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Spese legali: il Comune chiarisce "tutto secondo la legge"

Facendo seguito alla nota diramata dal Comune di Albano Laziale, in data 20.10.2015, inerente le spese legali sostenute in questi anni, l’Amministrazione Comunale intende chiarire quanto segue.L’Art. 18 del D.P.R. 191/1979, richiamato anche dall’Art. 28 del “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro” (CCNL), riconosce ai dipendenti pubblici il rimborso delle spese legali sostenute per difendersi in giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei loro confronti e conclusisi con sentenza o provvedimento che ne escludano la responsabilità. In altre parole quando il dipendente pubblico, nell’espletamento del servizio o nell’assolvimento di obblighi istituzionali, subisca da parte di chiunque un’azione di responsabilità che si concluda con un provvedimento di totale assoluzione, lo stesso deve essere tenuto indenne da quanto anticipato al proprio avvocato per le spese legali.Gli onorari dell’avvocato sono regolati da una norma di legge, D.M. 10.3.2014 n.55, nella quale vengono specificati e determinati i criteri di liquidazione. La legge inoltre suddivide queste singole voci in tabelle diverse a seconda del valore, dell’organo giudicante e della fase del giudizio.Tale normativa è stata recepita dalla Giunta comunale di Albano Laziale, con deliberazione n. 85 del 20.4.2015, con la quale si è definita una linea di indirizzo univoca, essendo pervenute numerose richieste di rimborso delle spese legali da parte di dipendenti assolti in giudizi penali a seguito di denunce sporte da un ex Consigliere comunale.Si ritiene paradossale, dunque, mettere in discussione le modalità con le quali i dipendenti comunali esercitano il loro sacrosanto diritto di difendersi da accuse poi risultate infondate, senza invece mettere in evidenza le azioni di coloro i quali “recano danno” all’Amministrazione Pubblica ed alla cittadinanza tutta denunciando condotte che, dopo lunghi e dispendiosi giudizi, sono risultate poi assolutamente legittime.