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Indice |
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Titolo I - Principi Generali ed Ordinamento
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Capo I - La Comunità, l'Autonomia, lo Statuto
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Capo II - Il Comune
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Capo III - La potestà regolamentare
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Capo IV - Le funzioni di programmazione e pianificazione
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Capo V - La tutela e valorizzazione dei beni ambientali
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Titolo II - Gli organi elettivi
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Capo I - Ordinamento
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Capo II - Il Consiglio comunale
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Capo III - La Giunta comunale
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Capo IV - Il Sindaco
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Capo V - Il Presidente del Consiglio comunale
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Capo VI - Le commissioni
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Capo VII - Le circoscrizioni
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Titolo III - Istituti di partecipazione popolare
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Capo I - Il Difensore Civico
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Capo II - La partecipazione dei cittadini all'amministrazione
comunale
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Capo III - Strumenti di partecipazione ed i referendum
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Capo IV - La partecipazione dei cittadini al procedimento
amministrativo
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Capo V - L'azione popolare
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Capo VI - Il diritto d'accesso e d'informazione del cittadino
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Titolo IV - Ordinamento degli uffici e del personale
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Capo I - Organizzazione degli uffici e del lavoro
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Capo II - Il segretario comunale
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Capo III - I dirigenti
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Titolo V - I servizi pubblici comunali
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Capo I - Competenze dei comuni
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Capo II - Gestione dei servizi pubblici comunali
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Titolo VI - Forme associative e di cooperazione tra enti
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Capo I - Convenzioni e concorsi
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Capo II - Accordi di programma
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Titolo VII - Gestione economico-finanziaria e contabilità
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Capo I - La programmazione finanziaria
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Capo II - L' autonomia finanziaria
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Capo III - La conservazione e gestione del patrimonio
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Capo IV - La revisione economico-finanziaria ed il rendiconto della
gestione
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Capo V - Appalti e contratti
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Capo VI - Il controllo della gestione
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Capo VII - Tesoreria e concessionario della riscossione
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Titolo IX - Collaborazione e rapporti con altri enti
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Titolo X - Norme transitorie e finali
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TITOLO I
PRINCIPI
GENERALI E ORDINAMENTO
Capo I
LA
COMUNITA’, L'
AUTONOMIA, LO STATUTO
Art. 1
La Comunità
-
La comunità di Albano Laziale è il soggetto fondamentale del
presente statuto. Essa è titolare dei diritti e dei doveri connessi
con la convivenza civile, è servita dal comune che è struttura di
servizio per la soddisfazione dei suoi bisogni ed è ente autonomo
locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi
della costituzione e della legge generale dello Stato.
-
L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini componenti
la comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica,
all'attività politica e amministrativa del comune.
-
La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la
rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e
consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con
cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza
l'esercizio delle funzioni con le quali il comune persegue il
conseguimento di tali finalità.
-
Nella cura degli interessi della comunità gli organi del comune
assicurano la promozione e la conservazione dei valori culturali,
sociali, economici e politici e la tutela dei valori morali e
religiosi, che costituiscono il patrimonio di storia e tradizioni
della comunità stessa.
-
Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della
comunità, gli organi del comune curano, proteggono ed accrescono le
risorse ambientali, naturali e di valore artistico che ne
caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle
fruibili ai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro
qualità di vita.
Art. 2
L’autonomia
-
L'attribuzione alla comunità locale della titolarità del diritto
di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con
lo statuto ed i regolamenti, dell'ordinamento generale del comune.
Art. 3
Lo statuto
-
Lo statuto è l'atto fondamentale di cui la comunità si dota per
regolare il proprio diritto di autonomia nell'ambito dei principi
fissati dalla legge.
-
Lo statuto esprime i principi dei rapporti tra la comunità ed il
suo comune;
-
Lo statuto individua gli argomenti e le modalità con cui la comunità
esercita le funzioni di proposta e verifica, nel contesto di una
democrazia rappresentativa.
-
Lo statuto, con il concorso degli atti legislativi dell'autonomia
locale, determina l'ordinamento generale del comune e ne indirizza e
regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
-
Il consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al
processo di evoluzione della società civile. Tale adeguamento dovrà
avvenire attraverso un processo di partecipazione e di consultazione
della comunità e dovrà assicurare la coerenza fra le mutate
condizioni sociali, economiche e civili della comunità da un lato e
la normativa statutaria dall'altro.
-
La conoscenza e la diffusione dello statuto nell'ambito della
comunità sarà assicurata nelle forme previste al successivo titolo
X.
Capo II
IL
COMUNE
Art. 4
Definizione e ruolo
-
Il comune, istituzione della comunità, è l'ente che ne cura e
rappresenta gli interessi generali, con l'esclusione di quelli che
la costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.
-
Il comune persegue le finalità stabilite dallo statuto ed i
principi generali affermati nell'ordinamento.
-
Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per
recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali
espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria
organizzazione affinché provveda a soddisfarli.
-
Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per
assicurare pari dignità ai cittadini, per garantire la pari
opportunità tra i sessi e per tutelare i diritti fondamentali della
persona umana, ispirando la sua azione a principi di equità e di
solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali
esistenti nella comunità.
-
Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato,
della regione, della provincia e di altri soggetti che concorrono
allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
-
Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli
altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio
associato di funzioni e servizi sopra e pluricomunali, con il fine
di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia
nella gestione, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità
sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere
economico e perequato il concorso finanziario per le stesse
richiesto.
-
Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti
locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni
tradizioni storiche, culturali e religiose e da vocazioni
territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro
azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi
programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
-
Promuove e supporta, in collaborazione con le associazioni e con le
strutture didattiche presenti sul territorio,
lo sviluppo e la diffusione di iniziative che vedano nella
cultura del rispetto dei diritti umani, della salvaguardia
dell'ambiente, del riconoscimento del valore delle diversità dei
singoli soggetti e della pace, i nuclei fondamentali di una società
civile e democratica.
Art. 5
Le funzioni
-
Il comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è
l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità,
della quale rappresenta e cura gli interessi generali, con
esclusione di quelli che la costituzione e la legge attribuiscono ad
altri soggetti.
-
Spettano al comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la
sua popolazione ed il suo territorio salvo quelle escluse dalle
norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per
la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei
servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello
sviluppo economico, la tutela e la promozione della sicurezza e di
salute dei cittadini e della prevenzione dei rischi presenti nel
territorio comunale o che abbiano influenza sulla popolazione del
comune.
-
In particolare il comune svolge le seguenti funzioni amministrative:
a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
b) viabilità, traffico e trasporti;
c) tutela e valorizzazione dei beni culturali
dell'ambiente;
d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e
valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
e) difesa del patrimonio faunistico e floristico e
tutela della carta dei diritti dell'animale;
f) raccolta e distribuzione delle acque e delle
fonti energetiche;
g) servizi per lo sviluppo economico e la
distribuzione commerciale;
h) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola,
formazione professionale e degli altri servizi urbani;
i) altri servizi attinenti alla cura degli interessi
della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
I) polizia amministrativa per tutte le funzioni di
competenza comunale;
m) organizzazione del servizio comunale di protezione
civile e in particolare dei servizi di prevenzione e previsione dei
rischi, preparazione alle eventuali emergenze e soccorso alla
popolazione in caso di catastrofi e calamita.
-
Le funzioni proprie, delle quali il comune ha piena titolarità,
sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei
regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre
comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i
rapporti di collaborazione con le stesse.
-
Il comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza
statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo
più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.
-
Il comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate
dalla regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria
comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel
rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla
legislazione regionale.
Art. 6
L'attività amministrativa
-
L'attività amministrativa del comune deve essere informata ai
principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e
della trasparenza delle decisioni e degli atti, della
semplificazione delle procedure di decentramento e della economicità della gestione. Essa deve essere informata al principio
della massima riduzione degli adempimenti
burocratico‑amministrativi per rendere più efficiente ed
efficace la soluzione dei problemi della comunità. All'autonomia
dell'amministrazione fa riscontro un sistema di valutazione dei
risultati da parte degli utenti, che viene esercitato con le modalità
definite nel regolamento.
-
Per garantire la trasparenza e la controllabilità della propria
azione, il comune rende pubblici a mezzo stampa e con altri idonei
mezzi di informazione:
a) il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
b) i criteri e le modalità per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed altri
incentivi di qualsiasi genere a persone, associazioni, enti,
istituzioni;
c) i criteri e le modalità per gli appalti di opere
pubbliche e per la fornitura di beni e servizi;
d) i criteri di assunzione temporanea di personale e
quelli relativi all'emissione dei bandi di concorso.
-
La
semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa
costituiscono obiettivo
primario degli organi elettivi,
dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti
sono periodicamente verificati dal consiglio comunale e resi noti ai
Cittadini.
-
Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le
disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241
e
successive modificazioni, garantendo ai cittadini
interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.
Art. 7
Caratteristiche costitutive
-
I confini geografici che delimitano la superficie del territorio
attribuito al comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo
stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
-
Il comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che
si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'esterno,
attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio
territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località
nelle quali dimorano temporaneamente .
-
La sede del comune è posta in piazza Costituente n. 1 e può essere
modificata soltanto con atto del consiglio comunale.
-
Il comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo
stesso attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Capo III
LA
POTESTA’ REGOLAMENTARE
Art. 8
I regolamenti comunali
-
I regolamenti costituiscono atti fondamentali del comune, formati ed
approvati dal consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di
modificarli ed abrogarli.
-
La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le
disposizioni stabilite dallo statuto. Per realizzare l'unitarietà e
l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei
regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo
statuto.
-
I regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di
controllo, sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed
entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
Capo I V
LE
FUNZIONI Dl PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE
Art. 9
Programmazione e pianificazione
-
Il comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione
di governo il metodo della programmazione ed indirizza
l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo,
assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.
-
Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione
degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani della comunità
europea, dello stato, della regione e della provincia e provvede,
per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
-
Partecipa con proprie proposte ed ispirandosi al principio di
cooperazione tra i comuni
dell'area dei castelli
romani, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale
della regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e
dei piani territoriali e di coordinamento, secondo le norme della
legge regionale.
-
Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel
concorso alla programmazione regionale e provinciale il comune
persegue la valorizzazione delle vocazioni, civile, economica e
sociale della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali
e naturali del suo territorio.
-
Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di
programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti
estesi alla comunità ed al di fuori di essa od all'organizzazione
interna, appartengono alla competenza del consiglio comunale.
Capo V
LA
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI AMBIENTALI
Art. 10
Società
-
Il comune informa la sua azione amministrativa al reale utilizzo
delle possibilità di crescita della comunità offerta dalle risorse
in possesso di ogni membro della comunità.
-
Favorisce e promuove la reale integrazione nella comunità delle
fasce più svantaggiate della popolazione come ad esempio gli
anziani, i minori, gli immigrati, gli inabili e i portatori di
handicap, garantendo, altresì, la pari dignità tra i sessi.
-
A tal fine informa la sua azione alla realizzazione di un efficiente
servizio di assistenza, di supporto ed integrazione sociale,
favorendo e sostenendo la partecipazione dei membri della comunità
ad associazioni professionali e volontarie del settore.
Art. 11
Patrimonio naturale, agricolo, storico, artistico, culturale, religioso
ed artigianale
-
Il comune di Albano Laziale promuove, supporta ed incoraggia
iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio storico,
artistico, culturale, artigianale, ambientale ed economico,
racchiuso nella cultura plurisecolare dei comuni dei castelli
romani.
-
Il comune promuove la tutela e la valorizzazione del proprio
patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico artistico,
religioso, agricolo ed archeologico, favorendo e sostenendo
iniziative che conseguano i suddetti obiettivi.
-
Nell'ambito di un equilibrato e consapevole sviluppo del territorio
il comune garantisce, nei termini previsti dal regolamento ed al
successivo titolo III, la partecipazione della comunità a tutte le
scelte di pianificazione territoriale.
-
Favorisce il recupero del centro storico come patrimonio
irrinunciabile del territorio comunale e polo privilegiato
dell'attività sociale e culturale della comunità.
-
Supporta e favorisce le iniziative per la valorizzazione, la
salvaguardia e l'appropriato utilizzo del territorio del parco
regionale dei castelli romani.
-
Promuove la cooperazione sovranazionale per lo scambio di esperienze
e per la formazione di una coscienza comune tra cittadini di diverse
nazionalità europee ed extracomunitarie.
Art. 12
Sviluppo sociale ed economico
-
Il comune, anche in collaborazione dei comuni contermini e le altre
istituzioni, promuove lo sviluppo delle attività economiche e
produttive che favoriscano, tra l'altro, I'occupazione giovanile, la
pari opportunità tra i sessi e la crescita di nuove professionalità.
