiasi momento.

  4. Il regolamento definisce le modalità per il conferi­mento delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono fra il delegato ed il sindaco, la giunta ed i dipendenti preposti all'area ed ai settori di attività compresi nella delega.

  5. Le deleghe conferite agli assessori sono comunicate dal sindaco al consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al consiglio dal sindaco nello stesso termine.

  6. Assume le funzioni di assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge e dal regolamento interno, I'assessore più anziano di età.

 

Art. 28

Decadenza della giunta

  1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

  2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

  3. In caso  di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade  e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

  4. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio alla funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 19.3.1990, n. 55, come modificato all'art. 1 della legge 18.1.1992, n. 16.

  5. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 3 del presente articolo, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione in consiglio comunale;

  6. Lo scioglimento del consiglio comunale, determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta.

 

Art. 29

Dimissioni, cessazione e revoca di assessori

  1. Le dimissioni, la revoca o la cessazione dall'ufficio di assessori per altra causa sono iscritte all'ordine del giorno e comunicate dal sindaco al consiglio comunale nella prima adunanza dandone motivata comunicazione. La eventuale designazione del sostituto deve essere comunicata al consiglio comunale.

 

Art. 30

Norme generali di funzionamento

  1. Le adunanze della giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il segretario comunale.

  2. Il sindaco può disporre che alle adunanze della giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del comune, o privati cittadini.

  3. Possono essere invitati alle riunioni della giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il presidente o l'intero collegio dei revisori dei conti ed i rappresentanti del comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

  4. Le norme generali di funzionamento della giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente statuto, dal regolamento interno.

   

Capo IV

IL SINDACO

 

Art. 31

Ruolo e funzioni

  1. Il sindaco, organo responsabile dell'amministrazione del comune, è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio comunale in base alle norme stabilite dalla legge.

  2. Il sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazio­ne comunale, rappresenta la comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

  3. Convoca e presiede  la giunta, fissandone l'ordine del giorno.

  4. Quale presidente della giunta comunale ne esprime l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promuo­vendo e coordinando l'attività degli assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento program­matico.

  5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal segretario comunale.

  6. Il sindaco rilascia atti di notorietà che concernono fatti, situazioni o altro che, pur non essendo registrati, sono di pubblico dominio.

  7. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

  8. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni  dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico .

  9. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

  10. Il sindaco, in quanto autorità comunale di protezione civile, sovrintende alla programmazione, alla realizzazione e all'attuazione di provvedimenti e azioni volti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

  11. Il Sindaco, solo per particolari motivi di necessità ed urgenza, può avocare atti di competenza dirigenziale. Tali motivi sono specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione, che deve essere comunicato al consiglio comunale nella prima seduta successiva al provvedimento stesso.

  12. Per la piena attuazione di tali funzioni, viene istituito il servizio comunale di protezione civile, presieduto dal sindaco o da un consigliere suo delegato, con funzioni di coordinamento delle risorse umane, sociali, tecniche e scientifiche presenti nel comune, per la prevenzione e la previsione dei rischi, il soccorso e la gestione di eventuali emergenze che si verificano nel territorio comunale.

  13. Per tali funzioni, il sindaco si avvale anche del contributo delle organizzazioni dei cittadini e delle associazioni operanti nel campo della protezione civile, facendo riferimento agli istituti di partecipazione popolare previsti dal presente statuto.

  14. L'organizzazione e i compiti del servizio comunale di protezione civile vengono stabiliti in un apposito regolamento.

  15. Quale ufficiale del governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.

  16. Il sindaco è garante del rispetto della legge dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti.

  17. Il distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

 

Art. 32

Rappresentanza e coordinamento

  1. Il sindaco rappresenta il comune negli organi dei consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un assessore o un consigliere comunale ad esercitare tali funzioni.

  2. Il sindaco rappresenta il comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto.

  3. Compete al sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici; gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, dispo­nendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei, al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

 

Art. 33

Il vice sindaco

  1. Il Vice sindaco sostituisce il sindaco, in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

  2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del sindaco e del vice sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore anziano.

 

Art. 34

Poteri d'ordinanza

  1. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comu­nale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comporta­menti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

  2. Il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, emanando ordi­nanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri e adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

  3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

  4. Il Sindaco, quale autorità di protezione civile, emette ordinanze per l'esecuzione di lavori pubblici di somma urgenza con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

  5. In caso di assenza od impedimento del sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

  6. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento.

 

Capo V

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

Art. 35

Ruolo e caratteristiche

  1. Il Presidente del Consiglio, primus inter pares tra i consiglieri, è il garante del rispetto delle norme che regolano la preparazione e lo svolgimento del consiglio comunale.

  2. Il presidente è l'interprete ufficiale degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e ne dirige i lavori secondo le modalità stabilite dal regolamento; firma unitamente al segretario i verbali del consiglio.

  3. Tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

  4. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.

  5. Alla figura del presidente è richiesta la capacità di gestire in maniera efficiente ed efficace le riunioni del consiglio. A tal fine provvede che venga illustrato, a cura del presidente  stesso, del sindaco, degli assessori, dei funzionari comunali o di eventuali esperti esterni invitati per l'occasione a partecipare ai lavori  del consiglio comunale, il tema in discussione.                     

  Art. 36

Elezione

  1. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto nel seno del consiglio stesso.

  2. L'elezione del Presidente deve avvenire nel corso del primo consiglio comunale dopo le elezioni.

  3. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica: se dopo due votazioni non viene raggiunta la maggioranza assoluta, si procede, sempre a scrutinio segreto, ad una nuova votazione e viene eletto il Consigliere che consegue il maggior numero di voti.

