Costi contabilizzati

DECRETO LEGISLATIVO 14 Marzo 2013, n. 33 - Art. 32, c. 2, lett. a - Art. 10, c. 5
 
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Art. 32   

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati  
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: 
a)  i  costi  contabilizzati,  evidenziando  quelli  effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato  e il relativo andamento nel tempo; 

Art. 10
5. Ai fini della riduzione del  costo  dei  servizi,  dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto  legislativo 7 Agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei  costi e all' evidenziazione dei costi effettivi  e  di  quelli  imputati  al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32. 

 

Costi contabilizzati
- Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
- Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013
Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo.


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