In particolare:
a) coordina le attività commerciali e garantisce
l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;
b) promuove programmi atti a favorire lo sviluppo di
attività produttive, con particolare riguardo al campo della
ricerca, dell'innovazione e della cultura;
c) favorisce il rilancio del turismo stimolando le
iniziative culturali ed artistiche e promuovendo a tal fine la
creazione, il rinnovamento e la modernizzazione delle relative
attrezzature e servizi;
d) tutela e promuove lo sviluppo della qualità
dell'artigianato con particolare riguardo a quello artistico e
tradizionale;
e) incoraggia e sostiene l'associazionismo, la cooperazione
e le forme di autogestione;
f) sostiene un progetto che modifichi i tempi e gli
orari delle città, rimettendo al centro della loro concezione le
donne e gli uomini che ci abitano, rendendo vivibili le differenze,
le soggettività, i bisogni, fornendo risposte e servizi adeguati a
tutti per una crescita singola e collettiva. |
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TITOLO II
GLI
ORGANI ELETTIVI
Capo I
ORDINAMENTO
Art. 13
Norme generali
-
Sono organi del comune il consiglio comunale, la giunta, il sindaco.
-
Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza
democratica della comunità e la realizzazione dei principi e
delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.
-
La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i
rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed
efficace forma di governo della collettività comunale.
Capo II
IL
CONSIGLIO COMUNALE
Art. 14
Ruolo e competenze generali
-
Il consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la
rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto.
-
Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio o
in sua assenza dal Vicepresidente, i quali sono eletti dal Consiglio
Comunale con le modalità riportate nel presente Statuto.
-
Spetta al consiglio individuare ed interpretare gli interessi
generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli
indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e
di gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo
politico‑amministrativo per assicurare che l'azione
complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti
fondamentali e programmatici.
-
Le attribuzioni generali del consiglio quale organo di indirizzo e
di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le
attività del comune, nelle forme previste dal presente statuto.
-
Il consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo,
limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli
atti urgenti ed improrogabili.
Art. 15
Funzioni di indirizzo politico-amministrativo
-
Il consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi
politico - amministrativi, secondo i principi affermati dal presente
statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed
adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente
l'attività, con particolare riguardo:
a) agli atti che determinano il quadro istituzionale
comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli
organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli
ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la
gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con
gli altri soggetti;
b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo
comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei
servizi, I'ordinamento degli uffici, del personale e
dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei
tributi e delle tariffe;
c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e
pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e
progetti che costituiscono i piani di investimento; agli atti che
incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed
alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e
gestione;
d) agli atti di pianificazione urbanistica ed
economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed
agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
-
Il consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria
annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento e
progetto i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione
dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento.
-
Il consiglio stabilisce, con gli atti fondamentali approvati, i
criteri guida per la loro concreta attuazione e adotta risoluzioni
per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri
organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione
del documento programmatico approvato con l'elezione del sindaco
e
con la nomina della giunta.
-
Il consiglio esprime direttive per l'adozione da parte della giunta
di provvedimenti dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la
necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale,
concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività
comunali.
-
Il consiglio esprime, all'atto della nomina ed in ogni altra
occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per
orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende,
organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di
politica amministrativa del comune.
-
Il consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno
per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di
opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti
su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico,
culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei
cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.
Art. 16
Funzioni di controllo politico‑amministrativo
-
Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico -
amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e
dai regolamenti, per le attività:
a) del sindaco e della giunta;
b) degli organi e dell'organizzazione operativa del
comune;
c) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni
convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine
l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere,
progetti, interventi, effettuati per conto del comune o alle quali
lo stesso partecipa con altri soggetti.
-
Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma
l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità
stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
-
Il consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal
regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed
organizzazioni di cui al primo
e
secondo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e
con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione
complessiva dell'amministrazione della comunità persegua i
principi affermati dallo statuto e la programmazione generale
adottata.
-
Il Consiglio procede alla
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e della
salvaguardia degli equilibri di bilancio e adotta i conseguenti
provvedimenti.
-
Il Sindaco o gli
Assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle
interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo
presentata dai Consiglieri. Le modalità di presentazione di tali
atti e delle relative risposte sono disciplinate dalla Statuto e dal
regolamento Consiliare.
-
Il consiglio
comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può istituire al
proprio interno commissioni di indagine sull'attività
dell'Amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento
delle suddette commissioni sono disciplinati dallo Statuto e dal
Regolamento Consiliare.
-
E’ istituito, con inizio dall'anno successivo a quello di entrata
in vigore del presente statuto, un sistema di controllo interno
della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti
previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le
tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel
funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità
sociali.
-
Il regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al sindaco,
ai
componenti la giunta comunale, al Segretario generale, ai
responsabili dei servizi ed al collegio dei revisori dei conti dei
risultati di cui al precedente comma e degli indicatori di breve,
medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione.
Il Sindaco, secondo modi e tempi stabiliti dal regolamento di
contabilità, relazione al consiglio comunale.
-
Il collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso
attribuite dalla legge e collabora con il consiglio comunale nella
sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo la seguenti
modalità:
a) segnalando al consiglio, in occasione della
presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso
ritenuti meritevoli di particolare esame;
b) segnalando aspetti e situazioni della gestione
economico‑finanziaria corrente capace di incidere negativamente
sul risultato dell'esercizio;
c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati
del controllo della gestione e formulando in base ad essi eventuali
proposte;
d) partecipando collegialmente, con funzioni di
relazione e consultive, alle adunanze del consiglio comunale
relative all'approvazione del bilancio e del conto rendiconto della
gestione e nella persona del presidente tutte le volte che lo
stesso sarà invitato dal sindaco, per riferire o dare pareri
consultivi su particolari argomenti.
-
La vigilanza sulla gestione delle aziende
speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del
primo comma è esercitata dal consiglio comunale, a mezzo del
sindaco e con la collaborazione della giunta, secondo le norme
stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.
Art. 17
Gli atti fondamentali
-
Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo
politico‑amministrativo .
-
Il consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali,
regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche,
i piani economico-finanziari,
i programmi ed i progetti preliminari di
opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative
variazioni, i conti consuntivi, la salvaguardia degli equilibri di
bilancio i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e
pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i
pareri da rendere nelle dette materie;
c) la disciplina dello stato giuridico e delle
assunzioni del personale; le piante organiche e le relative
variazioni;
d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e
provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento
degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la
costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione
dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società
di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante
convenzione;
g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei
servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende
pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a
vigilanza;
i) la contrazione dei mutui non previsti
espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e
l'emissione dei prestiti obbligazionari;
l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le
relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano
previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non
ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino
nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza
della giunta, del segretario o di altri funzionari;
m) La definizione degli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed
istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio
presso enti, aziende o istituzioni ad esso espressamente riservata
dalla legge.
-
Sono inoltre di competenza del consiglio comunale gli atti ed i
provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della
legge 6 giugno 1990, n. 142,
sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi
alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei
consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.
-
Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente
articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri
organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di
bilancio da sottoporre alla ratifica del consiglio nei sessanta
giorni successivi e
comunque
entro il 31 dicembre dell'anno in corso a pena di decadenza.
Art. 18
Le nomine di rappresentanti
-
Il consiglio comunale provvede alla nomina, designazione e revoca
dei propri rappresentanti negli organi di enti, aziende ed
istituzioni operanti nell'ambito del comune, ovvero da essi
dipendenti o controllati.
-
Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o commissione
deve far parte un consigliere comunale, questi è sempre nominato o
designato dal consiglio. Si applica ai nominati, quanto dispone
l'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154.
-
Le candidature di persone estranee al consiglio comunale, proposte
per le nomine di cui al primo comma, sono presentate al
Presidente del Consiglio,
dal sindaco, dai gruppi consiliari o dagli organismi di
partecipazione popolare, nei casi e con le modalità stabilite dal
regolamento. Le persone proposte per le nomine effettuate dal
consiglio comunale devono possedere i requisiti di correttezza,
competenza ed esperienza ed i titoli stabiliti dal regolamento per
ogni tipo di nomina. L'apposita commissione comunale verifica il
possesso dei requisiti e dei titoli e provvede all'istituzione per
le categorie di rappresentanti del comune, di appositi albi di
persone idonee. Tali albi sono aggiornati periodicamente .
-
Il consiglio comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti
commi in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta. Quando
sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da
eleggere si osservano le modalità stabilite dal regolamento.
-
Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni
dipendenti cessano dalla carica nel caso che il consiglio comunale
approvi una mozione di sfiducia costruttiva
secondo quanto previsto
dall'apposito regolamento.
-
La revoca di amministratori di aziende speciali e di istituzioni può
essere disposta dal consiglio comunale su proposta del sindaco o di
un terzo dei consiglieri comunali.
-
I rappresentanti del comune riferiscono ogni anno al consiglio
comunale, in seduta pubblica, sul loro operato predisponendo, a tale
scopo, una relazione scritta che illustrano in sede di consiglio
comunale.
Art. 19
Prerogative e compiti dei consiglieri comunali
-
I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal
consiglio la relativa deliberazione.
-
I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le
loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà
d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui
provvedimenti deliberati dal consiglio.
-
Sono esenti da responsabilità i consiglieri che non hanno preso
parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto
contrario ad una proposta. Le astensioni e le posizioni contrarie
debbono essere sempre verbalizzate.
-
Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal
regolamento, ha diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli
atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del
consiglio e presentare all'esame del consiglio interrogazioni,
mozioni e proposte dl risoluzioni.
-
Ogni consigliere comunale, con le modalità stabilite dal
regolamento, ha diritto di ottenere:
a) dagli uffici del comune, delle aziende ed enti
dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili
all'espletamento del proprio mandato;
b) dal segretario comunale e dalla direzione delle
aziende od enti dipendenti dal comune, copie di atti e documenti che
risultano necessari per l'espletamento del suo mandato
comprese le delibere di giunta,
in esenzione di spesa;
-
Le dimissioni dalla carica sono presentate dai consiglieri
al
Presidente del Consiglio per iscritto. Sono comprese nell'ordine
del giorno della prima adunanza del consiglio, alla quale sono
comunicate. Il consiglio provvede alla immediata surrogazione.
-
Il consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali
o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve
assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della
votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constatare a
verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi
sussistente il conflitto d'interessi.
-
I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento
del consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro
attribuiti fino alla nomina dei successori.
-
I consiglieri che non intervengono a due sedute ordinarie senza
giustificati motivi sono dichiarati decaduti. La decadenza è
pronunciata dal consiglio con la maggioranza dei due terzi dei
consiglieri assegnati al comune.
-
Il consigliere anziano è il consigliere che nella elezione a tale
carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla
somma dei voti di lista e dei voti di preferenza. Il consigliere
anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente
statuto. Nelle adunanze del consiglio comunale esercita tali
funzioni il consigliere che, fra i presenti, risulta anziano secondo
i requisiti sopra precisati.
Art. 20
I gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo
-
I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo
consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo
consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le
prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
I Consiglieri che dichiarino
di non voler più appartenere ad un gruppo definito possono formare
un gruppo misto.
-
Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo entro il
giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. In
mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il
consigliere più anziano del gruppo, secondo il presente statuto.
-
La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Presidente
nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze
consiliari, prepara la programmazione delle riunioni per assicurare
lo svolgimento dei lavori del consiglio nel modo migliore, facendo
proposte al Presidente per la formazione dell'ordine del giorno del
Consiglio stesso. Ha funzioni di commissione per la formazione e
l'aggiornamento del regolamento del Consiglio comunale.
-
Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei
capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il
Presidente,
che la presiede, le commissioni consiliari permanenti,
il
Sindaco e la giunta comunale.
Art. 21
Commissioni consiliari permanenti
-
Il consiglio comunale costituisce, al suo interno, commissioni
permanenti, stabilendone il numero e le competenze, con
deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella
della
nomina della giunta. Il parere delle commissioni è
necessario per gli atti del consiglio di particolare rilevanza.
-
Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da
consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale e
voto plurimo, complessivamente tutti i gruppi.
-
I gruppi designano i componenti delle commissioni, in proporzione
alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dalla
deliberazione di cui al primo comma ed entro lo stesso termine li
comunicano al
Presidente.
-
La conferenza dei capigruppo esamina le designazioni pervenute e
provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta
per ciascuna commissione conforme ai criteri indicati dal
regolamento.
-
Il
Presidente
iscrive all'ordine del giorno della prima riunione del consiglio
comunale la costituzione delle commissioni consiliari permanenti,
che viene effettuata con votazione in forma palese.
-
Il presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa, nel
proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.
-
Il sindaco o un suo assessore delegato possono partecipare alle
riunioni delle Commissioni Consiliari senza diritto di voto. I
consiglieri comunali non appartenenti alla commissione possono
assistere ai lavori.