  4. In caso di impedimento permanente o di dimissioni del Presidente dalle sue funzioni o dalla carica di Consigliere Comunale, il consiglio Comunale provvede ad eleggere nel primo consiglio Comunale utile il nuovo Presidente ed il nuovo Vice presidente. In tali casi fino alla elezione del nuovo Presidente il suo ruolo è ricoperto dal Vicepresidente in carica.

  5. Il Presidente può essere revocato su richiesta motivata, depositata almeno dieci giorni prima e sottoscritta dal Sindaco o da almeno un quinto del componenti del  Consiglio, con la stessa procedura prevista per la sua elezione.

 

Art. 37

Vice Presidente

  1. Il Vice presidente ha funzione vicaria. In caso di impedimento temporaneo del Presidente esso lo sostituisce nelle sue funzioni .

  2. Il Vice presidente del Consiglio viene eletto dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per il Presidente.

  3. Il Vicepresidente può essere revocato su richiesta motivata, depositata almeno dieci giorni prima e sottoscritta dal Sindaco o da almeno un quinto del componenti del  Consiglio, con la stessa procedura prevista per la sua elezione.

  4. Limitatamente alla presidenza delle sedute consiliari, in caso di temporanea assenza anche del vice presidente, la presidenza dell’adunanza è svolta dal consigliere anziano presente in aula.

 

Capo VI

LE COMMISSIONI

 

Art. 38

Le commissioni comunali

  1. La nomina e i compiti delle commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento è effettuata dallo stesso consiglio con le modalià previste dal regolamento.

 

Capo VII

LE CIRCOSCRIZIONI

 

Art. 39

 Articolazione del territorio in circoscrizioni

  1. Il territorio del comune è suddiviso in tre circoscrizioni: Albano Centro, Cecchina e Pavona, così da attuare una omogenea ripartizione demografica e territoriale.

  2. Le circoscrizioni sono organismi di partecipazione, di decentramento, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle attività demandate e delle funzioni delegate dal consiglio comunale. Promuovono il dialogo con il cittadino e ne rappresentano le istanze, privilegiano, nel loro ambito territoriale, le forme democratiche di associazionismo e le attività di volontariato.

  3. Il territorio delle circoscrizioni è quello coincidente con la suddivisione del territorio comunale in seggi elettorali, come riportato nell’allegato A).

  4. La modifica e la delimitazione territoriale nonché il numero delle circoscrizioni possono essere variati con deliberazione del consiglio comunale, previa consultazione dei consigli circoscrizionali esistenti, o su richiesta degli stessi.

 

 Art. 40

 Organi della circoscrizione

  1. Sono organi della circoscrizione:

- il consiglio circoscrizionale;

- il presidente del consiglio circoscrizionale.

  1. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune.

  2. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali è fissato in dieci consiglieri.

  3. Il presidente del consiglio circoscrizionale rappresenta il consiglio e svolge le funzioni previste dal regolamento di cui al successivo art. 45.

  4. I consiglieri circoscrizionali, tramite il presidente del consiglio circoscrizionale, possono ottenere le informazioni necessarie all'espletamento del mandato in relazione ad argomenti in discussione in seno ad organi o commissioni istituite, secondo le modalità previste dal predetto regolamento.

  5. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali vengono trasmessi gli ordini del giorno dei lavori delle commissioni consiliari e ordini del giorno del Consiglio Comunale. I presidenti dei consigli circoscrizionali possono partecipare, allo scopo di acquisire o fornire elementi di informazione e valutazione, ai lavori delle commissioni stesse, in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno.

 

Art. 41

Elezione dei consigli circoscrizionali

  1. L’elezione dei Consigli Circoscrizionali avviene a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale secondo il metodo d’HONDT e le modalità previste dal regolamento di cui al successivo art. 45.

  2. Sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.

  3. L'ineleggibilità e l'incompatibilità alla carica di consigliere circoscrizionale sono disciplinate dalla legge.

  4. Le liste dei candidati per l'elezione del consiglio circoscrizionale devono essere sottoscritte da non meno di cento e non più di duecento elettori della circoscrizione. E’ fatto salvo quanto previsto dalla circolare telegrafica del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale Servizi Elettorali n. 63/93 di data 17 aprile 1993.

  5. Le operazioni di scrutinio sono eseguite, senza interruzione, dopo quelle per l'elezione del consiglio comunale.

Art. 42

 Durata in carica dei consigli circoscrizionali

  1. I consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

  2. Nel caso di scioglimento del consiglio comunale, per le fattispecie previste dall'art. 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 267/2000, il consiglio circoscrizionale esercita la propria attività con le limitazioni di cui al primo comma dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e per lo stesso periodo previsto per il consiglio comunale. Per le restanti fattispecie di scioglimento del consiglio comunale, il consiglio circoscrizionale comunque eletto cessa le funzioni contemporaneamente a quelle del consiglio comunale.

  3. I consigli circoscrizionali sono eletti contemporaneamente al consiglio comunale.

  4. I consiglieri circoscrizionali decadono, oltre che per cause previste dalla legge, anche per assenza ingiustificata alle sedute del consiglio per sei mesi consecutivi, qualora le sedute svoltesi in tale periodo siano almeno quattro. La procedura prevista dalla legge per la dichiarazione di decadenza per sopravvenute cause di ineleggibilità e incompatibilità è estesa, in quanto applicabile, anche alla fattispecie di cui trattasi.

 Art. 43    

   Elezione del presidente del consiglio circoscrizionale

  1. Il presidente è eletto dal consiglio circoscrizionale nel suo seno, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella prima seduta successiva alle elezioni e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta dopo la vacanza medesima.

