Come si vota per le Elezioni Regionali

E' possibile il voto disgiunto

Immagine scheda elezioni

Domenica 4 marzo 2018 avranno luogo le elezioni per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio, contestualmente alle elezioni per il Parlamento italiano.                                                    Circoscrizioni elettorali Il territorio della Regione Lazio è stato ripartito in 5 circoscrizioni elettorali che corrispondono ai territori delle Province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e della Città metropolitana di Roma Capitale. Si vota quindi per la città capoluogo e per la sua provincia. 
Assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni Quaranta seggi della Regione Lazio stati così ripartiti, sulla base di un decreto emesso dal Presidente della regione:
 Frosinone 4 - Latina 4 - Rieti 1 - Roma 29  - Viterbo 2 - 
Come si vota Le votazioni per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione sono contestuali e avvengono in un'unica scheda di colore verde. 
L’elettore può, a scelta, votare: a) per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, senza alcun voto ad una lista circoscrizionale;
b) per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso collegate;
c) disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso non collegate;
d) per una lista circoscrizionale senza alcun voto al candidato Presidente della Regione collegato. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato. Il voto alla lista circoscrizionale si esprime tracciando un segno sul relativo contrassegno e/o esprimendo fino a due voti di preferenza. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, o il nome e cognome, dei candidati compresi nella lista medesima.
Nel caso di espressione di due preferenze una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile indifferentemente dall’ordine, pena l’annullamento della seconda preferenza. Qualora l’elettore esprima il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista. Le preferenze vanno espresse scegliendo esclusivamente candidati appartenenti alla lista cui si è dato il voto; nel caso si votasse una lista e si indicasse la propria preferenza per candidati non appartenenti ad essa, sarà considerato valido il solo voto di lista e nulla invece l’indicazione della/e preferenza/e.

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