-
La partecipazione ai lavori delle commissioni di persone esterne e
la modalità di convocazione delle riunioni è decisa dal presidente
in accordo con quanto previsto dal regolamento.
-
Il regolamento determina funzioni e poteri delle commissioni, ne
disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la
pubblicità dei lavori e degli atti.
Art. 22
Iniziativa delle proposte
-
L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza
del consiglio comunale spetta alla giunta, al sindaco ed a tutti i
consiglieri.
Art. 23
Norme generali di funzionamento
-
Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono
stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente
statuto.
-
Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal
presidente del consiglio o dal
vicepresidente, nei
termini e con le modalità stabilite
dal
presente statuto e dal regolamento.
-
Il consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per
l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti
dalla legge e dallo statuto.
-
La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro
il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione del
Sindaco e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla
convocazione. In caso di inosservanza dall'obbligo di convocazione,
provvede in via sostitutiva il prefetto.
-
La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal
Consigliere anziano fino all'elezione del presidente dell'assemblea.
La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto,
per la comunicazione dei componenti della giunta e per la
discussione e l'approvazione degli indirizzi generali di governo ai
sensi dell'art. 34, comma 2 della legge 8 giugno 1990 n. 142 come
modificato dalla legge 25 marzo 1993 n. 81 e successive
modificazioni. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la
maggior cifra individuale di voti con esclusione del sindaco
neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati
consiglieri.
-
Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere
l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella
graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al
comma precedente, occupa il posto immediatamente successivo.
-
Il consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando
sia richiesto
dal
Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri comunali.
L'adunanza del consiglio deve essere convocata entro venti giorni
dal ricevimento della richiesta.
-
Il consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini
previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi
rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva
conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi agli
argomenti iscritti all'ordine del giorno.
-
Ogni deliberazione del consiglio comunale s'intende approvata quando
ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le
deliberazioni per le quali la legge o il presente statuto
prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali
di votanti.
-
Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei
quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.
-
Alle sedute del consiglio comunale partecipa il segretario comunale.
Art. 24
Commissioni speciali
-
Il consiglio comunale può nominare, anche avvalendosi di persone
esterne, commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e
l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare
rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle
commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene
designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il
termine entro il quale la commissione deve riferire al consiglio.
-
Su proposta del sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo
dei consiglieri il consiglio può costituire, nel suo seno,
commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti,
atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli
organi elettivi e dai dirigenti comunali. Della commissione fanno
parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina
viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta
della quale la commissione è incaricata ed i termini per
concluderla e riferire al consiglio. La commissione ha tutti i
poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le
modalità previste dal regolamento.
Capo III
LA
GIUNTA COMUNALE
Art. 25
Composizione
-
La giunta comunale è composta dal sindaco, che la convoca e la
presiede e da sei assessori,
tra cui un vice sindaco, nominati
dal Sindaco tra i cittadini in possesso dei requisiti di
compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere
comunale.
-
Il sindaco dà comunicazione di tale nomina al consiglio comunale,
nella prima seduta
successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi
generali di governo.
-
La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere
comunale. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di
assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere
all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il
primo dei non eletti nella lista dall'assessore cessato dalla carica
di consigliere.
-
Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di assessore
non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato
assessore.
-
Gli assessori comunali possono partecipare alle riunioni del
consiglio comunale, sedendo negli appositi banchi ad essi riservati,
senza diritto di voto, prendendo la
parola, per rispondere alle interrogazioni ed alle
interpellanze e per relazionare sulla materie di loro competenza, se
espressamente richiesto dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco.
Art. 26
Ruolo e competenze generali
-
La giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione
del comune che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla
competenza di altri soggetti.
-
La giunta
vigila sull'attuazione degli
indirizzi generali espressi dal consiglio comunale con gli atti
fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività
con gli orientamenti di politica amministrativa, ai quali si ispira
l'azione del consiglio.
-
La giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti
del consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte,
formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che
appartengono alla sua competenza.
-
La giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze di
amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei
confronti del consiglio, la realizzazione del programma proposto nel
documento in base al quale è stata costituita.
-
La
giunta, con modalità e tempi stabiliti dalla legge e dai
regolamenti, predispone e presenta al consiglio gli schemi del
bilancio di previsione e suoi allegati, approva formalmente l'elenco
dei residui riaccertati e la proposta al consiglio del rendiconto di
gestione.
-
La giunta, con modalità e tempi stabiliti dalla legge e dai
regolamenti, definisce il piano esecutivo di gestione, determina
l'entità delle anticipazione da effettuare alla cassa economale,
dispone l'utilizzo del fondo di riserva.
-
La giunta relazione al consiglio sullo stato di attuazione dei
programmi e formula proposte per l'eventuale ricostituzione
dell'equilibrio di bilancio.
-
La giunta riferisce annualmente al consiglio sull'attività dalla
stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione
del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e
dei singoli piani.
Art. 27
Esercizio delle funzioni
-
La giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua
competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le
modalità stabilite dal regolamento. Per la validità delle sue
adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti,
arrotondata all'unità superiore.
-
La giunta è convocata dal sindaco che fissa la data della riunione
e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E presieduta dal
sindaco o, in sua assenza dal vice sindaco. Nel caso di assenza di
entrambi la presidenza è assunta dall'assessore anziano.
-
Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto
all'esercizio della potestà collegiale della giunta. Esercitano,
per delega del sindaco, le funzioni di sovrintendenza al
funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli
atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle
aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella
delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità
connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere
revocata dal sindaco in qualsiasi momento.
-
Il regolamento definisce le modalità per il conferimento delle
deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono fra il delegato ed
il sindaco, la giunta ed i dipendenti preposti all'area ed ai
settori di attività compresi nella delega.
-
Le deleghe conferite agli assessori sono comunicate dal sindaco al
consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro
conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene
comunicata al consiglio dal sindaco nello stesso termine.
-
Assume le funzioni di assessore anziano, nelle circostanze e per gli
effetti previsti dalla legge e dal regolamento interno, I'assessore
più anziano di età.
Art. 28
Decadenza della giunta
-
Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco
o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
-
Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione
di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla
maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di
sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti
dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di
dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se
la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del
consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi
vigenti.
-
In caso
di dimissioni,
impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco,
la giunta decade e si
procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta
rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del
nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco
sono svolte dal vicesindaco.
-
Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o
impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione
dell'esercizio alla funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4
bis della legge 19.3.1990, n. 55, come modificato all'art. 1 della
legge 18.1.1992, n. 16.
-
Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e
producono gli effetti di cui al comma 3 del presente articolo,
trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione in
consiglio comunale;
-
Lo scioglimento del consiglio comunale, determina in ogni caso la
decadenza del sindaco e della rispettiva giunta.
Art. 29
Dimissioni, cessazione e revoca di assessori
-
Le dimissioni, la revoca o la cessazione
dall'ufficio di assessori per altra causa sono iscritte all'ordine
del giorno e comunicate dal sindaco al consiglio comunale nella
prima adunanza dandone motivata comunicazione. La eventuale
designazione del sostituto deve essere comunicata al consiglio
comunale.
Art. 30
Norme generali di funzionamento
-
Le adunanze della giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse
partecipa il segretario comunale.
-
Il sindaco può disporre che alle adunanze della giunta, nel corso
dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni
consultive, dirigenti e funzionari del comune, o privati cittadini.
-
Possono essere invitati alle riunioni della giunta, per essere
consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed
incarichi, il presidente o l'intero collegio dei revisori dei conti
ed i rappresentanti del comune in enti, aziende, consorzi,
commissioni.
-
Le norme generali di funzionamento della giunta sono stabilite, in
conformità alla legge ed al presente statuto, dal regolamento
interno.
Capo IV
IL
SINDACO
Art. 31
Ruolo e funzioni
-
Il sindaco, organo responsabile dell'amministrazione del comune, è
eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione
del consiglio comunale in base alle norme stabilite dalla legge.
-
Il sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale,
rappresenta la comunità e promuove da parte degli organi collegiali
e dell'organizzazione del comune le iniziative e gli interventi più
idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che
la compongono.
-
Convoca e presiede
la
giunta, fissandone l'ordine del giorno.
-
Quale presidente della giunta comunale ne esprime l'unità
d'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando
l'attività degli assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti
nel documento programmatico.
-
Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed
all'esecuzione degli atti, con il concorso degli assessori e con la
collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal segretario
comunale.
-
Il sindaco rilascia atti di notorietà che concernono fatti,
situazioni o altro che, pur non essendo registrati, sono di pubblico
dominio.
-
Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco
provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei
rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
-
Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro
quarantacinque giorni dall'insediamento
ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico .
-
Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi,
attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dalla legge,
dal presente statuto e dai regolamenti.
-
Il sindaco, in quanto autorità comunale di protezione civile,
sovrintende alla programmazione, alla realizzazione e all'attuazione
di provvedimenti e azioni volti a prevenire ed eliminare gravi
pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
-
Il Sindaco, solo per particolari motivi di necessità ed urgenza, può
avocare atti di competenza dirigenziale. Tali motivi sono
specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione, che deve
essere comunicato al consiglio comunale nella prima seduta
successiva al provvedimento stesso.
-
Per la piena attuazione di tali funzioni, viene istituito il
servizio comunale di protezione civile, presieduto dal sindaco o da
un consigliere suo delegato, con funzioni di coordinamento delle
risorse umane, sociali, tecniche e scientifiche presenti nel comune,
per la prevenzione e la previsione dei rischi, il soccorso e la
gestione di eventuali emergenze che si verificano nel territorio
comunale.
-
Per tali funzioni, il sindaco si avvale anche del contributo delle
organizzazioni dei cittadini e delle associazioni operanti nel campo
della protezione civile, facendo riferimento agli istituti di
partecipazione popolare previsti dal presente statuto.
-
L'organizzazione e i compiti del servizio comunale di protezione
civile vengono stabiliti in un apposito regolamento.
-
Quale ufficiale del governo sovrintende ai servizi di competenza
statale attribuiti al comune, secondo quanto stabilito dalla legge
della Repubblica.
-
Il sindaco è garante del rispetto della legge dell'attuazione dello
statuto, dell'osservanza dei regolamenti.
-
Il distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della
Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
Art. 32
Rappresentanza e coordinamento
-
Il sindaco rappresenta il comune negli organi dei consorzi ai quali
lo stesso partecipa e può delegare un assessore o un consigliere
comunale ad esercitare tali funzioni.
-
Il sindaco rappresenta il comune nella promozione, conclusione ed
attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli
stessi previste dal presente statuto.
-
Compete al sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla
base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, coordinare gli
orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici; gli orari di
apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni
pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più
idonei, al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle
esigenze complessive e generali degli utenti.
Art. 33
Il vice sindaco
-
Il Vice sindaco
sostituisce il sindaco, in
caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui
attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
-
Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del sindaco e del
vice sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni
l'assessore anziano.
Art. 34
Poteri d'ordinanza
-
Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, ha il potere
di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei
cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere
adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale
o dal verificarsi di particolari condizioni.
-
Il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, emanando ordinanze in materia di sanità
ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Assume in questi casi i poteri e adotta i provvedimenti previsti
dalla legge.
-
Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono
adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti
amministrativi.
-
Il Sindaco, quale autorità di protezione civile, emette ordinanze
per l'esecuzione di lavori pubblici di somma urgenza con le modalità
stabilite dalla legge e dal regolamento.
-
In caso di assenza od impedimento del sindaco, colui che lo
sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
-
Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di
partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono
stabilite dal presente statuto e dal regolamento.
Capo V
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Art. 35
Ruolo e caratteristiche
-
Il Presidente del Consiglio, primus inter pares tra i consiglieri,
è il garante del rispetto delle norme che regolano la preparazione
e lo svolgimento del consiglio comunale.
-
Il presidente è l'interprete ufficiale degli indirizzi espressi dal
consiglio comunale e ne dirige i lavori secondo le modalità
stabilite dal regolamento; firma unitamente al segretario i verbali
del consiglio.
-
Tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio
effettivo delle loro funzioni.
-
Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.
-
Alla figura del presidente è richiesta la capacità di gestire in
maniera efficiente ed efficace le riunioni del consiglio. A tal fine
provvede che venga illustrato, a cura del presidente
stesso, del sindaco, degli assessori, dei funzionari comunali
o di eventuali esperti esterni invitati per l'occasione a
partecipare ai lavori del
consiglio comunale, il tema in discussione.
Art. 36
Elezione
-
Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto nel seno del
consiglio stesso.
-
L'elezione del Presidente deve avvenire nel corso del primo
consiglio comunale dopo le elezioni.
-
L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto e con la
maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica: se dopo due
votazioni non viene raggiunta la maggioranza assoluta, si procede,
sempre a scrutinio segreto, ad una nuova votazione e viene eletto il
Consigliere che consegue il maggior numero di voti.