  2. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede nella stessa seduta ad una ulteriore votazione ed è proclamato eletto chi consegue il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il consigliere che ha ottenuto la cifra individuale più alta nelle elezioni.

Fino all'elezione del presidente, il consiglio circoscrizionale non può espletare alcuna attività.

Art.  44

     Attribuzioni dei consigli circoscrizionali

  1. Ai consigli circoscrizionali è attribuito un ruolo partecipativo, propositivo e consultivo nella elaborazione e formazione degli indirizzi e delle scelte del comune nel suo complesso.

  2. Ai consigli circoscrizionali è altresì attribuita autonomia deliberativa per la gestione di servizi di base e di esercizio delle funzioni delegate dal consiglio, secondo criteri di produttività, nell'ambito della programmazione del comune.

  3. I consigli circoscrizionali valorizzano le libere forme associative e promuovono forme di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

  4. Al consiglio circoscrizionale, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, compete il diritto di iniziativa per la formazione dei provvedimenti di competenza del consiglio comunale.
    E' escluso il diritto di iniziativa in materia di statuti, di regolamento disciplinante l'attività del consiglio comunale, di tributi locali e di tariffe, di atti o regolamenti di esecuzione di norme di legge, di nomina di amministratori o rappresentanti in enti, aziende o società, di designazione di componenti in commissioni e altri organi collegiali, di disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale, nonchè di atti relativi al personale stesso.
    Il consiglio circoscrizionale può deliberare la presentazione di mozioni al consiglio comunale o interrogazioni e interpellanze al sindaco, che le esaminano secondo le modalità fissate nel regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

  5. Le deleghe di funzioni sono conferite ai consigli circoscrizionali per singoli piani e materie, secondo criteri di funzionalità; esse comprendono specifici stanziamenti di bilancio e, ove necessario, il conferimento temporaneo o permanente di personale e di strumenti comunali.

  6. I consigli circoscrizionali devono essere consultati e possono esprimere il loro parere sugli atti indicati nel regolamento di cui al successivo art. 45.

  7. I consigli circoscrizionali partecipano alla formazione del bilancio del comune proponendo, nelle materie di interesse circoscrizionale, l'indicazione:

  • delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria su strutture ed infrastrutture comunali;

  • degli interventi in tema di opere pubbliche, viabilità, traffico, arredo urbano e verde pubblico;

  • delle attrezzature sportive e culturali; da realizzarsi.

Dopo l'approvazione del bilancio la giunta, sentiti i consigli circoscrizionali, definisce con apposita delibera l'ordine di priorità di realizzazione degli interventi di cui agli alinea precedenti.

  1. Per esaminare problemi di carattere generale e di coordinamento dell'attività dei consigli circoscrizionali e per la verifica dei rapporti esistenti tra gli stessi e gli organi del comune, periodicamente e comunque due volte l'anno, il Sindaco convoca e presiede la conferenza dei presidenti dei consigli circoscrizionali.

 

Art.  45

        Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle  circoscrizioni

  1. L'organizzazione ed il funzionamento delle circoscrizioni e dei loro organi sono disciplinati da apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale.

  2. In particolare il regolamento deve contenere le norme riguardanti:

  • le attribuzioni ed il funzionamento degli organi della circoscrizione;

  • le modalità di svolgimento delle sedute del consiglio;

  • i servizi di base, nonché le funzioni oggetto di delega da parte del comune al consiglio circoscrizionale;

  • le modalità attraverso le quali i consigli circoscrizionali, tramite i loro presidenti, possono ottenere dal comune e dalle istituzioni dello stesso le informazioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti;

    • le modalità di presentazione di petizioni e proposte al consiglio circoscrizionale;

    • le modalità di rapporto con gli organi del comune in ordine all'attuazione delle attribuzioni di cui al precedente art. 44.

 

Art. 46     

 Deliberazioni adottate dai consigli circoscrizionali

  1. Le deliberazioni adottate dal consiglio circoscrizionale nell'esercizio delle proprie attribuzioni, sono trasmesse, entro dieci giorni dalla loro adozione, al sindaco, il quale ne dispone l'acquisizione agli atti del comune, stabilendo che le stesse abbiano esecuzione a cura degli uffici comunali o circoscrizionali, secondo le competenze o le rinvia entro dieci giorni dal ricevimento al consiglio di circoscrizione con osservazioni. Dette deliberazioni devono acquisire i pareri di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 267/2000.

  2. Sulle deduzioni del consiglio circoscrizionale, la giunta o il consiglio comunale secondo le rispettive originarie competenze, adottano definitiva deliberazione.

 

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

 

Capo I

IL DIFENSORE CIVICO

 

Art. 47 

Istituzione

  1. E' istituito l'ufficio del difensore civico a garanzia dell'imparzialità, tempestività, correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 48

Elezione

  1. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal consiglio fra cittadini che hanno espresso la loro disponibilità o sono stati proposti da almeno duecento elettori del comune o da singoli consiglieri del comune o delle circoscrizioni o dagli ordini e collegi professionali della provincia o dalle organizzazioni sindacali e sociali operanti sul territorio e che diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e competenza giuridico - amministrativa.

  2. Sull'ammissibilità delle candidature la commissione di cui al successivo art. 51, a maggioranza dei membri assegnati, esprime un parere.
    Il consiglio, preso atto del parere espresso dal comitato, procede alla votazione, sulla base delle candidature presentate alla commissione.

  3. L'elezione del difensore civico ha luogo a maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio per le prime due votazioni, ed a maggioranza assoluta dei membri del consiglio stesso per le successive. Le prime due votazioni vengono effettuate nella stessa seduta, mentre le eventuali successive votazioni vengono effettuate in altra seduta.