-
In caso di impedimento permanente o di dimissioni del Presidente
dalle sue funzioni o dalla carica di Consigliere Comunale, il
consiglio Comunale provvede ad eleggere nel primo consiglio Comunale
utile il nuovo Presidente ed il nuovo Vice presidente. In tali casi
fino alla elezione del nuovo Presidente il suo ruolo è ricoperto
dal Vicepresidente in carica.
-
Il Presidente può essere revocato su richiesta motivata, depositata
almeno dieci giorni prima e sottoscritta dal Sindaco o da almeno un
quinto del componenti del Consiglio, con la stessa procedura prevista per la sua
elezione.
Art. 37
Vice Presidente
-
Il Vice presidente ha funzione vicaria. In caso di impedimento
temporaneo del Presidente esso lo sostituisce nelle sue funzioni .
-
Il Vice presidente del Consiglio viene eletto dal Consiglio Comunale
con le stesse modalità previste per il Presidente.
-
Il Vicepresidente può essere revocato su richiesta motivata,
depositata almeno dieci giorni prima e sottoscritta dal Sindaco o da
almeno un quinto del componenti del Consiglio, con la stessa procedura prevista per la sua
elezione.
-
Limitatamente alla presidenza delle sedute consiliari, in caso di
temporanea assenza anche del vice presidente, la presidenza
dell’adunanza è svolta dal consigliere anziano presente in aula.
Capo VI
LE COMMISSIONI
Art. 38
Le commissioni comunali
-
La nomina e i compiti delle commissioni comunali previste da
disposizioni di legge e di regolamento è effettuata dallo stesso
consiglio con le modalià previste dal regolamento.
Capo VII
LE CIRCOSCRIZIONI
Art. 39
Articolazione del territorio in circoscrizioni
-
Il territorio
del comune è suddiviso in tre circoscrizioni: Albano Centro,
Cecchina e Pavona, così da attuare una omogenea ripartizione
demografica e territoriale.
-
Le
circoscrizioni sono organismi di partecipazione, di decentramento,
di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di
esercizio delle attività demandate e delle funzioni delegate dal
consiglio comunale. Promuovono il dialogo con il cittadino e ne
rappresentano le istanze, privilegiano, nel loro ambito
territoriale, le forme democratiche di associazionismo e le attività
di volontariato.
-
Il
territorio delle circoscrizioni è quello coincidente con la
suddivisione del territorio comunale in seggi elettorali, come
riportato nell’allegato A).
-
La
modifica e la delimitazione territoriale nonché il numero delle
circoscrizioni possono essere variati con deliberazione del
consiglio comunale, previa consultazione dei consigli
circoscrizionali esistenti, o su richiesta degli stessi.
Art.
40
Organi
della circoscrizione
-
Sono organi della circoscrizione:
- il
consiglio circoscrizionale;
- il
presidente del consiglio circoscrizionale.
-
Il consiglio
circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della
circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune.
-
Il
numero dei componenti dei consigli circoscrizionali è fissato in
dieci consiglieri.
-
Il
presidente del consiglio circoscrizionale rappresenta il consiglio e
svolge le funzioni previste dal regolamento di cui al successivo
art. 45.
-
I
consiglieri circoscrizionali, tramite il presidente del consiglio
circoscrizionale, possono ottenere le informazioni necessarie
all'espletamento del mandato in relazione ad argomenti in
discussione in seno ad organi o commissioni istituite, secondo le
modalità previste dal predetto regolamento.
-
Ai
presidenti dei consigli circoscrizionali vengono trasmessi gli
ordini del giorno dei lavori delle commissioni consiliari e ordini
del giorno del Consiglio Comunale. I presidenti dei consigli
circoscrizionali possono partecipare, allo scopo di acquisire o
fornire elementi di informazione e valutazione, ai lavori delle
commissioni stesse, in ordine agli argomenti posti all'ordine del
giorno.
Art.
41
Elezione dei consigli circoscrizionali
-
L’elezione
dei Consigli Circoscrizionali avviene a scrutinio di lista con
rappresentanza proporzionale secondo il metodo d’HONDT e le
modalità previste dal regolamento di cui al successivo art. 45.
-
Sono
elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste
elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.
-
L'ineleggibilità e l'incompatibilità alla carica di consigliere
circoscrizionale sono disciplinate dalla legge.
-
Le liste
dei candidati per l'elezione del consiglio circoscrizionale
devono essere sottoscritte da non meno di cento e non più di
duecento elettori della circoscrizione. E’ fatto salvo quanto
previsto dalla circolare telegrafica del Ministero dell’Interno
– Direzione Centrale Servizi Elettorali n. 63/93 di data 17
aprile 1993.
-
Le
operazioni di scrutinio sono eseguite, senza interruzione, dopo
quelle per l'elezione del consiglio comunale.
Art. 42
Durata in carica dei consigli circoscrizionali
-
I consigli
circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente
a quello del consiglio comunale, limitandosi, dopo la
pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad
adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
-
Nel caso
di scioglimento del consiglio comunale, per le fattispecie
previste dall'art. 53 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs.
267/2000, il consiglio circoscrizionale esercita la propria
attività con le limitazioni di cui al primo comma dopo la
pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e
per lo stesso periodo previsto per il consiglio comunale. Per le
restanti fattispecie di scioglimento del consiglio comunale, il
consiglio circoscrizionale comunque eletto cessa le funzioni
contemporaneamente a quelle del consiglio comunale.
-
I consigli
circoscrizionali sono eletti contemporaneamente al consiglio
comunale.
-
I
consiglieri circoscrizionali decadono, oltre che per cause
previste dalla legge, anche per assenza ingiustificata alle
sedute del consiglio per sei mesi consecutivi, qualora le sedute
svoltesi in tale periodo siano almeno quattro. La procedura
prevista dalla legge per la dichiarazione di decadenza per
sopravvenute cause di ineleggibilità e incompatibilità è estesa,
in quanto applicabile, anche alla fattispecie di cui trattasi.
Art. 43
Elezione del presidente del consiglio circoscrizionale
-
Il
presidente è eletto dal consiglio circoscrizionale nel suo seno,
a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti
nella prima seduta successiva alle elezioni e, in caso di
successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta dopo la
vacanza medesima.
-
Se dopo
due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza
assoluta, si procede nella stessa seduta ad una ulteriore
votazione ed è proclamato eletto chi consegue il maggior numero
di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il
consigliere che ha ottenuto la cifra individuale più alta nelle
elezioni.
Fino
all'elezione del presidente, il consiglio circoscrizionale non può
espletare alcuna attività.
Art. 44
Attribuzioni dei consigli circoscrizionali
-
Ai
consigli circoscrizionali è attribuito un ruolo partecipativo,
propositivo e consultivo nella elaborazione e formazione degli
indirizzi e delle scelte del comune nel suo complesso.
-
Ai
consigli circoscrizionali è altresì attribuita autonomia
deliberativa per la gestione di servizi di base e di esercizio
delle funzioni delegate dal consiglio, secondo criteri di
produttività, nell'ambito della programmazione del comune.
-
I consigli
circoscrizionali valorizzano le libere forme associative e
promuovono forme
di
partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
-
Al
consiglio circoscrizionale, con il voto favorevole dei due terzi
dei consiglieri assegnati, compete il diritto di iniziativa per
la formazione dei provvedimenti di competenza del consiglio
comunale. E' escluso il diritto di iniziativa in materia di statuti, di
regolamento disciplinante l'attività del consiglio comunale, di
tributi locali e di tariffe, di atti o regolamenti di esecuzione
di norme di legge, di nomina di amministratori o rappresentanti
in enti, aziende o società, di designazione di componenti in
commissioni e altri organi collegiali, di disciplina dello stato
giuridico e del trattamento economico del personale, nonchè di
atti relativi al personale stesso. Il consiglio circoscrizionale può deliberare la presentazione di
mozioni al consiglio comunale o interrogazioni e interpellanze
al sindaco, che le esaminano secondo le modalità fissate nel
regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
-
Le deleghe
di funzioni sono conferite ai consigli circoscrizionali per
singoli piani e materie, secondo criteri di funzionalità; esse
comprendono specifici stanziamenti di bilancio e, ove
necessario, il conferimento temporaneo o permanente di personale
e di strumenti comunali.
-
I consigli
circoscrizionali devono essere consultati e possono esprimere il
loro parere sugli atti indicati nel regolamento di cui al
successivo art. 45.
-
I consigli
circoscrizionali partecipano alla formazione del bilancio del
comune proponendo, nelle materie di interesse circoscrizionale,
l'indicazione:
-
delle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria su strutture
ed infrastrutture comunali;
-
degli
interventi in tema di opere pubbliche, viabilità, traffico,
arredo urbano e verde pubblico;
-
delle
attrezzature sportive e culturali; da realizzarsi.
Dopo
l'approvazione del bilancio la giunta, sentiti i consigli
circoscrizionali, definisce con apposita delibera l'ordine di
priorità di realizzazione degli interventi di cui agli alinea
precedenti.
-
Per esaminare
problemi di carattere generale e di coordinamento dell'attività
dei consigli circoscrizionali e per la verifica dei rapporti
esistenti tra gli stessi e gli organi del comune, periodicamente
e comunque due volte l'anno, il Sindaco convoca e presiede la
conferenza dei presidenti dei consigli circoscrizionali.
Art. 45
Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle
circoscrizioni
-
L'organizzazione ed il funzionamento delle circoscrizioni e dei
loro organi sono disciplinati da apposito regolamento deliberato
dal consiglio comunale.
-
In
particolare il regolamento deve contenere le norme riguardanti:
-
le attribuzioni ed il funzionamento degli organi
della circoscrizione;
-
le modalità di svolgimento delle sedute del
consiglio;
-
i servizi di
base, nonché le funzioni oggetto di delega da parte del comune
al consiglio circoscrizionale;
-
le modalità
attraverso le quali i consigli circoscrizionali, tramite i loro
presidenti, possono ottenere dal comune e dalle istituzioni
dello stesso le informazioni necessarie per lo svolgimento dei
loro compiti;
-
le
modalità di presentazione di petizioni e proposte al
consiglio circoscrizionale;
-
le
modalità di rapporto con gli organi del comune in ordine
all'attuazione delle attribuzioni di cui al precedente art.
44.
Art. 46
Deliberazioni adottate dai consigli circoscrizionali
-
Le
deliberazioni adottate dal consiglio circoscrizionale
nell'esercizio delle proprie attribuzioni, sono trasmesse, entro
dieci giorni dalla loro adozione, al sindaco, il quale ne
dispone l'acquisizione agli atti del comune, stabilendo che le
stesse abbiano esecuzione a cura degli uffici comunali o
circoscrizionali, secondo le competenze o le rinvia entro dieci
giorni dal ricevimento al consiglio di circoscrizione con
osservazioni. Dette deliberazioni devono acquisire i pareri di
cui all'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali approvato con d.lgs. 267/2000.
-
Sulle
deduzioni del consiglio circoscrizionale, la giunta o il
consiglio comunale secondo le rispettive originarie competenze,
adottano definitiva deliberazione.
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TITOLO III
ISTITUTI
DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
IL DIFENSORE
CIVICO
Art. 47
Istituzione
-
E' istituito
l'ufficio del difensore civico a garanzia dell'imparzialità,
tempestività, correttezza e trasparenza dell'azione
amministrativa.
Art. 48
Elezione
-
Il difensore
civico è eletto a scrutinio segreto dal consiglio fra cittadini
che hanno espresso la loro disponibilità o sono stati proposti
da almeno duecento elettori del comune o da singoli consiglieri
del comune o delle circoscrizioni o dagli ordini e collegi
professionali della provincia o dalle organizzazioni sindacali e
sociali operanti sul territorio e che diano la massima garanzia
di indipendenza, obiettività e competenza giuridico -
amministrativa.
-
Sull'ammissibilità delle candidature la commissione di cui al
successivo art. 51, a maggioranza dei membri assegnati, esprime
un parere.
Il consiglio, preso atto del parere espresso dal comitato,
procede alla votazione, sulla base delle candidature presentate
alla commissione.
-
L'elezione
del difensore civico ha luogo a maggioranza dei due terzi dei
membri del consiglio per le prime due votazioni, ed a
maggioranza assoluta dei membri del consiglio stesso per le
successive. Le prime due votazioni vengono effettuate nella
stessa seduta, mentre le eventuali successive votazioni vengono
effettuate in altra seduta.
Art. 49
Ineleggibilità
ed incompatibilità
-
Non sono
eleggibili a difensore civico:
-
coloro
che si ritrovano in una condizione di ineleggibilità o di
incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
-
i membri
del parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali,
comunali e circoscrizionali ed altresì i membri degli organi
esecutivi di regioni, province e comuni non facenti parte
dei rispettivi consigli;
-
i membri
della commissione di controllo sugli atti
dell'amministrazione regionale, degli organi regionali di
controllo e relative sezioni;
-
gli
amministratori di enti, istituti ed aziende soggetti a
vigilanza del comune o che dallo stesso ricevano in via
continuativa sovvenzioni;
-
coloro
che rivestono incarichi direttivi in organizzazioni
politiche e sindacali;
-
coloro
che si trovano con i consiglieri del comune o con il sindaco
e gli assessori, nonché con il segretario ed i dirigenti del
comune in una delle seguenti posizioni: coniuge, ascendente
o discendente in linea retta, fratello o sorella, affine in
linea retta o affine in linea collaterale fino al secondo
grado, adottante, adottato o discendente di quest'ultimo;
-
i
ministri di culto;
-
coloro
che hanno ricoperto nel quinquennio precedente la carica di
sindaco, presidente del consiglio, assessore…
-
L'incarico di
difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva
pubblica o politica.
-
L'ineleggibilità o incompatibilità comporta la decadenza
dall'ufficio, che è dichiarata dal consiglio.
Art. 50
Durata in
carica
-
Il difensore
civico dura in carica tre anni dalla data della nomina.
-
La durata in
carica del difensore civico non può superare i due mandati
consecutivi.
-
Almeno due
mesi prima della scadenza del mandato del difensore civico il
consiglio è convocato per procedere all'elezione del successore;
qualora il mandato venga a cessare per qualunque motivo diverso
dalla scadenza, la nuova elezione deve essere posta all'ordine
del giorno della prima seduta del consiglio successiva alla
cessazione.
Il difensore
civico può essere revocato, con deliberazione del consiglio da
adottarsi a maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio
stesso, per gravi motivi o per impossibilità sopravvenute
all'esercizio delle funzioni dell'ufficio.
Art. 51
Commissione
di valutazione
-
La
Commissione di valutazione è composta da cinque membri scelti
dal consiglio con le modalità di cui al terzo comma, tra
magistrati, anche a riposo, professori universitari di
discipline giuridiche, avvocati, esponenti di comprovata
capacità e professionalità nei settori sociale, giuridico o
amministrativo, che diano la garanzia di indipendenza e
obiettività. Ogni candidatura deve essere corredata da
curriculum.
-
La
Commissione elegge nel suo seno il presidente.
-
La scelta da
parte del consiglio è effettuata fra cittadini in possesso,
oltre ai requisiti di cui sopra, anche di quelli richiesti per
la nomina a consigliere comunale, che hanno espresso la loro
disponibilità o sono stati proposti da almeno duecento elettori
del comune o da singoli consiglieri del comune o delle
circoscrizioni o dagli ordini o collegi professionali della
provincia, dalle organizzazioni sindacali e sociali operanti sul
territorio. Il consiglio provvede alla nomina dei membri del
comitato di valutazione a scrutinio segreto ed a maggioranza
assoluta dei membri del consiglio stesso.
-
La
Commissione cessa dalle funzioni decorsi cinque anni dalla data
della costituzione e parimenti cessano i membri nominati nel
corso del quinquennio.
Art. 52
Rinvio al
regolamento
-
Il
regolamento stabilisce le modalità con cui i cittadini possono
dichiararsi disponibili o essere proposti alla carica, le
modalità di intervento, le prerogative ed i mezzi, i rapporti
con gli organi del comune, la sede e la dotazione organica,
nonché l’indennità di funzione da assegnare al difensore civico.
Il regolamento disciplina altresì le modalità di costituzione
dell'ufficio del difensore civico.
Capo II
LA
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Art.
53 (ex art. 39)
La partecipazione dei cittadini all'amministrazione
-
La partecipazione dei cittadini consiste nel concorso diretto della
comunità all'esercizio
delle funzioni di rappresentanza degli organi
elettivi, realizzando la più elevata democratizzazione del
rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.
-
Il comune garantisce e promuove la partecipazione della comunità
all'attività dell'ente, assumendola come valore e risorsa.
-
La partecipazione assicura ai cittadini, attraverso le forme
previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni
per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi,
contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle
decisioni, che essi dovranno assumere sui temi d'interesse generale
relativi alla programmazione della attività amministrativa o su
temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.
-
Il comune valorizza l'istituto della partecipazione sia su base
individuale che attraverso libere forme associative, garantendo
l'accesso alle strutture, ai servizi ed alle informazioni dell'ente
-
Presupposti indispensabili per l'esercizio della partecipazione sono
l'accesso ai dati di cui l'amministrazione comunale è in possesso
e le forme e gli strumenti di partecipazione e consultazione di cui
al presente statuto ed al regolamento.
-
Il comune costituisce
un apposito ufficio chiamato
"Sportello del Cittadino" con compiti di Ufficio
Informazioni e di Ufficio reclami.
L'Ufficio
dello Sportello del Cittadino ha il compito di rendere più facile
la comprensione dei meccanismi alla base del rapporto
amministrazione-cittadino, facilitare al cittadino la ricerca e
l'accesso a atti amministrativi di suo interesse, raccogliere
e protocollare le segnalazioni scritte presentate dai cittadini in
merito alle disfunzioni riscontrate nei rapporti con
l’amministrazione.
-
L'amministrazione utilizza le segnalazioni pervenute all'ufficio
reclami quale strumento di verifica dell'efficienza ed efficacia
della propria azione amministrativa.
-
L'amministrazione garantisce risposta scritta, nel tempi e nei modi
indicati nel regolamento, a tutte le segnalazioni pervenute
all'ufficio reclami.
Art.
54 (ex art. 40)
La partecipazione delle libere forme associative
-
La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del comune è
realizzata e valorizzata dagli organi elettivi del comune nelle
forme previste dal presente statuto e dal regolamento, oltre che
attraverso gli enti di varia natura, legalmente riconosciuti, anche
attraverso libere forme associative, costituite dai cittadini
nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 38 della
Costituzione.
-
La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere
associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva
rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro
organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per
poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi
con il comune.
-
Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali
dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di
arti ed attività artigianali, commerciali, industriali,
professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le
associazioni di protezione dei portatori di handicap; le
associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della
tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi
della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio
storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani;
le associazioni combattentistiche che hanno, nei loro rispettivi
statuti, il culto della Patria, la difesa della pace ed il ricordo
dei caduti in guerra e nei campi di prigionia; ed ogni altra libera
forma associativa o comitato,
o comitati di quartiere, che abbia le caratteristiche indicate
al precedente comma.
-
Un'apposita commissione consiliare permanente, dotata della
struttura operativa necessaria, è preposta ad organizzare i
rapporti fra gli organi del comune, gli enti e le associazioni dei
cittadini. Essa provvede alla registrazione in appositi albi degli
enti, delle associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta,
documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e dal
regolamento. In uno degli albi sono registrati gli enti e le
associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività
economiche, sociali, sindacali e del lavoro. Nell'altro albo sono
registrati gli enti e le associazioni che hanno prevalenti finalità
relative alla cultura, all'istruzione, allo sport ed alla qualità
della vita.
-
Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione
dei cittadini, attraverso idonee forme di incentivazione sia di
natura finanziaria che tecnico professionale e organizzativa. I
relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal
consiglio comunale e pubblicizzati dall'amministrazione.
Capo III
STRUMENTI
Dl PARTECIPAZIONE ED I REFERENDUM
Art. 55 (ex Art. 41)
Le forme partecipative della comunità
-
Per la migliore tutela degli interessi generali della comunità il
comune istituisce e promuove l'utilizzo dei seguenti strumenti di
partecipazione alle attività amministrative:
a) I'interrogazione;
h) la petizione;
c) la proposta;
d) il Forum;
e) l'assemblea cittadina;
f) il consiglio comunale aperto;
g) conferenza di Bilancio;
h) la consulta.
Art. 56 (ex Art. 42)
Interrogazioni
-
I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in
genere possono rivolgere al sindaco direttamente o attraverso
l'istituto dell'ufficio reclami, interrogazioni con le quali si
chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività
dell'amministrazione.
-
La risposta all'interrogazione viene fornita al presentatore della
stessa, entro il termine massimo di giorni trenta, dal sindaco o dal
segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura
politica o gestionale dell'aspetto relativo all'interrogazione.
Art. 57 (ex Art. 43)
Petizioni
-
Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva agli organi
dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di
interesse generale o per esporre comuni necessità.
-
Il regolamento determina le modalità, le forme di pubblicità e le
competenze relative alla presentazione da parte dei cittadini ed
alla elaborazione da parte dell'amministrazione della petizione.
-
La petizione è esaminata dall'organo competente entro sessanta
giorni dalla presentazione. Essa può essere inoltrata anche
attraverso l'ufficio reclami.
-
Se il termine previsto al precedente comma non è rispettato ogni
consigliere può sollevare la questione in consiglio chiedendo
ragione al sindaco del ritardo e provocando una discussione sul
contenuto della petizione. Il sindaco e comunque tenuto a porre la
petizione all'ordine del giorno della prima seduta di consiglio.
-
La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso,
di cui è garantita la comunicazione al soggetto proponente.
Art. 58 (ex Art. 44)
Proposte
-
Almeno cento cittadini o le associazioni e gli enti iscritti
all'albo possono avanzare proposte per l'adozione di atti
amministrativi, che il sindaco trasmette all'organo competente entro
sessanta giorni, se corredate del parere favorevole dei responsabili
dei servizi interessati e del segretario comunale, nonché
dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
-
L'amministrazione comunale ed i proponenti possono incontrarsi al
fine di giungere alla definizione del contenuto del provvedimento
finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
Art. 59 (ex Art. 45)
L'assemblea dei cittadini
-
L'assemblea dei cittadini è occasione di confronto libero tra i
cittadini su temi di interesse per la collettività. Può essere
promossa da chiunque ritenga utile dibattere in pubblico tali
argomenti.
-
L'amministrazione comunale, per conto della comunità, mette a
disposizione per tali occasioni, secondo le procedure contenute nel
regolamento, le strutture e le risorse di cui è in possesso.
Art. 60 (ex Art. 46)
Il consiglio comunale aperto
-
Su particolari temi di interesse rilevante e generale per la comunità
l'amministrazione comunale può tenere uno o più consigli comunali
aperti nel corso dei quali si confrontano le diverse posizioni
assunte dai cittadini e dall'amministrazione su tali argomenti.
-
Il luogo di riunione e gli orari dei consigli comunali aperti sono
scelti in modo da consentire la più ampia partecipazione.
Art. 61 (ex
Art. 47)
Il
Forum
-
Il Forum è occasione di incontro, dibattito, elaborazione e
proposizione tra la comunità e l'amministrazione su specifici
temi di interesse generale per la comunità locale.
-
La richiesta di un Forum su uno specifico argomento può essere
inoltrata da cittadini all'amministrazione comunale, la quale,
riconosciutane la validità tematica, ne indice lo svolgimento.
-
La richiesta è effettuata attraverso la presentazione
all'attenzione del sindaco di un documento esplicativo del tema del
Forum e degli obiettivi da perseguire.
-
Riconosciutane la validità e l'interesse collettivo
l'amministrazione mette a disposizione dell'iniziativa, alla quale
partecipa in forma attiva, le necessarie strutture e competenze.
-
L'organizzazione dei lavori del Forum è curata da un comitato
promotore formato dai rappresentanti dei cittadini proponenti il
Forum stesso e da rappresentanti dell'amministrazione, secondo i
criteri e le modalità definiti nel regolamento.
-
Lo svolgimento del Forum, la cui partecipazione è estesa a tutta la
comunità, si articola sulla presentazione e discussione di memorie
scritte sul tema, fatte pervenire al comitato promotore del Forum
secondo le modalità indicate nel regolamento, da parte di chiunque
abbia interesse a partecipare in forma attiva ai lavori.
-
Il Forum si conclude con la predisposizione di proposte e
raccomandazioni sul tema trattato.
-
L'amministrazione pubblicizza lo svolgimento e gli atti del Forum
con idonei mezzi di comunicazione.
Art. 62 (ex Art. 48)
Conferenza di Bilancio
-
Nel corso di ogni anno solare il sindaco e la giunta
illustrano ai cittadini nel corso di una apposita conferenza, da
tenersi a valle dell'approvazione del bilancio preventivo e del
conto consuntivo, le
linee guida seguite nella formulazione del bilancio ed i risultati
di gestione ottenuti.
-
Tale conferenza a cui partecipano tutti i cittadini, viene tenuta
sulla base di un documento riepilogativo preparato dal sindaco e
dalla giunta, del quale viene data ampia diffusione e pubblicizzazione alla comunità nei giorni precedenti la conferenza.
-
La partecipazione dei cittadini, la modalità di svolgimento e la
durata della conferenza sono stabiliti dal regolamento.
Art. 63 (ex Art. 49)
La consulta
-
Sono istituite la consulta dell’economia, del lavoro e
delle attività sociali e la Consulta della cultura,
dell’istruzione, dello sport e della qualità della vita,
organismi attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la
partecipazione all’amministrazione delle libere associazioni ed
organismi dei cittadini, attraverso attività propositiva e di
consultazione. Le due consulte esercitano le loro funzioni
consultive e propositive nei confronti del Consiglio comunale e
degli altri organi elettivi. Esse saranno disciplinate da apposito
regolamento.