Art. 49

Ineleggibilità ed incompatibilità

  1. Non sono eleggibili a difensore civico:

    • coloro che si ritrovano in una condizione di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

    • i membri del parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ed altresì i membri degli organi esecutivi di regioni, province e comuni non facenti parte dei rispettivi consigli;

    • i membri della commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale, degli organi regionali di controllo e relative sezioni;

    • gli amministratori di enti, istituti ed aziende soggetti a vigilanza del comune o che dallo stesso ricevano in via continuativa sovvenzioni;

    • coloro che rivestono incarichi direttivi in organizzazioni politiche e sindacali;

    • coloro che si trovano con i consiglieri del comune o con il sindaco e gli assessori, nonché con il segretario ed i dirigenti del comune in una delle seguenti posizioni: coniuge, ascendente o discendente in linea retta, fratello o sorella, affine in linea retta o affine in linea collaterale fino al secondo grado, adottante, adottato o discendente di quest'ultimo;

    • i ministri di culto;

    • coloro che hanno ricoperto nel quinquennio precedente la carica di sindaco, presidente del consiglio, assessore…

  2. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica o politica.

  3. L'ineleggibilità o incompatibilità comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal consiglio.

 

Art. 50

 Durata in carica

  1. Il difensore civico dura in carica tre anni dalla data della nomina.

  2. La durata in carica del difensore civico non può superare i due mandati consecutivi.

  3. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato del difensore civico il consiglio è convocato per procedere all'elezione del successore; qualora il mandato venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova elezione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva alla cessazione.

Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del consiglio da adottarsi a  maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio stesso, per gravi motivi o per impossibilità sopravvenute all'esercizio delle funzioni dell'ufficio.

 

Art. 51

 Commissione di valutazione

  1. La Commissione di valutazione è composta da cinque membri scelti dal consiglio con le modalità di cui al terzo comma, tra magistrati, anche a riposo, professori universitari di discipline giuridiche, avvocati, esponenti di comprovata capacità e professionalità nei settori sociale, giuridico o amministrativo, che diano la garanzia di indipendenza e obiettività. Ogni candidatura deve essere corredata da curriculum.

  2. La Commissione elegge nel suo seno il presidente.

  3. La scelta da parte del consiglio è effettuata fra cittadini in possesso, oltre ai requisiti di cui sopra, anche di quelli richiesti per la nomina a consigliere comunale, che hanno espresso la loro disponibilità o sono stati proposti da almeno duecento elettori del comune o da singoli consiglieri del comune o delle circoscrizioni o dagli ordini o collegi professionali della provincia, dalle organizzazioni sindacali e sociali operanti sul territorio. Il consiglio provvede alla nomina dei membri del comitato di valutazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei membri del consiglio stesso.

  4. La Commissione cessa dalle funzioni decorsi cinque anni dalla data della costituzione e parimenti cessano i membri nominati nel corso del quinquennio.

Art. 52

    Rinvio al regolamento

  1. Il regolamento stabilisce le modalità con cui i cittadini possono dichiararsi disponibili o essere proposti alla carica, le modalità di intervento, le prerogative ed i mezzi, i rapporti con gli organi del comune, la sede e la dotazione organica, nonché l’indennità di funzione da assegnare al difensore civico. Il regolamento disciplina altresì le modalità di costituzione dell'ufficio del difensore civico.

 

 

Capo II

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE

  

Art. 53 (ex art. 39)

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

  1. La partecipazione dei cittadini consiste nel concorso diretto della comunità  all'esercizio delle funzioni di rappresentanza  degli  organi  elettivi, realizzando la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.

  2. Il comune garantisce e promuove la partecipazione della comunità all'attività dell'ente, assumendola come valore e risorsa.

  3. La partecipazione assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni, che essi dovranno assumere sui temi d'interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

  4. Il comune valorizza l'istituto della partecipazione sia su base individuale che attraverso libere forme associative, garantendo l'accesso alle strutture, ai servizi ed alle informazioni dell'ente

  5. Presupposti indispensabili per l'esercizio della partecipazione sono l'accesso ai dati di cui l'amministrazione comunale è in possesso e le forme e gli strumenti di partecipazione e consultazione di cui al presente statuto ed al regolamento.

  6. Il comune costituisce un apposito ufficio chiamato "Sportello del Cittadino" con compiti di Ufficio Informazioni e di Ufficio reclami.  L'Ufficio dello Sportello del Cittadino ha il compito di rendere più facile la comprensione dei meccanismi alla base del rapporto amministrazione-cittadino, facilitare al cittadino la ricerca e l'accesso a atti amministrativi di suo interesse, raccogliere e protocollare le segnalazioni scritte presentate dai cittadini in merito alle disfunzioni riscontrate nei rapporti con l’amministrazione.

  7. L'amministrazione utilizza le segnalazioni pervenute all'ufficio reclami quale strumento di verifica dell'efficien­za ed efficacia della propria azione amministrativa.

  8. L'amministrazione garantisce risposta scritta, nel tempi e nei modi indicati nel regolamento, a tutte le segnalazioni pervenute all'ufficio reclami.

 

Art. 54 (ex art. 40)

La partecipazione delle libere forme associative

  1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del comune è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi del comune nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento, oltre che attraverso gli enti di varia natura, legalmente riconosciuti, anche attraverso libere forme associative, costituite dai cittadini nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione.

  2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il comune.

  3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; le associazioni combattentistiche che hanno, nei loro rispettivi statuti, il culto della Patria, la difesa della pace ed il ricordo dei caduti in guerra e nei campi di prigionia; ed ogni altra libera forma associativa o comitato, o comitati di quartiere, che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

  4. Un'apposita commissione consiliare permanente, dotata della struttura operativa necessaria, è preposta ad organizzare i rapporti fra gli organi del comune, gli enti e le associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registra­zione in appositi albi degli enti, delle associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e dal regolamento. In uno degli albi sono registrati gli enti e le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche, sociali, sindacali e del lavoro. Nell'altro albo sono registrati gli enti e le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, all'istruzione, allo sport ed alla qualità della vita.