Art. 64 (ex Art. 50)
La consultazione dei cittadini
-
Il consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della
giunta, può deliberare la consultazione preventiva in ambito
comunale, circoscrizionale e di quartiere,
di tutti i cittadini o di particolari categorie individuabili
attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o
di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli
stessi diretto e rilevante interesse.
-
La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di
assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi
esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia
con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali
viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di
opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro
il termine nello stesso indicato.
-
Nel
caso dell'utilizzo di questionari la segreteria comunale
dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati
della consultazione che trasmette al sindaco, il quale li comunica
al consiglio comunale ed alla giunta per le valutazioni conseguenti
e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.
-
Sono interessati dal presente istituto tutti i cittadini residenti
nel comune e di età minima pari o superiore a 16 anni
alla data della consultazione.
-
Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi
alle consultazioni di cui al presente articolo.
Art. 65 (ex Art. 51)
Referendum consultivo
-
Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed
ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti
gli elettori del comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a
programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento,
esclusi quelli di cui al successivo quarto comma, relativi
all'amministrazione ed al funzionamento del comune, esprimendo sul
tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché
gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie
determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della
comunità.
-
I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del
consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori.
La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della
maggioranza dei consiglieri assegnati. Il sindaco, divenuta
esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal
regolamento.
-
I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta
presentata, con firme autenticate nelle forme di legge
e
raccolte entro tre mesi dalla data di presentazione, da
almeno un quinto degli elettori iscritti nelle liste del comune alla
data del primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata la
richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli
elettori e viene presentata dal sindaco che, dopo la verifica da
parte della segreteria comunale della regolarità della stessa, da
effettuarsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento, propone
al consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora
dalla verifica effettuata risulti che il referendum è
improponibile, il sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto
della segreteria comunale al consiglio, che decide definitivamente
al riguardo, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati
al comune.
-
Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti
materie:
a) disciplina dello stato giuridico e delle
assunzioni di personale;
b) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre
imposizioni:
c) designazione e nomine di rappresentanti;
d) attività amministrativa regolata da leggi
regionali e nazionali.
-
Non sono ammessi referendum per le materie già oggetto di
referendum consultivo nell'ultimo triennio.
-
I referendum sono indetti dal sindaco, si tengono entro sessanta
giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o
di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si
svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal
regolamento.
-
Al fine di minimizzare i costi delle tenuta del referendum i
cittadini possono collaborare con il personale comunale alle
operazioni di voto e di scrutinio, in forma gratuita e secondo le
modalità stabilite dal regolamento.
-
L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal sindaco con i
mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza
ne venga a conoscenza.
-
Il consiglio comunale, entro
trenta
giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum,
delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della
consultazione.
-
Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum
consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza
locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre
operazioni di voto.
Capo IV
LA
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 66 (ex Art. 52)
Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo
-
La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi
relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche
soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, da quelle applicative previste dal presente statuto e
da quelle operative disposte dal regolamento.
-
L'amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini
di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento
espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente
ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
-
L'amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di
procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non
sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini
vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del consiglio
comunale e definitivamente stabiliti con il regolamento per il
procedimento amministrativo, da adottarsi dal consiglio entro tre
mesi dall'entrata in vigore del presente statuto. I termini sono
stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria
e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla
consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai
relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma
sono rese pubbliche dal sindaco con i mezzi più idonei per
assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.
Art. 67 (ex Art. 53)
Responsabilità del procedimento
-
Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal comune, esclusi gli
atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati
con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni
giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione,
in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
-
I dirigenti, o, comunque, i dipendenti in posizione apicale
nell'ordinamento organico, individuano con propria determinazione, i
responsabili dei procedimenti che fanno capo alla struttura da essi
diretta e verificano, anche su richiesta di terzi, il rispetto dei
termini e degli altri adempimenti.
-
Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo, da
adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto,
integra, con le modalità applicative, le disposizioni stabilite nei
primi quattro capitoli della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la giunta
comunale procede, nei venti giorni successivi, a verificare ed
eventualmente
promuovere
la modificazione dei provvedimenti di cui al precedente comma,
necessaria a quanto stabilito dal regolamento.
-
Il regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati nei
precedenti commi sono ispirati a realizzare la più agevole e
consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei
comitati portatori di interessi diffusi al procedimento
amministrativo e debbono stabilire gli organi, ai quali spetta di
valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare
mediante accordi il contenuto discrezio nale del provvedimento
finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio
di tale potestà.
Capo V
L'
AZIONE POPOLARE
Art. 68 (ex Art. 54)
L'azione sostitutiva
-
L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far
valere le azioni ed i ricorsi che spettano al comune innanzi alle
giurisdizioni amministrative, nel caso che la giunta comunale non si
attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'ente.
-
La giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal
cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni
per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente, entro
i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare
che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual
caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi
popolare. Ove la giunta decida di assumere direttamente la tutela
degli interessi generali oggetto dell'azione popolare,
adotta o promuove l'adozione degli atti necessari e ne dà
avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non
ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di
tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio
atto deliberativo motivato.
Capo VI
IL
DIRITTO D'ACCESSO E D INFORMAZIONE DEL CITTADINO
Art. 69 (ex
Art. 55)
Informazione
-
L'informazione è assunta dal comune quale presupposto
irrinunciabile per un reale, corretto e trasparente confronto di
idee che è alla base di un'efficace partecipazione della comunità
alla vita amministrativa del comune.
Art. 70 (ex Art. 56)
Pubblicità degli atti e delle informazioni
-
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, al fine
di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di
favorirne lo svolgimento imparziale.
-
Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti,
delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e
provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità
stabilite dal regolamento.
-
La giunta comunale garantisce ai cittadini il diritto di accedere,
in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso,
relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti,
aziende od organismi, che esercitano funzioni di competenza del
comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e
tempestività.
-
La pubblicazione degli atti ufficiali del comune, delle
deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata
all'albo pretorio del comune con le modalità stabilite dal
regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee
ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo
quanto stabilito dal successivo comma.
-
Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di
carattere generale ed ai principali atti adottati dal comune la
giunta, unitamente ai capigruppo consiliari, istituisce servizi
d'informazione dei cittadini, usufruibili nelle sedi delle
circoscrizioni ed in centri pubblici appositamente attrezzati,
utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere
capillarmente diffusa l'informazione.
-
Il comune esemplificherà la modulistica e ridurrà la
documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le
disposizioni sull'autocertificazione previste dalla legge 4 gennaio
1968, n. 15.
-
Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è,
altresì, assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del
volontariato ed alle associazioni in genere.
-
L'apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.
Art. 71 (ex Art. 57)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai
servizi
-
Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le
modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i
cittadini, singoli od associati, ed in particolare a chiunque vi
abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti.
-
Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal
regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al
quarto comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Può
essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una
motivata dichiarazione del sindaco che ne vieta l'esibizione,
secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione
possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei
gruppi e delle imprese.
-
Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di
esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi
effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei
documenti è gratuito.
-
Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è
subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le
disposizioni vigenti in materia di bollo.
-
Alle libere associazioni di cittadini operanti su basi di
volontariato che abbiano riconosciuti fini sociali o che trattino
argomenti comuni a tutti i cittadini o seppure particolari
costituiscano esempio di riferimento per una società democratica, solidaristica e pluralista, l'amministrazione comunale garantisce
l'accesso e l'uso gratuito, con la prassi riportata nel
regolamento, delle strutture comunali
allo scopo delegate.
-
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono
consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigenza del
divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente
trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende
rifiutata. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso
debbono essere comunicati al richiedente entro tale termine.
-
Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma
sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, quinto e sesto
comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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TITOLO VI
ORDINAMENTO
DEGLI UFFICIE DEL PERSONALE
Capo I
ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI E DEL LAVORO
Art. 72 (ex Art. 58)
Organizzazione degli uffici e dei servizi
-
Per
conseguire i più elevati livelli di produttività gli uffici
ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia,
funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi
l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
-
Il personale agli stessi
preposto
deve
operare con professionalità e responsabilità al servizio
dei cittadini.
-
Nell'attuazione di tali criteri e principi i dirigenti responsabili,
coordinati dal segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed
il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima
semplificazione dei procedimenti
amministrativi
e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità
economica.
-
L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno
schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere
costantemente ai programmi approvati dal consiglio comunale ed ai
piani operativi stabiliti dalla giunta.
-
Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina
l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce
l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra
stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale
ai settori, uffici e servizi comunali.
-
Conformemente
agli obiettivi stabiliti con gli atti di
programmazione
ed
in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai
programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell'anno
successivo, la
giunta comunale, su proposta della conferenza dei dirigenti, dispone
entro il mese di novembre il piano occupazionale e quello della
mobilità interna.
-
L'organizzazione del lavoro del personale comunale è
impostata secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi
collegiali e le determinazioni adottate dalla conferenza dei
dirigenti, in base alle valutazioni acquisite dall'apposito
ufficio preposto alla gestione organizzativa, alle metodologie
di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al
processo di costante razionalizzazione complessiva delle
strutture.
-
L'organizzazione del lavoro deve essere finalizzata
alla
qualità dei servizi e delle prestazioni
erogate
ai cittadini, alla rapidità ed alla semplificazione
degli
interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area
e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle
utilità sociali prodotte
ed al migliore utilizzo ed accrescimento delle professionalità presenti.
-
L'amministrazione assicura,
attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento
professionale del personale,
l'accrescimento della capacità operativa
della struttura amministrativa.
-
Il comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei
lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che
attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con
i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per
partecipare alla contrattazione decentrata.
-
La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata
dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle
funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli
obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o
fatto compiuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni.
-
All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede
con le modalità stabilite dal regolamento.
Capo II
IL
SEGRETARIO COMUNALE
Art. 73 (ex Art. 59)
Ruolo e funzioni
-
Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli
dal sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende, con
ruolo e compiti di alta direzione all'esercizio delle funzioni dei
dirigenti, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà
operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli
indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.
-
E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazioni da
sottoporsi al consiglio ed alla giunta ed esercita tale funzione sia
nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia
attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri
e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il
perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri,
precisandone i motivi. Completa l'istruttoria con il suo parere in
merito alla legittimità della proposta.
-
Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal consiglio
comunale, dalla giunta e dal sindaco, disponendo l'esecuzione
sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del
dirigente del settore o servizio competente, esercitando tutti i
poteri a tal fine necessari.
-
Partecipa alle riunioni del consiglio comunale e della giunta, senza
diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità
di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni.
Redige i verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal
regolamento.
-
Convoca e presiede la conferenza dei dirigenti ed esprime il proprio
parere consultivo sulla costituzione delle aree d'intervento
funzionale di cui al successivo art. 58.
-
Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre
funzioni stabilite dal regolamento e, in particolare, le seguenti:
a) roga i contratti nell'interesse del comune;
b) presiede le commissioni di concorso per il
reclutamento del personale delle qualifiche dirigenziali;
c) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione
da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento
amministrativo;
e) adotta i provvedimenti organizzativi per
garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli
atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo
le norme del regolamento;
e) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione
e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto,
agli organi di controllo;
f) ha potere di certificazione e di attestazione per
tutti gli atti del comune;
g) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza
esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il
regolamento.
-
Il segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si
avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.
Art. 74 (ex Art. 60)
Il vice segretario comunale
-
Il vice segretario comunale esercita le funzioni vicarie del
segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi
di vacanza, assenza od impedimento.
-
La qualifica predetta è attribuita al dipendente di livello apicale
preposto alla direzione dell'area funzionale amministrativa
comprendente gli uffici ed i servizi di segreteria comunale.
Capo III
I
DIRIGENTI
Art. 75 (ex Art. 61)
F u n z i o n i
-
I dirigenti organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi comunali,
ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal
presente statuto e dal regolamento. Esercitano, con la connessa
potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione,
coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono
responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la
rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e
servizi da loro dipendenti.
-
Conformemente agli indirizzi espressi dagli organi di governo per
l'attuazione degli obiettivi fissati dall'amministrazione comunale,
è attribuita ai dirigenti
l'autonoma
responsabilità della gestione amministrativa per i compiti e per le
funzioni degli uffici e servizi da loro dipendenti.
-
Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti delle
responsabilità gestionali, di cui al precedente comma, con norme
che si uniformano al principio della separazione
tra funzione politica e funzione
amministrativa il quale prevede l'assegnazione
dell'esercizio del potere d'indirizzo e di controllo agli organi
elettivi e la gestione amministrativa alla funzione dirigenziale. Il
regolamento stabilisce inoltre le modalità dell'attività di
coordinamento tra il segretario comunale e i dirigenti,
al fine di garantire
l'integrazione funzionale delle diverse strutture operative
del comune coerentemente con il disegno amministrativo espresso
dagli organi di governo.
-
I dirigenti, nell'esercizio
delle
attività di gestione amministrativa, elaborano studi,
progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli
organi di governo, predispongono proposte di atti deliberativi e
documenti
tipo e ne assicurano l'esecuzione, disciplinano il
funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa
di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed
il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali
assegnate, adottano determinazioni di impegno e liquidazione di
spese, con modalità definite dalla legge e dal regolamento.
-
Nell'ambito delle competenze di gestione amministrativa
loro
attribuite i dirigenti dispongono l'attuazione delle
deliberazioni e delle determinazioni adottate, con tutti i compiti e
le potestà a tal fine necessari, compresa l'adozione di atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
-
I dirigenti presiedono le commissioni di gara per gli appalti di
opere e servizi e per l'alienazione di beni. Assumono la
responsabilità della procedura relativa alla gara e stipulano i
contratti in rappresentanza dell'amministrazione comunale.
-
I dirigenti presiedono le commissioni di concorso per il
reclutamento del personale del settore da loro dipendente, escluso
il personale delle qualifiche dirigenziali.
-
Le norme per il conferimento ai dirigenti della titolarità degli
uffici sono stabilite dal regolamento.
-
I dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza
amministrativa e, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi
elettivi, dei risultati di gestione. I dirigenti debbono partecipare
alla definizione dei livelli di efficienza e di efficacia da
raggiungere nonché delle risorse occorrenti per il perseguimento
dei predetti obiettivi.
Art. 76 (ex Art. 62)
Direzione dell'organizzazione
-
La
ripartizione costituisce la struttura di massima dimensione
presente nell'ente. Tale struttura è
diretta obbligatoriamente da un funzionario provvisto di qualifica
dirigenziale. Nel caso di momentanea vacanza del posto il Sindaco
incarica un dirigente della reggenza del settore, il quale cumula
tale incarico con le competenze già esercitate.
-
Le sezioni ed i settori sono strutture subordinate alla
ripartizione, dirette da funzionari provvisti di qualifica
dirigenziale o dotati di alta specializzazione nelle funzioni
esercitate dalla struttura.
-
Le unità operative ed organizzative, strutture di base
dell'organizzazione, sono dirette dal dipendente di qualifica più
elevata previsto dalla dotazione organica delle strutture.
-
Per la realizzazione di programmi ed il conseguimento di
obiettivi, che per la loro particolare rilevanza e l'unitarietà
dell'azione da attuare,
il
consiglio comunale può autorizzare, nell'ambito di un progetto allo
scopo predisposto dal Sindaco e dalla Giunta,
la creazione di una struttura organizzativa temporanea detta
"area di intervento funzionale" che preveda l'attività
coordinata ed integrata di più settori.
-
Il
consiglio comunale discute e approva
un
apposito documento organizzativo presentato dal sindaco,
il quale definisce l'area coordinata funzionalmente,
determina i settori dai quali è costituita, definisce gli obiettivi da
raggiungere, i criteri di valutazione degli stessi ed i tempi di
realizzazione ed il relativo quadro economico e finanziario.
Il Sindaco
individua
il dirigente di livello apicale preposto a dirigerla, stabilisce la
durata dell'incarico e l'attribuzione di un trattamento economico
aggiuntivo a quello del quale il dipendente prescelto è già
titolare. Il rinnovo dell'incarico nel caso di prosecuzione del
programma o del progetto obiettivo, è disposto con provvedimento
sindacale che è motivato
e
presentato in consiglio comunale con la valutazione dei
risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in
relazione all'attuazione dei programmi, al conseguimento degli
obiettivi, al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai
servizi diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere
disposta
dal
sindaco con provvedimento motivato
e presentato in consiglio comunale, quando il livello dei risultati raggiunti dal dirigente
risulti inadeguato. Il trattamento economico aggiuntivo cessa con la
conclusione o l'interruzione dell'incarico.
-
Le
posizioni di responsabili delle sezioni o settori, di
qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, di cui al secondo
comma, possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato
di diritto privato o pubblico, fermi restando i requisiti sopra richiesti per la
qualifica da ricoprire. La durata del contratto è rapportata alle
particolari esigenze che hanno motivato l'assunzione e non può
comunque avere scadenza che si protragga di oltre sei mesi dalla
cessazione del consiglio comunale in carica al momento dell'inizio
del rapporto, salvo proroga da accordarsi con apposito atto
deliberativo.
-
Il Comune,per il conseguimento di obiettivi determinati e con
convenzioni a termine, con le modalità stabilite dal regolamento,
può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di
professionalità. Il provvedimento d'incarico,
disposto dalla Giunta comunale su
proposta del Sindaco, definisce
le
motivazioni dell'incarico, la durata, non superiore a quella
necessaria per il conseguimento dell'obiettivo, il compenso e la
collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'ente.
Art. 77 (ex Art. 63)
Conferenza dei dirigenti
-
La conferenza dei dirigenti è presieduta dal segretario comunale ed
è costituita da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali
dipendenti dal comune. Può essere allargata ai responsabili di
altri servizi, qualora se ne ravvisi la necessità. La conferenza
coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le
semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche
ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione
dell'organizzazione del lavoro. La conferenza definisce le linee
d'indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del
personale di cui al precedente art. 59. La conferenza dei dirigenti
tiene le sue riunioni almeno una volta ogni due mesi ed in ogni
occasione in cui il segretario comunale, per propria iniziativa o su
richiesta dei componenti, ne constati la necessità.
-
Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che
richiedono l'intervento di più ripartizioni, il segretario comunale
convoca una conferenza dei dirigenti interessati, nella quale
vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per
attuare, nel più breve tempo, le deliberazioni adottate dagli
organi collegiali del comune.
-
I verbali delle riunioni sono trasmessi dal segretario comunale al
sindaco ed al vice sindaco.
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TITOLO V
I
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Capo I
COMPETENZE
DEI COMUNI
Art. 78 (ex Art. 64)
Servizi comunali
-
Il comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi
pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività
rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della
comunità.
-
Spetta al consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici
da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano
nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione;
sono di competenza dello stesso consiglio comunale le modifiche alle
forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
-
I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al comune
sono stabiliti dalla legge.
-
L'amministrazione è tenuta a convocare annualmente una conferenza
sullo stato dei servizi.
Capo II
GESTIONE
DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 79 (ex Art. 65)
Gestione in economia
-
Il comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste
dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la
costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
-
Con apposite norme di natura regolamentare il consiglio comunale
stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi,
fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte
dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il
conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni,
per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi
sociali assunti dal comune.
Art. 80 (ex Art. 66)
La concessione a terzi
-
Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche,
economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di
servizi pubblici in concessione a terzi.
-
La concessione è regolata da condizioni che devono garantire
l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti
alle esigenze dei cittadini‑utenti, la razionalità economica
della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal
comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici
generali.
-
Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola,
provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara
stabilite dal consiglio comunale in conformità a quanto previsto
dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la
partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di
comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da
garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per
l'ente. La concessione è comunque subordinata all'esistenza e alla
permanenza di condizioni di assoluta trasparenza gestionale e
patrimoniale dell'impresa concessionaria.
Art. 81 (ex Art. 67)
Le aziende speciali
-
La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente
rilevanza economica ed imprenditoriale
è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
-
Le aziende speciali sono enti strumentali del comune, dotati di
personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio
statuto, approvato dal consiglio comunale.
-
Sono organi dell'azienda il consiglio d'amministrazione, il
presidente, il direttore e il collegio dei revisori dei conti.
-
Il presidente ed il consiglio d'amministrazione, la cui composizione
numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal
consiglio comunale fra cittadini che posseggano esperienza e
professionalità adeguate alla gestione dell'azienda cui sono
preposti, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a
maggioranza assoluta dei voti. Non possono essere eletti alle
cariche predette coloro che ricoprono nel comune le cariche di
consiglieri comunali e circoscrizionali e di revisori dei conti.
Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del
comune o di altre aziende speciali comunali.
-
Il presidente ed il consiglio d'amministrazione cessano dalla carica
in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del consiglio
comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità
previste dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Su proposta
del sindaco il consiglio procede alla sostituzione del presidente o
di componenti del consiglio d'amministrazione dimissionari,
cessati dalla carica o revocati dal consiglio su proposta del
sindaco stesso.
-
Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale
dell'azienda con le conseguenti responsabilità. Viene nominato dal
consiglio d'amministrazione su un'attenta verifica delle capacità
professionali e gestionali. E nominato con contratto a tempo
definito per cinque anni e può essere riconfermato nell'incarico. E
suo compito il raggiungimento delle finalità e degli indirizzi
determinati dal consiglio comunale.
-
L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono
disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai
regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di
efficacia. efficienza ed economicità; hanno l'obbligo del pareggio
dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
-
Il comune conferisce il capitale di dotazione; il consiglio comunale
ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti
fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla
copertura di eventuali costi sociali.
-
Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di
revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e,
per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del
bilancio.
-
Il consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende
speciali e ne approva lo statuto. Il consiglio provvede all'adozione
dei nuovi statuti e regolamenti delle aziende speciali esistenti
rendendole conformi alla legge ed alle presenti norme.
Art. 82 (ex Art. 68)
Le istituzioni
-
Per l'esercizio di servizi sociali, culturali e educativi, senza
rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire
istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola
autonomia gestionale.
-
Sono organi delle istituzioni il consiglio d'amministrazione, il
presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio
d'amministrazione e stabilito dal regolamento.
-
Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del presidente e
del consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al
quarto e quinto comma del precedente articolo.
-
Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la
direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente
responsabilità. Viene nominato dal consiglio d'amministrazione su
un'attenta verifica delle capacità professionali e gestionali. E'
suo compito il raggiungimento delle finalità e degli indirizzi
determinati dal consiglio comunale.
-
L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal
presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni
perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza
ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione
finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e
ricavi, compresi i trasferimenti.
-
Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture
assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli
indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e
verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli
eventuali costi sociali.
-
Il collegio dei revisori dei conti del comune esercita le sue
funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
-
La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del
consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.
Art. 83 (ex Art. 69)
Il funzionamento della istituzione per i servizi sociali
-
Il comune con delibera di costituzione dell'istituzione per i
servizi sociali adotta i seguenti adempimenti:
a) conferisce il capitale di dotazione, costituito
dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;
b) approva un apposito regolamento per il funzionamento
degli organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione;
c) approva uno schema di regolamento di contabilità:
d) dota l'istituzione del personale occorrente al
buon funzionamento e per il perseguimento degli scopi.
-
Il comune, con delibera del consiglio comunale, determina le finalità
e gli indirizzi della istituzione per i servizi sociali, ai quali il
consiglio d'amministrazione della istituzione stessa dovrà
conformarsi.
-
Il consiglio comunale ha, altresì, l'obbligo dei seguenti
adempimenti:
a) approvare gli atti fondamentali dell'istituzione,
di cui all'elencazione dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n.
142, salvo quando non è riferita all'istituzione stessa;
b) esercitare la vigilanza mediante l'apposito
assessorato delegato ai servizi sociali e con l'intervento, altresì,
del funzionario responsabile della struttura organizzativa del
comune, che relazioneranno annualmente al consiglio comunale e
quando si rendesse, altresì, necessario;
c) verificare in giunta prima ed in consiglio
comunale poi i risultati della gestione sulla base di apposita
relazione di cui alla precedente lettera b);
d) provvedere alla copertura degli eventuali costi
sociali con il bilancio comunale.
-
L'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la
propria attività ai criteri di efficacia efficienza ed economicità.
Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso
l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
-
I dati di bilancio debbono essere correlati agli obiettivi di
efficienza e di efficacia che il comune intende raggiungere nello
svolgimento delle attività programmate nonché agli obiettivi di
miglioramento della qualità della vita della comunità.
-
Il collegio dei revisori dei conti del comune esercita le sue
funzioni anche nei confronti dell'istituzione per i servizi sociali.
Art. 84 (ex Art. 70)
Le società per azioni
-
Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza
e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed
organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura
notevole da settori di attività economiche, il consiglio comunale
può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente
capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti
pubblici o privati.
-
Il consiglio comunale approva un piano tecnico finanziario relativo
alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la
gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al
sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
-
Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale
pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della
maggioranza delle azioni a questo comune e, ove i servizi da gestire
abbiano interesse pluricomunale, agli altri comuni che fruiscono
degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla provincia.
Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote
relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni,
impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla
società.
-
Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza
numerica del comune nel consiglio d'amministrazione e nel collegio
sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del codice civile,
di riservare tali nomine al consiglio comunale.