  5. Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini, attraverso idonee forme di incentivazione sia di natura finanziaria che tecnico professionale e organizzativa. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale e pubblicizzati dall'amministrazione.

 

 

Capo III

STRUMENTI Dl PARTECIPAZIONE ED I REFERENDUM

 

Art. 55 (ex Art. 41 )

Le forme partecipative della comunità

  1. Per la migliore tutela degli interessi generali della comunità il comune istituisce e promuove l'utilizzo dei seguenti strumenti di partecipazione alle attività amministrative:

a) I'interrogazione;

h) la petizione;

c) la proposta;

d) il Forum;

e) l'assemblea cittadina;

f) il consiglio comunale aperto;

g) conferenza di Bilancio;

h) la consulta.

 

 

 

 

Art. 56 (ex Art. 42 )

Interrogazioni

  1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco direttamente o attraverso l'istituto dell'ufficio reclami, interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

  2. La risposta all'interrogazione viene fornita al presentatore della stessa, entro il termine massimo di giorni trenta, dal sindaco o dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto relativo all'interrogazione.

 

Art. 57 (ex Art. 43 )

Petizioni

  1. Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

  2. Il regolamento determina le modalità, le forme di pubblicità e le competenze relative alla presentazione da parte dei cittadini ed alla elaborazione da parte dell'amministrazione della petizione.

  3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione. Essa può essere inoltrata anche attraverso l'ufficio reclami.

  4. Se il termine previsto al precedente comma non è rispettato ogni consigliere può sollevare la questione in consiglio chiedendo ragione al sindaco del ritardo e provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco e comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta di consiglio.

  5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita la comunicazione al soggetto proponente.

 

Art. 58 (ex Art. 44 )

Proposte

  1. Almeno cento cittadini o le associazioni e gli enti iscritti all'albo possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi, che il sindaco trasmette all'organo competente entro sessanta giorni, se corredate del parere favorevole dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

  2. L'amministrazione comunale ed i proponenti possono incontrarsi al fine di giungere alla definizione del contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

 

Art. 59 (ex Art. 45 )

L'assemblea dei cittadini

  1. L'assemblea dei cittadini è occasione di confronto libero tra i cittadini su temi di interesse per la collettività. Può essere promossa da chiunque ritenga utile dibattere in pubblico tali argomenti.

  2. L'amministrazione comunale, per conto della comunità, mette a disposizione per tali occasioni, secondo le procedure contenute nel regolamento, le strutture e le risorse di cui è in possesso.

 

Art. 60 (ex Art. 46 )

Il consiglio comunale aperto

  1. Su particolari temi di interesse rilevante e generale per la comunità l'amministrazione comunale può tenere uno o più consigli comunali aperti nel corso dei quali si confrontano le diverse posizioni assunte dai cittadini e dall'amministrazione su tali argomenti.

  2. Il luogo di riunione e gli orari dei consigli comunali aperti sono scelti in modo da consentire la più ampia partecipazione.

 

Art. 61 (ex Art. 47 )

Il Forum

  1. Il Forum è occasione di incontro, dibattito, elaborazione e proposizione tra la comunità e l'amministrazione su specifici temi di interesse generale per la comunità locale.

  2. La richiesta di un Forum su uno specifico argomento può essere inoltrata da cittadini all'amministrazione comunale, la quale, riconosciutane la validità tematica, ne indice lo svolgimento.

  3. La richiesta è effettuata attraverso la presentazione all'attenzione del sindaco di un documento esplicativo del tema del Forum e degli obiettivi da perseguire.

  4. Riconosciutane la validità e l'interesse collettivo l'amministrazione mette a disposizione dell'iniziativa, alla quale partecipa in forma attiva, le necessarie strutture e competenze.

  5. L'organizzazione dei lavori del Forum è curata da un comitato promotore formato dai rappresentanti dei cittadini proponenti il Forum stesso e da rappresentanti dell'amministrazione, secondo i criteri e le modalità definiti nel regolamento.

  6. Lo svolgimento del Forum, la cui partecipazione è estesa a tutta la comunità, si articola sulla presentazione e discussione di memorie scritte sul tema, fatte pervenire al comitato promotore del Forum secondo le modalità indicate nel regolamento, da parte di chiunque abbia interesse a partecipare in forma attiva ai lavori.

  7. Il Forum si conclude con la predisposizione di proposte e raccomandazioni sul tema trattato.

  8. L'amministrazione pubblicizza lo svolgimento e gli atti del Forum con idonei mezzi di comunicazione.

 

Art. 62 (ex Art. 48 )

Conferenza di Bilancio

  1. Nel corso di ogni anno solare il sindaco e la giunta illustrano ai cittadini nel corso di una apposita conferenza, da tenersi a valle dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, le linee guida seguite nella formulazione del bilancio ed i risultati di gestione ottenuti.

  2. Tale conferenza a cui partecipano tutti i cittadini, viene tenuta sulla base di un documento riepilogativo preparato dal sindaco e dalla giunta, del quale viene data ampia diffusione e pubblicizzazione alla comunità nei giorni precedenti la conferenza.

  3. La partecipazione dei cittadini, la modalità di svolgimento e la durata della conferenza sono stabiliti dal regolamento.