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TITOLO VI
FORME
ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI
Capo I
CONVENZIONI
E CONSORZI
Art. 85 (ex Art. 71)
Convenzioni
-
Il consiglio comunale, su proposta della giunta, al fine di
conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può
deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri comuni e/o
con la provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati.
-
Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione
delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro
durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti
contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i
reciproci obblighi e garanzie.
-
Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di
essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della
gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa
stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni
fra i partecipanti.
-
La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e
beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti
partecipanti alla sua scadenza.
-
Lo stato e la regione, nelle materie di propria competenza, per la
gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la
realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione
obbligatoria fra comuni e province, previa statuizione di un
disciplinare tipo. Il sindaco informerà tempestivamente il
consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per
le valutazioni ed azioni che il consiglio stesso riterrà opportune.
Art. 86 (ex Art. 72)
Consorzi
-
Per la gestione associata di uno o più servizi il consiglio
comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri
comuni e, ove interessata, con la partecipazione della provincia,
approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata
del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti
fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
b) lo statuto del consorzio.
-
Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di
personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
-
Sono organi del consorzio:
a) I'assemblea, composta dai rappresentanti degli
enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un
loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota
di partecipazione fissata dalla concessione e dallo statuto.
L'assemblea elegge nel suo seno il presidente;
b) il consiglio d'amministrazione ed il suo
presidente sono eletti dall'assemblea. La composizione del consiglio
d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità,
le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.
-
I membri dell'assemblea cessano da tale incarico con la cessazione
dalla carica di sindaco o di presidente della provincia e agli
stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
-
Il consiglio d'amministrazione ed il suo presidente durano in carica
per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.
-
L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti
dallo statuto.
-
Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei
servizi gestiti lo renda necessario, il consorzio nomina, secondo
quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il direttore, al
quale compete la responsabilità gestionale del consorzio.
-
Il consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti
stabilite dalla legge per i comuni, considerando gli atti
dell'assemblea equiparati a quelli del consiglio comunale e gli atti
del consiglio d'amministrazione a quelli della giunta.
-
Entro il 12 giugno 1992 sarà provveduto, anche in deroga ai limiti
di durata previsti dagli atti costitutivi, alla revisione dei
consorzi in atto ai quali partecipa questo comune, adottando i
provvedimenti di trasformazione o soppressione conseguenti a quanto
dispone la legge.
Capo Il
ACCORDI
DI PROGRAMMA
Art. 87 (ex Art. 73)
Opere di competenza primaria del comune
-
Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e
programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altre
amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la
competenza primaria del comune sull'opera, sugli interventi o sui
programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed
attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni
altro adempimento connesso.
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Il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le
amministrazioni interessate per verificare la possibilità di
definire l'accordo di programma.
-
Il sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è
espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne
dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.
-
Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della
regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del
comune, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata
dal consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
-
Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto
pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere,
interventi e programmi, ove sussista un interesse del comune a
partecipare alla loro realizzazione, il sindaco partecipa
all'accordo, informandone la giunta, ed assicura la collaborazione
dell'amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed
all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere,
interventi e programmi da realizzare.
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Si applicano, per l'attuazione degli accordi suddetti, le
disposizioni stabilite dalla legge.
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TITOLO VII
GESTIONE
ECONOMICO‑FINANZIARIA E CONTABILITÀ
Capo I
LA
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Art. 88 (ex Art. 74)
La programmazione di bilancio
-
La programmazione dell'attività del comune è correlata alle
risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli
atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il
bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti
predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e
l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
-
Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al
precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale,
tenuto debitamente conto delle proposte avanzate dai vari
servizi, esamina e valuta previamente, con la commissione consiliare
competente, i criteri per la loro impostazione. In corso di
elaborazione e prima della sua conclusione la giunta e la
commissione comunale, in riunione congiunta, definiscono i contenuti
di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.
-
Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria
sono sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di
partecipazione popolare, che esprimono su di essi il loro parere con
le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.
-
Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli
atti prescritti dalla legge, è deliberato dal consiglio comunale,
entro il 31 ottobre, osservando i principi dell'universalità,
dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
-
Il consiglio approva il bilancio, in seduta pubblica, con il voto
favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.
Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione,
con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione
soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà
dei consiglieri in carica.
Art. 89 (ex Art. 75)
Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti
-
Contestualmente al progetto di bilancio annuale la giunta propone al
consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti
che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è
suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua
approvazione.
-
Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende
l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso
nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per
indirizzarne l'attuazione.
-
Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le
opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano
finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo
stesso attuazione.
-
Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle,
espresse in forma sintetica nei bilanci, annuale e pluriennale. Le
variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono
effettuate anche al programma e viceversa.
-
Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci,
annuale e pluriennale, approvati.
-
Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed
approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi terzo e
quarto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio
annuale.
Capo II
L'AUTONOMIA
FINANZIARIA
Art. 90 (ex Art. 76)
Le risorse per la gestione corrente
-
Il comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo stato ed
attribuite dalla regione, il conseguimento di condizioni di
effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività
esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità
delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di
tali mezzi.
-
Il comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese
pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le
determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e
tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi,
distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la
partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue
effettive capacità contributive.
-
La giunta comunale assicura agli uffici tributari del comune le
dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria
per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per
conseguire le finalità di cui al precedente comma.
Art. 91 (ex Art. 77)
Le risorse per gli investimenti
-
La giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e
speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le
risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del comune
che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che
tali leggi dispongono.
-
Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio
disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono
impiegate per il finanziamento del programma d'investimento del
comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
-
Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità
previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei
programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di
cui ai precedenti comma.
Capo III
LA
CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Art. 92 (ex Art. 78)
La gestione del patrimonio
-
La giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e
gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito
ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il
loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto
di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si
verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce
le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro
i quali sono sottoposti a verifica generale.
-
La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per
assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza
dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e
conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale
responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal
regolamento.
-
Il Sindaco designa il responsabile della gestione dei beni immobili
patrimoniali disponibili ed promuove l'adozione, per propria
iniziativa o su proposta del responsabile, dei provvedimenti idonei
per assicurare la più elementare redditività dei beni predetti e
l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che
offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della
gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la
riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.
-
I beni patrimoniali del comune non possono, di regola, essere
concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe,
giustificate da motivi di interesse pubblico, la giunta informa
preventivamente la competente commissione consiliare e procede
all'adozione del provvedimento ove questa esprima parere favorevole.
-
I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito
di deliberazione adottata dal consiglio comunale per gli immobili e
dalla giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti
inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in
tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie
straordinarie dell'ente.
-
L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta
pubblica; quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite
dal regolamento.
Capo IV
LA
REVISIONE ECONOMICO‑FINANZIARIA
ED
IL RENDICONTO DELLA GESTIONE
Art. 93 (ex Art. 79)
Il collegio dei revisori dei conti
-
Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il
collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti
in conformità a quanto dispone l'art. 57 della legge 8 giugno 1990,
n. 142 e l'art. 100 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
-
I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una
sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le
norme di legge, di statuto e di regolamento, al loro incarico.
-
Il collegio dei revisori svolge le funzioni previste dalla legge e
dal regolamento; in particolare collabora con il consiglio comunale
in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del presente statuto.
Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria
della gestione. A tal fine il collegio dei revisori partecipa alle
adunanze del consiglio comunale relative all'approvazione del
bilancio e del rendiconto della gestione.
-
Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di
accesso agli atti e documenti dell'ente.
-
I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del
mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove
riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne
riferiscono immediatamente al consiglio comunale.
-
Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita
relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo
articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione
consiliare sul conto consuntivo.
Art. 94 (ex Art. 80)
Il rendiconto della gestione
-
I risultati della gestione sono rilevati e dimostrati nel
rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico
ed il conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali, con
modalità e tempi stabiliti dalla legge e dal regolamento. Esso è
pubblicato con le modalità previste dal comma 5 dell'art. 56 e dal
regolamento.
-
La giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto
consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia
dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti con i criteri di cui
all'art. 75 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
-
Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita
relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto della gestione
e
nella quale il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a
conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità
della gestione.
-
Il rendiconto della gestione è deliberato dal consiglio comunale
entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il
voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune. Nelle
adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere
posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della
stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.
Capo V
APPALTI
E CONTRATTI
Art. 95 (ex Art. 81)
Procedure negoziali
-
Il comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e
servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni
ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con
l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e
dal regolamento per la disciplina dei contratti.
-
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
deliberazione adottata dal consiglio comunale o dalla giunta o da
determinazione dei responsabili dei servizi, secondo la rispettiva
competenza, indicante:
a) il fine che con il contratto s'intende
perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente, ammesse
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni dello stato, ed i motivi che ne sono alla base.
-
Il comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della
comunità economica europea recepita o comunque vigente
nell'ordinamento giuridico.
-
Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del
comune, il dirigente nominato, di volta in volta, dal sindaco.
Capo VI
IL
CONTROLLO DELLA GESTIONE
Art. 96 (ex Art. 82)
Finalità
-
Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il
consiglio comunale definisce le linee guida dell'attività di
controllo interno della gestione.
-
Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati
rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante
rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione
dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi
organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
-
Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate
sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle
componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività
di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare
agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le
loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo
dell'organizzazione.
-
La giunta relaziona al consiglio, con modalità e tempi stabiliti
dalla legge e dal regolamento, sullo stato di attuazione dei
programmi. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si
accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in
corso, che possono determinare situazioni deficitarie, la giunta
propone immediatamente al consiglio comunale i provvedimenti
necessari.
Capo VII
TESORERIA
E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE
Art. 97 (ex Art. 83)
Tesoreria e riscossione delle entrate
-
Il servizio di tesoreria è affidato dal consiglio comunale, nel
rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, ad un istituto di
credito che disponga di una sede operativa nel comune.
-
La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata
minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.
-
Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del
comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati
di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi
di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le
disposizioni stabilite dalla legge.
-
Per la riscossione delle entrate tributarie il comune provvede a
mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate
patrimoniali ed assimilate la giunta decide, secondo l'interesse
dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite
dalle leggi vigenti.
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Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al
servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano
maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali
gestioni.
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TITOLO IX
COLLABORAZIONE
E RAPPORTICON ALTRI ENTI
Art. 98 (ex Art. 84)
Lo Stato
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Il comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla
legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior
funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le
relative funzioni, quale ufficiale del governo.
-
Il comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel
proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello
Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle
condizioni dalle stesse previste.
-
Il comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la
copertura dei relativi oneri.
Art. 99 (ex Art. 85)
La Regione
-
Il comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite
dalle leggi regionali nelle materie che, in rapporto alle
caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano
corrispondenti agli interessi della comunità locale.
-
Il comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate
dalla regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
-
Il comune concorre, attraverso il coordinamento della provincia,
alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della
regione.
-
Il comune, nell'attività programmatoria di sua competenza, si
attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle
leggi regionali.
Art. 100 (ex Art. 86)
La Provincia
-
Il comune esercita, attraverso la provincia, le funzioni propositive
in materia di programmazione della regione. Partecipa al
coordinamento, promosso dalla provincia, della propria attività programmatoria con quella degli altri comuni, nell'ambito
provinciale.
-
La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale,
predisposti dal comune con le previsioni del piano territoriale di
coordinamento, è accertata dalla provincia che esercita, in questa
materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla regione.
-
Il comune collabora con la provincia per la realizzazione,
sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante
interesse provinciale, sia nei settori economici, produttivi,
commerciali e turistici, sia in quelli sociali, culturali e
sportivi.
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TITOLO X
NORME
TRANSITORIE E FINALI
Art. 101 (ex Art. 87)
Revisione dello statuto
-
Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal
consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 4, commi
terzo e quarto, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
-
Le proposte al cui al precedente comma sono sottoposte a parere
obbligatorio degli organismi di partecipazione popolare, da
richiedersi almeno trenta giorni prima dell'adunanza del consiglio
comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai
consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale,
dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal
regolamento.
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La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto
deve essere presentata al consiglio comunale congiuntamente a quella
di deliberazione del nuovo statuto.
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L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è
contestuale; l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con
l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
-
Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello statuto può
essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in
vigore dello statuto o dell'ultima modifica.
-
La proposta di revisione od abrogazione respinta dal consiglio
comunale non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il
consiglio che l'ha respinta.
Art. 102 (ex Art. 88)
Entrata in vigore
-
Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte
del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della regione ed è affisso all'albo pretorio del comune
per trenta giorni consecutivi.
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Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di
esecutività e di pubblicazione, al ministero dell'interno, per
essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
-
Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.
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Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo
statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
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Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee
per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
Una attenzione del tutto particolare verrà posta nella diffusione e pubblicizzazione del presente statuto nell'ambito delle strutture
didattiche presenti sul territorio del comune.
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