 

Art. 63 (ex Art. 49 )

La consulta

  1. Sono istituite la consulta dell’economia, del lavoro e delle attività sociali e la Consulta della cultura, dell’istruzione, dello sport e della qualità della vita, organismi attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione all’amministrazione delle libere associazioni ed organismi dei cittadini, attraverso attività propositiva e di consultazione. Le due consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio comunale e degli altri organi elettivi. Esse saranno disciplinate da apposito regolamento.  

 

Art. 64 (ex Art. 50 )

La consultazione dei cittadini

  1. Il consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della giunta, può deliberare la consultazione preventiva in ambito comunale, circoscrizionale e di quartiere, di tutti i cittadini o di particolari categorie individuabi­li attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

  2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

  3. Nel caso dell'utilizzo di questionari la segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazio­ne che trasmette al sindaco, il quale li comunica al consiglio comunale ed alla giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

  4. Sono interessati dal presente istituto tutti i cittadini residenti nel comune e di età minima pari o superiore a 16 anni  alla data della consultazione.

  5. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

 

 

 

Art. 65 (ex Art. 51 )

Referendum consultivo

  1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento, esclusi quelli di cui al successivo quarto comma, relativi all'amministrazione ed al funzionamento del comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

  2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazio­ne del consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Il sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

  3. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge e raccolte entro tre mesi dalla data di presentazione, da almeno un quinto degli elettori iscritti nelle liste del comune alla data del primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata dal sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento, propone al consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

  4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale;

b) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposi­zioni:

c) designazione e nomine di rappresentanti;

d) attività amministrativa regolata da leggi regionali e nazionali.

  1. Non sono ammessi referendum per le materie già oggetto di referendum consultivo nell'ultimo triennio.

  2. I referendum sono indetti dal sindaco, si tengono entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

  3. Al fine di minimizzare i costi delle tenuta del referendum i cittadini possono collaborare con il personale comunale alle operazioni di voto e di scrutinio, in forma gratuita e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

  4. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

  5. Il consiglio comunale, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

  6. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

 

Capo IV

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 

Art. 66 (ex Art. 52 )

Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

  1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

  2. L'amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

  3. L'amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono provvisoria­mente regolati con deliberazione del consiglio comunale e definitivamente stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal consiglio entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente statuto. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenziali­tà dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

 

Art. 67 (ex Art. 53 )

Responsabilità del procedimento

  1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazio­ne alle risultanze dell'istruttoria.

  2. I dirigenti, o, comunque, i dipendenti in posizione apicale nell'ordinamento organico, individuano con propria determinazione, i responsabili dei procedimenti che fanno capo alla struttura da essi diretta e verificano, anche su richiesta di terzi, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti.

  3. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto, integra, con le modalità applicative, le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la giunta comunale procede, nei venti giorni successivi, a verificare ed eventualmente promuovere la modificazione dei provvedimenti di cui al precedente comma, necessaria a quanto stabilito dal regolamento.

  4. Il regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati nei precedenti commi sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi, ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto discrezio nale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

 

Capo V

L' AZIONE POPOLARE

 

Art. 68 (ex Art. 54 )

L'azione sostitutiva

  1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'ente.

  2. La giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adotta o promuove l'adozione degli atti necessari e ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

 

Capo VI

IL DIRITTO D'ACCESSO E D INFORMAZIONE DEL CITTADINO

 

Art. 69 (ex Art. 55 )

Informazione

  1. L'informazione è assunta dal comune quale presupposto irrinunciabile per un reale, corretto e trasparente confronto di idee che è alla base di un'efficace partecipazione della comunità alla vita amministrativa del comune.

 

Art. 70 (ex Art. 56 )

Pubblicità degli atti e delle informazioni

  1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

  2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

  3. La giunta comunale garantisce ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi, che esercitano funzioni di competenza del comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

  4. La pubblicazione degli atti ufficiali del comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.

  5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal comune la giunta, unitamente ai capigruppo consiliari, istituisce servizi d'informazione dei cittadini, usufruibili nelle sedi delle circoscrizioni ed in centri pubblici appositamente attrezzati, utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

  6. Il comune esemplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

  7. Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è, altresì, assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere.

  8. L'apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.

 

Art. 71 (ex Art. 57 )

Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

  1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati, ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

  2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

  3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

  4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

  5. Alle libere associazioni di cittadini operanti su basi di volontariato che abbiano riconosciuti fini sociali o che trattino argomenti comuni a tutti i cittadini o seppure particolari costituiscano esempio di riferimento per una società democratica, solidaristica e pluralista, l'amministrazione comunale garantisce l'accesso e l'uso gratuito, con la prassi riportata nel regolamento, delle strutture comunali  allo scopo delegate.

  6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigenza del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso debbono essere comunicati al richiedente entro tale termine.

  7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, quinto e sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO V I

ORDINAMENTO DEGLI UFFICIE DEL PERSONALE

 

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

 

Art. 72 (ex Art. 58 )

Organizzazione degli uffici e dei servizi

  1. Per conseguire i più elevati livelli di produttività gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

  2. Il personale agli stessi preposto deve operare con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini.

  3. Nell'attuazione di tali criteri e principi i dirigenti responsabili, coordinati dal segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'ammini­strazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti amministrativi e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

  4. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla giunta.

  5. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali.

  6. Conformemente agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione ed in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell'anno successivo,  la giunta comunale, su proposta della conferenza dei dirigenti, dispone entro il mese di novembre il piano occupazionale e quello della mobilità interna.

  7. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi collegiali e le determinazioni adottate dalla conferenza dei dirigenti, in base alle valutazioni acquisite dall'apposito ufficio preposto alla gestione organizzativa, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture.

  8. L'organizzazione del lavoro deve essere finalizzata alla qualità dei servizi e delle prestazioni erogate ai cittadini, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte ed al migliore utilizzo ed accrescimento delle professionalità presenti.

  9. L'amministrazione assicura, attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale del personale,  l'accrescimento della capacità operativa della struttura amministrativa.

  10. Il comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

  11. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni.

  12. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

 

Capo II

IL SEGRETARIO COMUNALE

 

Art. 73 (ex Art. 59 )

Ruolo e funzioni

  1. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende, con ruolo e compiti di alta direzione all'esercizio delle funzioni dei dirigenti, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

  2. E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporsi al consiglio ed alla giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi. Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta.

  3. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal consiglio comunale, dalla giunta e dal sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del dirigente del settore o servizio competente, esercitando tutti i poteri a tal fine necessari.

  4. Partecipa alle riunioni del consiglio comunale e della giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Redige i verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.

  5. Convoca e presiede la conferenza dei dirigenti ed esprime il proprio parere consultivo sulla costituzione delle aree d'intervento funzionale di cui al successivo art. 58.

  6. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni stabilite dal regolamento e, in particolare, le seguenti:

a) roga i contratti nell'interesse del comune;

b) presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche dirigenziali;

c) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;

e) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;

e) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;

f) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del comune;

g) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento.

  1. Il segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Art. 74 (ex Art. 60 )

Il vice segretario comunale

  1. Il vice segretario comunale esercita le funzioni vicarie del segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.

  2. La qualifica predetta è attribuita al dipendente di livello apicale preposto alla direzione dell'area funzionale amministrativa comprendente gli uffici ed i servizi di segreteria comunale.

 

Capo III

I DIRIGENTI

 

Art. 75 (ex Art. 61 )

F u n z i o n i

  1. I dirigenti organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi comunali, ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.

  2. Conformemente agli indirizzi espressi dagli organi di governo per l'attuazione degli obiettivi fissati dall'amministrazione comunale, è attribuita ai dirigenti  l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa per i compiti e per le funzioni degli uffici e servizi da loro dipendenti.

  3. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti delle responsabilità gestionali, di cui al precedente comma, con norme che si uniformano al principio della separazione tra funzione politica e funzione amministrativa il quale prevede l'assegnazione dell'esercizio del potere d'indirizzo e di controllo agli organi elettivi e la gestione amministrativa alla funzione dirigenziale. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario comunale e i dirigenti, al fine di garantire  l'integrazione funzionale delle diverse strutture operative del comune coerentemente con il disegno amministrativo espresso dagli organi di governo.

  4. I dirigenti, nell'esercizio delle attività di gestione amministrativa, elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi di governo, predispongono proposte di atti deliberativi e documenti tipo e ne assicurano l'esecuzione, disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate, adottano determinazioni di impegno e liquidazione di spese, con modalità definite dalla legge e dal regolamento.

  5. Nell'ambito delle competenze di gestione amministrativa loro attribuite i dirigenti dispongono l'attuazione delle deliberazioni e delle determinazioni adottate, con tutti i compiti e le potestà a tal fine necessari, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

  6. I dirigenti presiedono le commissioni di gara per gli appalti di opere e servizi e per l'alienazione di beni. Assumono la responsabilità della procedura relativa alla gara e stipulano i contratti in rappresentanza dell'amministra­zione comunale.

  7. I dirigenti presiedono le commissioni di concorso per il reclutamento del personale del settore da loro dipendente, escluso il personale delle qualifiche dirigenziali.

  8. Le norme per il conferimento ai dirigenti della titolarità degli uffici sono stabilite dal regolamento.

  9. I dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi, dei risultati di gestione. I dirigenti debbono partecipare alla definizione dei livelli di efficienza e di efficacia da raggiungere nonché delle risorse occorrenti per il perseguimento dei predetti obiettivi.

 

Art. 76 (ex Art. 62 )

Direzione dell'organizzazione

  1. La ripartizione costituisce la struttura di massima dimensione presente nell'ente. Tale struttura è diretta obbligatoriamente da un funzionario provvisto di qualifica dirigenziale. Nel caso di momentanea vacanza del posto il Sindaco incarica un dirigente della reggenza del settore, il quale cumula tale incarico con le competenze già esercitate.

  2. Le sezioni ed i settori sono strutture subordinate alla ripartizione, dirette da funzionari provvisti di qualifica dirigenziale o dotati di alta specializzazione nelle funzioni esercitate dalla struttura.

  3. Le unità operative ed organizzative, strutture di base dell'organizzazione, sono dirette dal dipendente di qualifica più elevata previsto dalla dotazione organica delle strutture.

  4. Per la realizzazione di programmi ed il conseguimento di obiettivi, che per la loro particolare rilevanza e l'unitarietà dell'azione da attuare, il consiglio comunale può autorizzare, nell'ambito di un progetto allo scopo predisposto dal Sindaco e dalla Giunta,  la creazione di una struttura organizzativa temporanea detta "area di intervento funzionale" che preveda l'attività coordinata ed integrata di più settori.

  5. Il consiglio comunale discute e approva un apposito documento organizzativo presentato dal sindaco,  il quale definisce l'area coordinata funzionalmente, determina i settori dai quali è costituita, definisce gli obiettivi da raggiungere, i criteri di valutazione degli stessi ed i tempi di realizzazione ed il relativo quadro economico e finanziario. Il Sindaco individua il dirigente di livello apicale preposto a dirigerla, stabilisce la durata dell'incarico e l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo a quello del quale il dipendente prescelto è già titolare. Il rinnovo dell'incarico nel caso di prosecuzione del programma o del progetto obiettivo, è disposto con provvedimento sindacale che è motivato e presentato in consiglio comunale con la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione all'attuazione dei programmi, al conseguimento degli obiettivi, al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta dal sindaco con provvedimento motivato e presentato in consiglio comunale, quando il livello dei risultati raggiunti dal dirigente risulti inadeguato. Il trattamento economico aggiuntivo cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

  6. Le posizioni di responsabili delle sezioni o settori, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, di cui al secondo comma, possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato di diritto privato o pubblico, fermi restando i requisiti sopra richiesti per la qualifica da ricoprire. La durata del contratto è rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato l'assunzione e non può comunque avere scadenza che si protragga di oltre sei mesi dalla cessazione del consiglio comunale in carica al momento dell'inizio del rapporto, salvo proroga da accordarsi con apposito atto deliberativo.

  7. Il Comune,per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, con le modalità stabilite dal regolamento, può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento d'incarico, disposto dalla Giunta comunale su proposta del Sindaco, definisce le motivazioni dell'incarico, la durata, non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo, il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'ente.

 

Art. 77 (ex Art. 63 )

Conferenza dei dirigenti

  1. La conferenza dei dirigenti è presieduta dal segretario comunale ed è costituita da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali dipendenti dal comune. Può essere allargata ai responsabili di altri servizi, qualora se ne ravvisi la necessità. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro. La conferenza definisce le linee d'indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale di cui al precedente art. 59. La conferenza dei dirigenti tiene le sue riunioni almeno una volta ogni due mesi ed in ogni occasione in cui il segretario comunale, per propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne constati la necessità.

  2. Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più ripartizioni, il segretario comunale convoca una conferenza dei dirigenti interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare, nel più breve tempo, le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del comune.

  3. I verbali delle riunioni sono trasmessi dal segretario comunale al sindaco ed al vice sindaco.

TITOLO V

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

 

Capo I

COMPETENZE DEI COMUNI

 

Art. 78 (ex Art. 64 )

Servizi comunali  

  1. Il comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.

  2. Spetta al consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

  3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.

  4. L'amministrazione è tenuta a convocare annualmente una conferenza sullo stato dei servizi.

 

Capo II

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

 

Art. 79 (ex Art. 65 )

Gestione in economia

  1. Il comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

  2. Con apposite norme di natura regolamentare il consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal comune.

 

 

 

Art. 80 (ex Art. 66 )

La concessione a terzi

  1. Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

  2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini‑utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

  3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente. La concessione è comunque subordinata all'esistenza e alla permanenza di condizioni di assoluta trasparenza gestionale e patrimoniale dell'impresa concessionaria.

 

Art. 81 (ex Art. 67 )

Le aziende speciali

  1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed  imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

  2. Le aziende speciali sono enti strumentali del comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.

  3. Sono organi dell'azienda il consiglio d'amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio dei revisori dei conti.

  4. Il presidente ed il consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal consiglio comunale fra cittadini che posseggano esperienza e professionalità adeguate alla gestione dell'azienda cui sono preposti, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta dei voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel comune le cariche di consiglieri comunali e circoscrizionali e di revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del comune o di altre aziende speciali comunali.

  5. Il presidente ed il consiglio d'amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del consiglio comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Su proposta del sindaco il consiglio procede alla sostituzione del presidente o di componenti del consiglio d'amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal consiglio su proposta del sindaco stesso.

  6. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. Viene nominato dal consiglio d'amministrazione su un'attenta verifica delle capacità professionali e gestionali. E nominato con contratto a tempo definito per cinque anni e può essere riconfermato nell'incarico. E suo compito il raggiungimento delle finalità e degli indirizzi determinati dal consiglio comunale.

  7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia. efficienza ed economicità; hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

  8. Il comune conferisce il capitale di dotazione; il consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

  9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

  10. Il consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto. Il consiglio provvede all'adozione dei nuovi statuti e regolamenti delle aziende speciali esistenti rendendole conformi alla legge ed alle presenti norme.

 

Art. 82 (ex Art. 68 )

Le istituzioni

  1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali e educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

  2. Sono organi delle istituzioni il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio d'amministrazione e stabilito dal regolamento.

  3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.

  4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. Viene nominato dal consiglio d'amministrazione su un'attenta verifica delle capacità professionali e gestionali. E' suo compito il raggiungimento delle finalità e degli indirizzi determinati dal consiglio comunale.

  5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicura­to attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

  6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

  7. Il collegio dei revisori dei conti del comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

  8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

 

Art. 83 (ex Art. 69 )

Il funzionamento della istituzione per i servizi sociali

  1. Il comune con delibera di costituzione dell'istituzio­ne per i servizi sociali adotta i seguenti adempimenti:

a) conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;

b) approva un apposito regolamento per il funziona­mento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione;

c) approva uno schema di regolamento di contabilità:

d) dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il perseguimento degli scopi.

  1. Il comune, con delibera del consiglio comunale, determina le finalità e gli indirizzi della istituzione per i servizi sociali, ai quali il consiglio d'amministrazione della istituzione stessa dovrà conformarsi.

  2. Il consiglio comunale ha, altresì, l'obbligo dei seguenti adempimenti:

a) approvare gli atti fondamentali dell'istituzione, di cui all'elencazione dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, salvo quando non è riferita all'istituzione stessa;

b) esercitare la vigilanza mediante l'apposito assessorato delegato ai servizi sociali e con l'intervento, altresì, del funzionario responsabile della struttura organizzativa del comune, che relazioneranno annualmente al consiglio comunale e quando si rendesse, altresì, necessario;

c) verificare in giunta prima ed in consiglio comunale poi i risultati della gestione sulla base di apposita relazione di cui alla precedente lettera b);

d) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il bilancio comunale.

  1. L'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia eff